Detrazione fiscale sugli immobili, anche maggiorata del 110%, se il procedimento necessario all’ottenimento del condono per il piccolo abuso edilizio non si è ancora concluso. La condizione è, però, che gli interventi agevolabili non siano riconducibili a quelli oggetto della sanatoria in corso.
Questa, in estrema sintesi, la conclusione rilevabile da una recente consulenza giuridica (n. 910-1/2020) fornita dall’Agenzia delle entrate – direzione regionale delle Marche e posta dal Collegio dei geometri di Ancona.
Con il detto parere, dello scorso mese di agosto 2020, l’agenzia regionale ha precisato che è possibile ottenere le detrazioni per gli immobili sui quali siano stati eseguiti precedenti interventi privi di titolo amministrativo, stante il fatto che, in luogo delle autorizzazioni, è necessaria soltanto la sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che indichi la data di inizio lavori e individui gli interventi oggetto delle agevolazioni.
I professionisti tecnici, in considerazione della particolare importanza che i bonus energetici e di ristrutturazione hanno in questo particolare momento storico, stante le recenti disposizioni, come introdotte dagli articoli 119 e 121 del dl 34/2020, convertito nella legge 77/2020 (110%), che richiamano le disposizioni dell’art. 16-bis del dpr 917/1986 (Tuir) si preoccupano di ottenere maggiori indicazioni al fine di agevolare la categoria e finalizzate a mettere in sicurezza i propri clienti che fruiscono delle citate detrazioni.
A tal fine, nella formulazione della propria istanza, viene sottolineato che una delle condizioni necessarie per fruire dei bonus Irpef per le ristrutturazioni, di cui al citato art. 16-bis del testo unico, è l’assenza di irregolarità, quindi la conformità, dal punto di vista soprattutto amministrativo, dei lavori eseguiti sulle unità immobiliari oggetto dei detti interventi.
Sul punto, si ricorda che il comma 9, del detto art. 16-bis rinvia ai contenuti del dm 41/1998 con il quale sono state adottate le procedure di controllo dell’Agenzia delle entrate, con l’ulteriore conseguenza che, ai sensi dell’art. 4 del dm 41/1998, le detrazioni per le ristrutturazioni edilizie sono disconosciute in presenza di esecuzione delle opere edili difformi rispetto a quelle comunicate in fase di inizio lavori a mezzo delle specifiche comunicazioni (SCIA, DIA, CILA e quant’altro); pertanto, l’amministrazione finanziaria procede a recuperare, con sanzioni e interessi, la detrazione utilizzata dal contribuente.
Per le opere che non richiedono autorizzazioni preventive (edilizia libera, opere indicate nel glossario, di cui al comma 2, dell’art. 1, d.lgs. 222/2016) si richiede, anche ai fini della fruibilità delle relative detrazioni, di una autodichiarazione, portante data certa, nella forma di dichiarazione sostitutiva.
In particolare, i professionisti tecnici chiedevano se, in un edificio oggetto di domanda di condono, con iter non ancora concluso, fosse possibile eseguire un intervento di sostituzione di un impianto termico o di altri interventi di “edilizia libera” al fine di fruire della relativa detrazione fiscale, posto che non sono presenti, per tali fattispecie, disposizioni che ne negano la possibilità.
L’Agenzia delle entrate delle Marche ripercorre e analizza i contenuti del citato art. 16-bis del dpr 917/1986, richiama anche la relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del dl 201/2011, con la quale si analizza la messa a regime della detrazione Irpef per gli interventi di recupero edilizio, e conferma la necessaria presenza delle autorizzazioni edilizie (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori) se richieste dalla legislazione vigente o la presenza, almeno, di una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’art. 47 del dpr 445/2000, se la normativa edilizia vigente non prevede l’ottenimento di alcuna autorizzazione preventiva.
Quindi, distinguendo tra attività edilizia autorizzata e libera, l’agenzia evidenzia che la fattispecie attiene la possibilità che possa essere disconosciuta la detrazione fiscale in caso di esecuzione su un immobile, oggetto di domanda di condono edilizio non ancora sanato, di opere di “edilizia libera” e conferma che, posta sempre la presenza dell’autodichiarazione (circ. 19/E/2020 e 19/E/2012 risposta 1.5), il contribuente può fruire della detrazione indicata, non essendo ostativa la circostanza che per l’immobile non si sia ancora concluso il provvedimento relativo al condono edilizio, tenendo conto ulteriormente che l’agevolazione ottenibile non riguarda le spese per gli interventi che sono stati oggetto del medesimo condono. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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