Per poter fruire della detrazione maggiorata del 110% (superbonus), gli acquisti di case antisismiche devono essere effettuati entro e non oltre il 30 giugno 2022, fatte salve alcune particolari fattispecie. Si prende atto, inoltre, dalle risposte fornite che almeno temporaneamente la Cassa Depositi e Prestiti, come molti istituti di credito, ha sospeso l’acquisto dei crediti da bonus dopo l’intervento del decreto legge 4/2022 (decreto Sostegni-ter). Questi i contenuti di due risposte fornite dall’ufficio legislativo del ministero dell’economia e delle finanze a più interrogazioni parlamentari (Q.T. n. 5-07474, 5-07464, 5-07466 e 5-07467) aventi ad oggetto l’applicazione della detrazione maggiorata del 110%, di cui all’art. 119 del D.L 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 77/2020 e del successivo art. 121, in tema di cessione dei crediti (e sconto in fattura), come recentemente modificato dall’art. 28 del dl 4/2022 (decreto Sostegni-ter). La prima e principale risposta si è resa necessaria anche in relazione ai recenti interventi del legislatore sul tema del superbonus del 110% per chi acquista case antisismiche; si richiamano, infatti, le disposizioni introdotte nel comma 28, dell’art. 1 della legge 234/2021 (legge di bilancio 2022) che, com’è noto a introdotto il divieto delle “cessioni multiple” (o “a catena”) bloccando, di fatto, la cartolarizzazione dei citati crediti. In particolare, gli onorevoli interroganti hanno rilevato la possibilità, limitata alle unifamiliari, di ottenere un prolungamento fino al 31 dicembre prossimo per la fruizione della detrazione del 110% nel presupposto che al prossimo 30 giugno siano state realizzate opere che risultino, nel confronto dell’intervento complessivo, pari ad almeno il 30%. La detrazione oggetto dell’interrogazione (sisma bonus acquisti), però, ha una sua autonoma e precisa collocazione, con uno specifico regime applicativo, rispetto alle regole generali della detrazione del 110%. Il dubbio che era sorto, riguardava la possibilità di tenere conto della modifica appena rappresentata o se il termine per fruire del superbonus doveva essere considerato, a prescindere, al 30 giugno 2022 e, di conseguenza, quali azioni fossero state attivate dal ministero competente, al fine di fare fissare la data e, soprattutto, fare chiarezza sulle modalità applicative. Preliminarmente, i responsabili dell’ufficio del ministero dell’economia e delle finanze hanno ricordato che il comma 1-septies del D.L. 63/2013, dispone una detrazione del 75% o dell’85% del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare con caratteristiche antisismiche, entro una soglia di spesa pari a 96 mila euro per ciascuna unità immobiliare oggetto di compravendita, che viene riconosciuto al cessionario di una unità immobiliare collocata in una particolare zona sismica (1, 2 e 3), sempre che l’intervento di demolizione e ricostruzione sia stato eseguito su un intero edificio da una impresa di costruzione e/o ristrutturazione venditrice, con il passaggio alla classe di rischio inferiore o di due classi inferiori. Il comma 4, dell’art. 119 del D.L. 34/2020 (decreto Rilancio), inoltre, dispone l’incremento al 110% della detrazione per gli acquisti eseguiti nell’intervallo tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2022. Sul punto l’Agenzia delle Entrate (risposta all’interpello n. 57/2022) ha confermato che “l’aliquota più elevata si applica alle spese sostenute nel lasso temporale di vigenza del superbonus dai soggetti elencati nel comma 9 del medesimo articolo 119 e che riguardano gli interventi realizzati su immobili ammessi a tale agevolazione”. La conseguenza è che, sempre per l’Agenzia delle Entrate, l’acquirente (persona fisica) di unità immobiliari residenziali può beneficiare della detrazione del 110% (superbonus), sussistendo tutte le condizioni richieste, se l’acquisto di case antisismiche avviene attraverso un atto di compravendita stipulato entro il 30 giugno 2022, non trovando applicazione le proroghe di cui alle lettere e) e f) del comma 28, dell’art. 1 della legge 234/2021 che hanno prorogato l’applicazione del 110%, salvo che per le unità unifamiliari, al 31 dicembre 2025. Infine, addirittura con tre interrogazioni parlamentari, gli onorevoli interroganti segnalano che il legislatore è intervenuto con il comma 1, dell’art. 28 del D.L. 4/2022 (decreto Sostegni-ter), che ha modificato il comma 1, dell’art. 121 del D.L. 34/2020, in tema di cessione e sconto in fattura delle detrazioni fiscali, disponendo che i soggetti che sostengono le spese per gli interventi edilizi negli anni dal 2020 al 2024, come individuati dal comma 2 del citato art. 121 posso optare per la cessione e sconto in fattura ma con limitazione ad una sola cessione introducendo, di fatto, il divieto alle cessioni multiple (o a cascata). Alla luce dell’evoluzione normativa e prendendo atto che sono numerosi gli istituti di credito che hanno bloccato la detta attività, la Cassa Depositi e Prestiti ha ritenuto necessario sospendere, almeno temporaneamente, la propria operatività in attesa delle eventuali modifiche legislative, degli approfondimenti e degli adeguamenti operativi; sul punto, però, siamo in attesa dell’emanazione di un decreto correttivo del citato art. 28 che ripristini le cessioni a cascata almeno tra istituti di credito. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata) |
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