Dal 15 febbraio scorso nuovo modello per la cessione dei crediti sulle locazioni


  • Nuovo modello per cessione dei crediti d'imposta

    Dallo scorso 15 febbraio, utilizzo del nuovo modello per esercitare l’opzione per la cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 ovvero i crediti d’imposta per locazioni di botteghe e negozi, di immobili a uso non abitativo e per affitto di azienda.

    L’Agenzia delle Entrate con uno specifico provvedimento (n. 2021/43058) ha approvato il nuovo modello di comunicazione della cessione dei crediti, di cui alle lettere a) e b), del comma 2 dell’art. 122 del D.L. 34/2020, convertito con modifiche nella legge 77/2020.

    Le disposizioni contenute nell’art. 122 del D.L. 34/2020 si rendono applicabili per i crediti d’imposta introdotti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare, si fa riferimento al credito d'imposta per botteghe e negozi, di cui all'articolo 65 del D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni dalla legge 27/2020 (lettera a), al credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del medesimo D.L. 34/2020 (lettera b), al credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 120 del D.L. 34/2020 (lettera c) e, infine, al credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione, di cui all'articolo 125 del D.L. 34/2020 (lettera d).

    Il nuovo modello è utilizzabile, in particolare, per la cessione dei crediti d'imposta per la locazione di botteghe e negozi e per la locazione degli immobili a uso non abitativo indicati dalle lettere a) e b) del comma 2 dell’art. 122 e si evidenzia che la comunicazione, dell'avvenuta cessione dei crediti d'imposta, in ossequio al provvedimento sostituito dell’Agenzia delle Entrate (n. 2020/250739) dell’1/07/2020, doveva avvenire dal 13/07/2020 al 31/12/2021 direttamente dai soggetti cedenti che avevano maturato i crediti stessi, utilizzando esclusivamente le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

    Con un documento di prassi successivo (risoluzione n. 39/E/2020), l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo ("6930" e "6931") per l'utilizzo in compensazione, mediante il modello di delega “F24”, da parte del cessionario, rispettivamente del credito d'imposta per botteghe e negozi e di quello sulla locazione di immobili ad uso non abitativo e, affinché i crediti possano essere utilizzati in compensazione, si rende necessario che il cessionario proceda all'accettazione dei crediti medesimi, tramite l'apposita "Piattaforma cessione crediti" disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate.

    Con il recente provvedimento direttoriale (n. 2021/43058), tenuto conto dell’estensione, fino al prossimo 30 aprile, del credito d’imposta, di cui al citato art. 28 del dl 34/2020, a cura del comma 602, dell’art. 1 della legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021), l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello, approvandolo e comunicando che lo stesso è utilizzabile dal 15/02/2021.

    Il nuovo modello, corredato di istruzioni, infatti, deve essere utilizzato in sostituzione del precedente (provvedimento n. 2020/378222) a partire dal 15/02/2021 e consente l’invio anche tramite intermediari, di cui al comma 3, dell’art. 3 del D.P.R. 322/1998.

    Il citato modello, inoltre, tiene conto delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2021 e, in particolare, dell’estensione dell’applicazione alle imprese turistico-ricettive, alle agenzie di viaggio e ai tour operator, con possibile comunicazione dei mesi successivi a dicembre 2020, fino ad aprile 2021.

    In particolare, il modello, che richiama le tre tipologie di credito d’imposta (locazione botteghe e negozi, per i canoni di locazione di immobili diversi da quelli abitativi e affitto di azienda) si compone di una sezione destinata ai dati del cedente e dell’eventuale rappresentante se diverso dal cedente, di una ulteriore sezione dove devono essere indicate le tipologie contrattuali (locazione, affitto, leasing, concessione, contratto di servizi e affitto di azienda) con i mesi cui si riferisce la cessione, una sezione che richiede l’indicazione degli estremi di registrazione dei contratti, i dati del cessionario e, infine, una sezione destinata alla sottoscrizione e all’impegno alla trasmissione telematica, tenendo conto che la detta comunicazione deve essere inviata esclusivamente con la specifica procedura disponibile nell’area riservata del sito delle Entrate, a pena di inammissibilità. Fabrizio Giovanni Poggiani - Italia Oggi (riproduzione riservata)

     

     

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