Per la copertura assicurativa del rilascio della conformità riferibile alla detrazione maggiorata del 110% si deve ritenere valida la polizza professionale già presente e obbligatoria per il visto, con il massimale di 3 milioni di euro, eventualmente integrata con un appendice specifica. Occhio al concorso nella violazione, indistinto per tutti i soggetti in gioco, che comporta l’applicazione solidale della sanzione, riferibile alla specifica disciplina.
Questo ciò che emerge dalla lettura della recente audizione del direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 novembre scorso presso la commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria, in tema di superbonus 110%, di cui agli articoli 119 e 121 del dl 34/2020 (decreto “Rilancio”), convertito con modificazioni dalla legge 77/2020.
Si ricorda, innanzitutto, che il visto di conformità è richiesto dal comma 11 dell’art. 119 in relazione alle operazioni di cessione o sconto; si deve validare la documentazione che attesta il diritto alla detrazione maggiorata del 110%, trattandosi di rilascio ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 241/1997 dai soggetti individuati dalle lettere a) e b), comma 3, art. 3 dpr 322/1998 (commercialisti, consulenti del lavoro, CAF e quant’latro).
Il recente documento di prassi (circ. 24/E/2020 § 8.1) sul punto aggiunge poco o niente confermando la necessità di eseguire la verifica sulla presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati mentre, nella risposta a una recente interrogazione parlamentare (n. 5-04585), viene osservato che con il comma 14, del citato articolo 119 del dl 34/2020 si dispone che “ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa”; a tal fine i tecnici abilitati, destinatari di tale previsione, stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata (circ. 24/E/2020 § 8.2).
Nell’audizione del 18 novembre scorso, il direttore delle Entrate ha confermato tale lettura, affermando che qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che permettono la fruibilità della detrazione maggiorata, si provvede al recupero in capo al beneficiario (comma 5, art. 121) salvo il “concorso nella violazione”, di cui al comma 1, dell’art. 9 del d.lgs. 472/1997; i cessionari e i fornitori, salvo il detto concorso, rispondono soltanto dell’utilizzo errato del credito d’imposta.
Per la configurabilità del concorso viene richiamata una datata circolare (180/E/1998) con la quale viene precisato che si deve ritenere tale la “concreta capacità di favorire la violazione stessa” e si richiama il comma 1, dell’art. 9 del d.lgs. 472/1997 il quale dispone che “quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta” e che, “tuttavia, quando la violazione consiste nell’omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti, è irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso”; quindi una solidarietà tra i partecipanti alla violazione, sanabile con il pagamento, da parte di uno di essi, della sanzione comminata.
Il problema, però, emerge nella sua ampiezza allorquando, alla domanda se è necessaria una polizza professionale ad hoc, il direttore richiama il comma 11, dell’art. 119 che dispone sul visto di conformità e, richiamando l’obbligo di rilascio di una polizza sulla responsabilità civile, con un massimale non inferiore a 3 milioni di euro, precisa che coloro che sono già in possesso di una idonea copertura assicurativa per rischi professionali possono anche utilizzare tale polizza “inserendo un’autonoma copertura assicurativa che preveda un massimale dedicato esclusivamente all’assistenza fiscale, almeno di importo pari a quello stabilito dalla norma”.
In realtà, il commercialista è già dotato, come indicato, di una polizza specifica per il rilascio del visto di conformità, che deve ritenersi sufficiente, ma l’affermazione si presta a una duplice lettura: la prima, più verosimile, in assenza di una specifica norma che la richieda, che ritiene sufficiente la polizza già sottoscritta dal professionista che rilascia il visto di conformità, con l’eventuale e ulteriore indicazione che la copertura vale anche per la detrazione del 110% e la seconda, ultra norma, che preveda la sottoscrizione di una nuova polizza o di una integrazione per un massimale specifico per il rilascio del visto di conformità per il 110%, stante l’affermazione espressa nel corso dell’audizione, “inserendo un’autonoma copertura assicurativa”. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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