Al general contractor (contraente generale) non può essere negato un margine per lo svolgimento della propria attività. Nel caso che lo stesso funga da fornitore unico e riaddebiti al committente le spese per gli interventi eseguiti, anche da soggetti terzi in base a contratti di subappalto, cui ha prestato la propria e qualificata attività, la detrazione, anche del 110% deve essere fruibile dal committente. Negare ciò, significherebbe negare l’esistenza stessa del general contractor.
Non hanno convinto affatto le due risposte sul tema dell’Agenzia delle entrate (risposte n. 254 e 261) che hanno analizzato, tra l’altro, la deducibilità dei servizi connessi alla realizzazione degli interventi forniti da un unico contraente generale anche ai fini del superbonus, di cui all’art. 119 del dl 34/2020, convertito nella legge 77/2020.
In entrambe le risposte, che si aggiungono ad una ulteriore e specifica risposta fornita da una direzione regionale (Lombardia n. 904-334/2021) l’Agenzia delle ha ribadito, con una paradossale assimilazione all’attività esercitata dall’amministratore di condominio (risposta n. 254), che le attività di coordinamento eseguite dal general contractor “non sono caratterizzate da un’immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione”.
Con una successiva risposta (n. 261) l’agenzia è ritornata nuovamente sulla detrazione maggiorata del 110% in presenza di un contraente generale che offre ai committenti tutti i servizi inerenti agli interventi edilizi, compresi quelli di progettazione, di asseverazione e relativi al rilascio del visto di conformità.
La stessa ha confermato la tesi secondo la quale risultano agevolate tutte le spese caratterizzate da un’immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione, come se l’attività di coordinamento non fosse funzionale all’esecuzione degli stessi, specificando ulteriormente che gli importi relativi all’asseverazione e al rilascio del visto di conformità meramente riaddebitati costituiscono parte integrante del corrispettivo per il servizio fornito dal contraente generale al committente.
Per l’Agenzia delle entrate, pertanto, si determina il medesimo fenomeno che caratterizza l'affidamento in subappalto della realizzazione degli interventi, seppur senza la previsione di alcun margine attribuito a contraente generale, ma in relazione alle prestazioni professionali.
Posto quanto appena delineato, su due precisazioni alquanto opinabili che mettono in discussione la stessa esistenza del contraente generale, non tenendo conto dei benefici, sia per l’Amministrazione finanziaria, in termini di semplificazione e cura degli adempimenti obbligatori, sia per il committente che si interfaccia con un unico fornitore organizzato e ottiene una esecuzione ad opera d’arte “chiavi in mano”, non può disconoscersi al general contractor un margine di guadagno.
Quindi, facciamo un semplice esempio: il committente incarica il contraente generale per l’esecuzione di lavori che fruiscono della detrazione maggiorata del 110% per un ammontare, rispettoso delle soglie richieste dalle disposizioni vigenti, di euro 100.000 mentre il detto contraente generale si accorda con alcune imprese e con i professionisti per l’esecuzione dei detti lavori per un ammontare complessivo di 80.000 mila euro.
Il contraente generale, quindi, assecondando anche gli indirizzi sopra enunciati ed eseguendo la propria attività, procede con l’emissione di una unica fattura a carico del committente, pari a euro 100.000 euro, dettaglia e distingue i servizi e gli interventi eseguiti, avendo cura di effettuare un mero ribaltamento dei soli costi dei professionisti, giacché nessuna attività viene svolta dal general contractor nel rilascio dell’asseverazione e del visto di conformità.
Se l’ammontare di euro 100.000 (costo totale dell’intervento), riferito agli interventi eseguiti e alle spese accessorie, risulta congruo, posta la dettagliata indicazione in fattura degli interventi eseguiti e delle voci di spesa addebitate dal general contractor, se il tecnico assevera lo stesso ammontare in base al decreto requisiti e ai vari prezziari, il committente deve poter fruire del 110% sul detto ammontare, mentre il commercialista rilascerà il visto di conformità verificando la documentazione approntata dal contraente generale, l’unica fattura e l’asseverazione del tecnico rilasciata sull’entità di detta fattura, a prescindere dal fatto che i subappaltatori abbiano eseguito i lavori e abbiamo addebitato l’appaltatore, contraente generale, per un ammontare inferiore a quello sul quale il committente può ottenere l’agevolazione, senza eseguire addebiti per le attività di mero coordinamento. Fabrizio G. Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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