Dal 15 ottobre scorso al via l’opzione per la cessione e sconto dei “bonus casa”.


  • Pronto e rivisto il modello di comunicazione

    Dallo scorso 15 ottobre via libera all’esercizio dell’opzione per la cessione e sconto dei “bonus casa”. La scelta deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate, sia per gli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni, utilizzando il modello ad hoc già approvato.

    Con l’art. 121 del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni nella legge 77/2020 è possibile, in alternativa all’utilizzo diretto, cedere le detrazioni fiscali maturate su numerosi interventi sugli immobili; restano esclusi il “bonus mobili” ed il “bonus verde” e, sul tema, si ricorda che sono stati pubblicati i due decreti del 6/08/2020 da parte del ministero dello sviluppo economico, meglio conosciuti come decreti “Asseverazioni” e “Requisiti” (Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 2020 n. 246) che si aggiungono ai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate (n. 283847/2020 e n. 326047/2020) di approvazione del modello di comunicazione dell’opzione per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito d’imposta, fornendo le relative istruzioni per la relativa compilazione e le specifiche tecniche e alla circolare (24/E/2020). 

    Infatti, con il provvedimento più recente (n. 326047/2020), collocato sul sito istituzionale dell’agenzia il giorno successivo, sono state apportate alcune lievi modifiche, non sostanziali, al modello denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica” e alle relative istruzioni.

    Si tratta di una ridenominazione di un campo del quadro “A”, che cambia da “Intervento trainato Supebonus” in “Intervento Superbonus”, di alcune indicazioni fornite con le istruzioni (pag. 3, in particolare) con una migliore indicazione delle barrature nel campo “Tipologia intervento” e una serie di ridenominazioni di alcune colonne nella tabella dei 27 interventi (eliminazione o inserimento di una X) di pagina 4 delle istruzioni.

    Con il provvedimento dello scorso 12 ottobre, inoltre, sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione del modello di comunicazione all’Agenzia delle Entrate, al fine di gestire definitivamente le opzione per il trasferimento dei bonus casa, ai sensi dell’art. 121 del D.L. 34/2020.

    E’ opportuno ricordare che il modello deve essere compilato dai contribuenti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per una serie di interventi sugli edifici che, in luogo dell’utilizzo “diretto” della detrazione, in abbattimento delle imposte dirette dovute, optano per un contributo sotto forma di sconto di corrispettivo dovuto fino a concorrenza dell’importo massimo pari al medesimo corrispettivo o per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, imprese e banche o intermediari finanziari.

    Con il provvedimento più recente non sono state fornite ulteriori istruzioni e il modello non è stato modificato nella sostanza, con la conseguenza che nel silenzio delle istruzioni, per effetto della struttura del modello, si rende necessario presentare una comunicazione autonoma e separata per ogni intervento eseguito (nelle istruzioni sono stati indicati ben 27 tipologie diverse), in relazione alla quale si intende esercitare una delle opzioni indicate dal citato art. 121 del D.L. 34/2020.

    L’opzione per la cessione può essere esercitata anche per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite, però, alle sole spese sostenute negli anni 2020 e 2021 e deve ritenersi irrevocabile (provvedimento n. 283847/2020 § 1.4) nonché alla detrazione maggiorata del 110% e, quindi, anche alle spese sostenute dallo scorso 1° luglio fino al 31/12/2021 per vari tipi di intervento (trainanti e trainati) sugli edifici (circ. 24/E/2020).

    La ricezione del modello è attestata da una ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle Entrate che la emette entro cinque giorni dal ricevimento della citata comunicazione, tenendo conto che, entro il quinto giorno del mese successivo a quello dell’invio la comunicazione già presentata può essere annullata o può essere interamente sostituita presentando una ulteriore e diversa comunicazione.

    Il provvedimento, ai fini dell’opzione e dello sconto sul corrispettivo, richiede la copia dell’asseverazione trasmessa all’ENEA e, per gli interventi antisismici, una asseverazione da parte dei professionisti incaricati dalla progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, nonché il visto di conformità, rilasciato da un commercialista, consulente del lavoro o CAF, dei dati riferibili alla documentazione, che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.

    L’omissione della comunicazione comporta l’inefficacia del trasferimento delle detrazioni nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e la stessa deve essere inviata telematicamente mediante il servizio disponibile nell’area dell’agenzia o tramite i relativi canali telematici, direttamente dall’interessato o tramite un intermediario abilitato (commercialista, consulente del lavoro, CAF o altro) ma anche dall’amministratore di condominio, direttamente o tramite un intermediario e, in presenza di condomini minimi, la stessa può essere inviata da uno dei condòmini, sempre direttamente o avvalendosi di un intermediario. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


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