La detrazione maggiorata del 110% si applica anche gli interventi eseguiti sui fabbricati rurali. Non deve ritenersi ostativa, pertanto, l’applicazione dell’agevolazione per la piccola proprietà contadina, utilizzata dal produttore agricolo nell’acquisto dell’intero fondo rustico, destinato all’esercizio delle attività agricole.
Nell’ambito dell’agevolazione introdotta dall’art. 119 del dl 34/2020, come convertito nella legge 77/2020, destinata agli interventi per l’efficientamento energetico e antisismici, nonché per gli interventi trainati (fotovoltaico e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici) che prevede l’applicazione della detrazione maggiorata del 110% per determinati interventi (trainanti e trainati), sono sorti alcuni dubbi sulla possibile applicazione ai fabbricati rurali.
La possibilità che la detrazione maggiorata del 110% sia applicabile anche ai fabbricati rurali è stata resa possibile anche da quanto stabilito dal decreto “Requisiti” (quello del 6 agosto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5/10/2020 n. 246) il quale, nell’articolo 4 (soggetti ammessi alla detrazione), dispone letteralmente che la detrazione spetta alle “persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all’art. 5 del TUIR, non titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui ai predetti commi sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti (…)”.
Il legislatore, sempre ai fini fiscali, riconosce il carattere di “ruralità”, ai sensi del comma 3, dell’art. 9 del dl 557/1993, anche agli immobili abitativi (in aggiunta a quelli rurali strumentali, di cui al successivo comma 3-bis) laddove siano soddisfatte talune condizioni di natura soggettiva e oggettiva (per gli strumentali la qualifica è esclusivamente oggettiva); non è riconosciuto, invece, carattere di ruralità ai fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie “A/1” e “A/8” (di lusso).
L’Agenzia delle entrate (circ. 24/E/2020 e risposta alla specifica faq) ha precisato, in aggiunta, che sono ammessi alla detrazione maggiorata gli interventi su immobili a destinazione "residenziale" anche per le spese sostenute per interventi realizzati su immobili che, solo al termine degli stessi, saranno destinati ad abitazione, a condizione che nel provvedimento amministrativo, che autorizza i lavori, risulti chiaramente il cambio di destinazione d’uso del fabbricato (per esempio, con un passaggio da strumentale agricolo in abitativo).
La citata possibilità, è bene ricordare, era già consentita ai fini della detrazione sul risparmio energetico e del sisma bonus, come disciplinati dagli articoli 14 e 16 del dl 63/2013 (Agenzia delle entrate, circ. 19/E/2020); per effetto del richiamo, contenuto nell’articolo 119 del dl 34/2020, ai citati articoli 14 e 16, è possibile, quindi, fruire della detrazione maggiorata, nel rispetto delle altre condizioni e degli adempimenti richiesti, anche relativamente alle spese sostenute per interventi che comportino il cambio di destinazione d’uso del fabbricato originario in abitativo purché, come detto, tale variazione sia indicata chiaramente nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori.
Ma il caso più ricorrente è quello del fabbricato rurale abitativo, acquistato insieme al fondo dal produttore agricolo con applicazione della specifica agevolazione, più nota come “piccola proprietà contadina”, di cui alla legge 26/02/2010 n. 25, che ha convertito in legge il cosiddetto dl 194/2009 (Agenzia delle entrate, risoluzione 36/E/2010); in tal caso, è opportuno evidenziare che il produttore agricolo, che acquista il fondo da utilizzare per l’esercizio delle attività agricole, di cui all’art. 2135 c.c., non opera assolutamente nell’ambito del reddito d’impresa, ma nell’ambito del reddito agrario, ai sensi dell’art. 32 del dpr 917/1986.
Pertanto, per effetto del combinato disposto dell’art. 119 del dl 34/2020 e della lettera a), comma 1, dell’art. 4 del decreto 6/08/2020 (Requisiti) si deve ritenere ammessa, senza riserve, la possibilità di applicare la detrazione maggiorata (110%) anche ai fabbricati rurali, certamente abitativi, con concreti dubbi per gli strumentali (vista l’indicazione generale inserita nella citata lettera a, ma tenendo conto, anche ai fini del sisma bonus, di cui al comma 4, dell’art. 119, quanto indicato nella circ. 24/E/2020 §2.1.4 che richiama espressamente le sole “unità abitative”, citando la limitazione a due unità e alla collocazione in zona 1, 2 e 3), a prescindere dal fatto che l’acquisto sia avvenuto per implementare la struttura dell’azienda agricola (quindi sia inserito nell’ambito dell’impresa agricola con applicazione dell’agevolazione indicata) poiché, se detenuta da soggetti non titolari di reddito d’impresa (come nel caso del produttore agricolo a tassazione fondiaria), permette la relativa applicazione maggiorata (110%) in quanto la detrazione è inequivocabilmente ammessa per le persone fisiche, non titolari di reddito d’impresa, sugli edifici (esistenti) di qualsiasi categoria catastale (quindi anche in categoria catastale ordinaria) anche rurali (quelli su cui è trascritta l’annotazione di ruralità). Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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