Soltanto una ulteriore cessione delle detrazioni maturate dal contribuente, anche per effetto degli interventi edilizi eseguiti. Il legislatore, a pochi giorni dalla conferma e dalla proroga dell’opzione, impone una stretta ai trasferimenti delle detrazioni fiscali, dal 110% a quelli per la sanificazione, passando per quelli maturati sulle locazioni. Si ricorda, innanzitutto, che la disciplina è stata introdotta dagli articoli 121 e 122 del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 77/20202 e permette, in luogo dell’utilizzo diretto delle detrazioni in sede di dichiarazione dei redditi, di eseguire la cessione della stessa o di ottenere lo sconto sul corrispettivo. Con particolare riferimento ai bonus edilizi, il comma 1 del citato art. 121 dispone che i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 del medesimo articolo possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari o per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Il successivo art. 122 del D.L. 34/2020 dispone anche sulla possibile cessione dei crediti d’imposta ottenuti grazie a provvedimenti finalizzati al contrasto della pandemia come il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto di azienda, il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e il credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione. La detta disciplina, più volte messa in discussione non trova pace e, dopo il recente intervento eseguito a cura del dl 157/2021 (decreto Antifrodi), trasfuso interamente nella legge di Bilancio 2022 e la proroga confermata dalla lett. a), comma 29, dell’art. 1 della legge 234/202 (legge di Bilancio 2022), con l’art. 28 del decreto legge 27 gennaio 2022 n. 4 (decreto Sostegni-ter), il legislatore ha introdotto ulteriori e nuove modifiche a questa disciplina, con l’obiettivo prioritario di contrastare le frodi nel settore delle agevolazioni tributarie. Dalla lettura del citato art. 28, per effetto delle modifiche che vengono apportate al comma 1 dell’art. 121 del D.L. 34/2020, i bonus edilizi, di cui al comma 2 del medesimo articolo 121, potranno essere oggetto delle opzioni per la cessione a terzi del credito di imposta corrispondente alla detrazione, altrimenti spettante in capo al beneficiario, o per lo sconto sul corrispettivo applicato in fattura dal fornitore ma, dopo la scelta di una delle due opzioni indicate, il credito di imposta che matura in capo al fornitore potrà essere oggetto di ulteriore cessione a terzi ma limitatamente a una volta e non più un numero illimitato di volte; stessa sorte per le detrazioni indicate al comma 2 dell’art. 122 del D.L. 34/2020, rendendo possibili le cessioni dei crediti di imposta qui indicati, una volta soltanto e non più un numero illimitato di volte. L’obiettivo non celato è sicuramente quello di evitare una mera cartolarizzazione del credito, con un infinito numero di cessioni di crediti di imposta, obbligando gli intermediari finanziari a interessarsi con estrema diligenza al rispetto dei presupposti che danno titolo per fruire dell’originaria agevolazione che, per il tramite delle opzioni e delle cessioni, giunge ai medesimi intermediari finanziari (banche o Poste). Nel decreto in commento, che impatta sui commi 1 degli articoli 121 e 122 del D.L. 34/2020, viene anche introdotta una disposizione di carattere transitorio che consente, in ogni caso, una ulteriore cessione a terzi per i crediti che, alla data del 7 febbraio 2022, sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni, di cui al citato comma 1 dell’art. 121. Dal tenore letterale della disposizione, in effetti, si apprende che i crediti, che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell’articolo 121 del D.L. 34/2020, ovvero dell’opzione di cui al comma 1 dell’articolo 122 del medesimo decreto, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti. Si ritiene che, nel rispetto della tutela dell’affidamento dei contribuenti, sia consentita un’ultima cessione per tutti i crediti di imposta pregressi, a prescindere dal numero di passaggi di cui sono stati oggetto sino al momento di entrata in vigore delle disposizioni in commento. Infine, si segala che il provvedimento richiamato prevede espressamente una perentoria declaratoria di nullità di tutti i contratti di cessione di crediti di imposta effettuati in violazione degli articoli 121 e 122 del D.L. 34/2020, nonché di quelli sviluppati in violazione della disposizione transitoria appena commentata, di cui al comma 2, dell’art. 28 del D.L. 4/2022. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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