Contabilità informatica con contrassegno sempre valido per il pagamento dell'imposta di bollo


  • Possibile la materializzazione su carta

    Contrassegno in salvo per il versamento dell’imposta di bollo sui registri contabili. Non sussiste alcun dubbio, infatti, che chi tiene la contabilità in modalità informatica può continuare a materializzare i registri e libri su carta e, quindi, che per i libri che nascono e vivono analogici anche l’assolvimento dell’imposta di bollo non possa che essere onorato con i contrassegni.

    Hanno confuso le idee i recenti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate che hanno interessato il tema della conservazione dei documenti e dei libri contabili ma il chiarimento più importante, che Italia Oggi è in grado di anticipare, riguarda il fatto che per il bollo su libro giornale e libro inventari stampato su carta non c’è nessuna scadenza con “F24” entro oggi (30/04) essendo ancora possibile l’assolvimento con il contrassegno acquistato all’inizio dell’anno contabile come da prassi diffusa.

    Numerose le perplessità innescate da una recente risposta (n. 236/2021) dell’Agenzia delle entrate, fornita a un contribuente che, nel tentativo di ottenere la conferma del fatto che a seguito delle semplificazioni introdotte dall’articolo 12-octies del dl 34/2019 fosse possibile andare in stampa cartacea “alla bisogna” anche trascorsi i tre mesi dalla scadenza della dichiarazione dei redditi o in presenza e nella contestualità della richiesta del verificatore, ha inteso sapere come, come, in tale prospettiva (diversa da quella della conservazione sostitutiva a norma), debba essere assolta l’imposta di bollo sui registri e libri non esonerati.

    Sulla prima questione, si evidenzia che la semplificazione prevista dal comma 4-quater dell’art. 7 del dl 357/1994, estesa a qualsiasi registro contabile tenuto con sistemi elettronici dal citato dl 34/2019, non ha alcun impatto giacché viene sostenuto dall’agenzia che “tenuta e conservazione di documenti restano concetti e adempimenti distinti, seppur posti in continuità” e che l’intervento, di cui al dl 34/2019, “non ha modificato le norme in tema di conservazione e tra queste, con specifico riferimento ai documenti informatici fiscalmente rilevanti (…) il dm 17 giugno 2014 (…)”; detto decreto, infatti, nel prevedere (art. 2) che i documenti informatici rilevanti ai fini tributari devono avere le caratteristiche “AIL” prescrive (art. 3) che il processo di conservazione sostitutiva (riferimento temporale, firma digitale e altro) deve essere effettuato entro i termini del (tradizionale) comma 4-ter (e non del novellato comma 4-quater) ovvero entro tre mesi.

    Superata la questione, e in attesa di soluzioni normative, l’altra questione riguarda il versamento dell’imposta poiché, si legge testualmente nella risposta (n. 236/2021) “nell’ipotesi in cui la tenuta dei registri contabili e i libri sociali, indipendentemente dalla successiva conservazione, avvenga in modalità elettronica occorre far riferimento al decreto ministeriale 17 giugno 2014 (…) il cui articolo 6 ha previsto nuove modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sui libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari” ovvero con pagamento entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio e con calcolo in base alle registrazioni (ogni 2.500 registrazioni) anziché ogni 100 pagine o frazione.

    La formulazione, equivocabile, deve essere letta nel contesto del quesito del contribuente ovvero l’ipotesi di non andare mai, se non nel caso di richiesta del verificatore, né in conservazione sostitutiva né in stampa analogica e la lettura coerente porta a concludere che l’inciso “indipendentemente dalla successiva conservazione” miri a escludere l’ipotesi omissiva del bollo per chi, declinando la stampa analogica, non avrebbe la possibilità di applicare (annullare) i contrassegni.

    Considerato, infatti, che non vi possono essere dubbi circa la possibilità, anche per chi tiene la contabilità in modalità informatica, di poter continuare a materializzare i registri e libri su carta (vedi la risposta stessa a pag. 6) non vi debbono essere dubbi, quindi, in merito al fatto che per i libri che nascono e vivono analogici anche l’assolvimento dell’imposta di bollo non possa che essere onorato con i contrassegni, prima che il registro sia posto in uso, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina (circ. 9/E/2002) ovvero ogni 100 pagine o frazione (circ. 9/E/2002 § 8.2 e 64/E/2002).

    Detta impostazione “duopolistica” (documento analogico con bollo “tradizionale” e documento informatico con bollo, ai sensi dell’art. 6 del dm 17/6/2014) troverà conferma in una risposta di imminente pubblicazione ma risulta già confermata in altra consulenza (n. 14/2020) in tema di bollo sulle fatture. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI(riproduzione riservata)

    Così il bollo sui libri e registri

     

    Libri/registri

    Obbligo vidimazione

    Importo bollo

    Assolvimento bollo

    Registri fiscali (es. registri Iva)

    NO

    NO

    /

    Libro giornale

    NO

    SI

     euro 16 per società di capitali che pagano la tassa vidimazioni;

    euro 32 per gli altri soggetti

    Con F24 (codice tributo 2501) entro 120 gg da fine anno, ogni 2500 registrazioni/fatti amministrativi (indipendentemente dal numero di righe), nel caso di conservazione sostitutiva a norma;

    Con il contrassegno ogni 100 pagine o frazione per chi va in stampa su carta (*)

    Libro inventari (firmato dall’imprenditore)

    NO

    SI come sopra

    Come sopra; non chiaro calcolo registrazioni per l’ipotesi della conservazione sostitutiva

    Altri libri sociali

    SI

    SI - euro 16

    Assolto in via preventiva in fase di vidimazione

    (*) L’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 16, lettera a), Tariffa parte I, D.P.R. 642/72 è dovuta per la formalità di numerazione, da assolvere “prima che il registro sia posto in uso, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina” (circ. 92/E/2001) ovvero ogni 100 pagine (circolari 9/E/2002 § 8.2 e 64/E/2002).


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