Per i pagamenti effettuati nel 2021 è possibile beneficiare nuovamente della detrazione Irpef, nella misura del 36%, delle spese documentate relative agli interventi di sistemazione dei giardini per un ammontare non superiore a 5 mila euro. E nel medesimo periodo d’imposta è possibile usufruire, per l’acquisto di mobili, della detrazione del 50% da calcolarsi su una soglia maggiorata di 16 mila euro, anziché di 10 mila, in presenza di lavori di ristrutturazione iniziati dal 1° gennaio dello scorso anno.
Queste le due detrazioni reintrodotte per l’anno in corso (2021) dalla legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021), rispettivamente dal comma 76 (bonus verde) e dal comma 58 lettera b) n. 2 (bonus mobili) del medesimo articolo 1.
Si tratta, però, di due bonus sulla casa che l’art. 121 del dal 34/2020, convertito con modifiche nella legge 77/2020, non ammette nelle modalità ivi indicate allo sconto in fattura e/o alla cessione del credito d’imposta, con la conseguenza che le detrazioni in commento saranno utilizzabili direttamente dal contribuente in abbattimento dell’Irpef lorda dovuta.
Bonus mobili. Sono interessati all'agevolazione esclusivamente i soggetti che possono beneficiare della detrazione Irpef per le spese sostenute per interventi di ristrutturazione, di cui all'art. 16-bis del dpr 917/1986 (Agenzia delle entrate, circolare n. 29/E/2013 § 3.1).
Possono accedere al “bonus mobili”, pertanto, i soggetti Irpef residenti e non residenti in Italia, i soci di cooperative a proprietà divisa, assegnatari di alloggi, anche se non ancora titolari di mutuo individuale e i soci di cooperative a proprietà indivisa.
Fruiscono della detrazione in commento i mobili nuovi e i grandi elettrodomestici nuovi di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) e per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica; i mobili e gli elettrodomestici acquistati devono essere finalizzati all'arredamento dell'unità immobiliare residenziale, oggetto di interventi di ristrutturazione.
Non possono ottenere l'agevolazione, quindi, coloro che rinnovano solo l'arredamento senza aver eseguito interventi di recupero e/o acquistano mobili e/o elettrodomestici per arredare un'abitazione di nuova costruzione ma l’acquisto è agevolabile anche se detti beni sono destinati all'arredo di un ambiente diverso da quelli oggetto di interventi edilizi (per esempio con la ristrutturazione del bagno e l'acquisto di un nuovo frigorifero); il collegamento tra acquisto di mobili e elettrodomestici e arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione deve sussistere tenendo conto dell'immobile nel suo complesso e non del singolo ambiente dell'immobile stesso (Agenzia delle entrate, circolare n. 29/E/2013 § 3.4).
Per beneficiare dell'agevolazione per le spese sostenute nell'anno 2021 per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui si è detto, quindi, devono essere iniziati dall'1/01/2020.
Per beneficiare del "bonus mobili" le spese di acquisto dei mobili ed elettrodomestici possono essere pagate mediante bonifico bancario o postale eseguito dal contribuente che effettua la ristrutturazione e/o carte di credito o carte di debito (Agenzia delle entrate, circolare n. 29/E/2013 § 3.5); in tal caso, la data di pagamento corrisponde al giorno di utilizzo della carta da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta di avvenuta transazione e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso, non risultando possibile effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento (Agenzia delle entrate, circolare n. 29/E/2013 § 3.6)
La detrazione spetta nella misura del 50% delle "ulteriori spese documentate" per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici ed è necessario conservare la documentazione attestante l'effettivo pagamento (bonifici e ricevute di transazione delle carte) e le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.
La detrazione spetta nella misura del 50% ed è calcolata su un importo massimo di spesa pari a 16 mila euro dall'1/01/2021 (in precedenza la soglia era di 10 mila euro) indipendentemente dall'ammontare delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Bonus verde. E’ possibile beneficiare anche della detrazione Irpef nella misura del 36% delle spese documentate relative agli interventi, anche se eseguiti sulle parti comuni condominiali, riguardanti la "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e la realizzazione di pozzi e la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Sono agevolati gli interventi di "sistemazione a verde" qualora siano effettuati su unità immobiliari ad uso abitativo e sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali.
La detrazione è fruibile per un ammontare massimo di spesa non superiore a 5 mila euro per unità immobiliare residenziale e la stessa deve essere ripartita in dieci quote annuali nell’anno di sostenimento e nei successivi, spettando anche al singolo condòmino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Per poter beneficiare dell'agevolazione è previsto che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ma, in aggiunta al bonifico, al bancomat o alle carte di carte di credito sono ammessi anche gli assegni e nella fattura non devono essere indicati gli estremi di legge, fermo restando che la descrizione dell'intervento consenta di ricondurre la spesa sostenuta tra quelle agevolabili.
Infine, si ricorda che a questa detrazione di rendono applicabili le disposizioni indicate nell’art. 16-bis del Tuir ovvero la riduzione della detrazione al 50% per gli immobili residenziali adibiti ad uso promiscuo dai professionisti o per l'esercizio di attività commerciali, il cumulo della detrazione ridotta del 50% con le agevolazioni previste per gli immobili vincolati e il trasferimento della detrazione non fruita all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare e all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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