Nel rispetto delle condizioni richieste e degli adempimenti obbligatori, è possibile usufruire della detrazione maggiorata del 110% anche per gli interventi realizzati su edifici classificati “collabenti” (F/2). L’unità abitativa dotata di accesso autonomo e funzionalmente indipendente, inoltre, può fruire del 110% anche se la stessa è detenuta con un contratto di comodato, regolarmente registrato, stipulato in data anteriore all’inizio dei lavori o del sostenimento delle spese.
Con ben quattro risposte, dalla 325 alla 328, l’Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori chiarimenti, in merito detrazione maggiorata del 110%, di cui agli articoli 119 e 121 del dl 34/2020 (Decreto Rilancio), convertito nella legge 77/2020, su talune fattispecie indicate in altrettante istanze di interpello.
Case antisismiche. La prima situazione rappresentata concerne l’acquisto di un immobile da costruire, in consegna nell’autunno 2020, facente parte di un complesso residenziale ricadente in zona sismica, con esecuzioni di opere di efficientamento e conseguimento della classe energetica “A”, nel rispetto di tutti gli altri requisiti di sicurezza sismica richiesti.
L’istante chiede se il detto acquisto può usufruire dalla detrazione di cui al comma 1-septies, dell’art. 16 del dl 63/2013 (demolizione e ricostruzione), se è possibile ottenere lo sconto in fattura e se l’impresa venditrice ha la facoltà di denegare il riconoscimento del detto sconto.
L’Agenzia delle entrate richiama un recente documento di prassi (circ. 24/E/2020 § 2.1.4), conferma l’applicazione della detrazione maggiorata del 110%, se l’unità è collocata nelle zone classificate 1, 2 e 3 (ordinanza 3519/2006 del Presidente del Consiglio dei ministri), nel rispetto delle altre condizioni richieste, l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta, ai sensi dell’art. 121 del dl 34/2020 ma afferma che il riconoscimento dello sconto o l’accettazione del credito d’imposta da parte del venditore non è un obbligo e, quindi, rientra nell’ambito delle ordinarie dinamiche contrattuali e in un accordo di natura commerciale.
Unità collabenti. Con un’altra istanza di interpello viene chiesto se è possibile ottenere la detrazione maggiorata per gli interventi aventi a oggetto unità collabenti. Si tratta di una unità immobiliare censita in catasto nella categoria “F/2” (unità collabenti), non abitabile e, quindi, non produttiva di reddito, sul quale si intendono realizzare interventi per la riduzione di due classi di rischio sismico e per l’efficientamento energetico, con isolamento termico delle pareti, cambio caldaia e impianto di riscaldamento.
L’Agenzia delle entrate conferma, posto il rispetto degli adempimenti e dei requisiti richiesti, la possibilità per il contribuente di utilizzare la detrazione del 110% per le spese sostenute per gli interventi realizzati su unità collabenti, anche se non destinate ad abitazione principale, con possibile utilizzo diretto o usufruendo della possibile opzione per sconto o cessione, se riguardano le spese sostenute nel 2020 e 2021.
Comodato. Il caso è quello di un contribuente residente in un immobile detenuto in forza di un comodato d’uso, stipulato in forma verbale e regolarmente registrato nel giugno del 2019, che ha l’intenzione di sostituire il generatore di calore con una pompa di calore sfruttando la detrazione maggiorata del 110%, di cui al citato art. 119 del dl 34/2020.
L’Agenzia delle entrate, evidenziando l’assenza di una indicazione puntuale della tipologia di immobile e ricordando la possibile applicazione nei condomini se l’intervento viene eseguito congiuntamente con gli interventi trainanti, conferma che il bonus 110% è destinato agli interventi indicati nell’art. 119 citato e che l’unità unifamiliare, al fine di fruire della detta detrazione sulla sostituzione del generatore di calore con una pompa di calore, deve risultare dotata di accesso autonomo e funzionalmente indipendente.
E’, quindi, possibile beneficiare della detrazione maggiorata, con possibilità di ottenere sconto in fattura o di eseguire la cessione per quanto indicato, mentre restano esclusi dall’agevolazione i lavori di tinteggiatura delle pareti esterne dell’edificio relativamente alla porzione di unità quadrifamiliare in cui l’istante abita.
Villette. L’Agenzia delle entrate, infine, conferma che gli interventi di efficientamento energetico (cappotto esterno) eseguiti, nella fattispecie rappresentata, su una villetta a schiera di testa, terra-tetto, con miglioramento di due classe energetiche, può usufruire della detrazione maggiorata sempre che l’unità sia funzionalmente indipendente e con accesso autonomo, a prescindere dalla condizione che l’immobile sia adibito a prima casa e residenza del proprio nucleo familiare. Fabrizio G. Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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