Doppia condizione per l’applicazione della detrazione maggiorata del 110% per l’installazione di impianti fotovoltaici e di sistemi di accumulo: installazione congiunta con almeno uno degli interventi trainanti e cessione al GSE dell’energia non consumata in proprio. Ciò emerge chiaramente dalla semplice lettura del comma 5, dell’art. 119 del D.L. 34/2020, convertito nella legge 77/2020, la detrazione Irpef disposta dal comma 1, dell’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986 (TUIR) per gli interventi di recupero edilizio spetta nella misura del 110% per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, ai sensi delle lettere a), b), c) e d) del comma 1, dell’art. 1 del D.P.R. 412/1993, limitatamente alle spese sostenute dallo scorso 1° luglio al 31 dicembre 2021. L’intervento, come confermato anche dall’Agenzia delle Entrate anche nel più recente documento di prassi emanato sul tema (circ. 24/E/2020 § 2.2.2), beneficia della detrazione maggiorata soltanto se è stato eseguito congiuntamente a uno degli interventi di riqualificazione energetica o antisismica che consentono di beneficiare della detrazione al 110%; di fatto, uno degli interventi, di cui ai commi 1 o 4 dell'art. 119 del D.L. 34/20220. L'aliquota maggiorata spetta per i suddetti interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici effettuati dai condomìni, dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, sulle singole unità immobiliari, dagli Istituti autonomi case popolari (IACP), comunque denominati, e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui art. 10 del d.lgs. 460/1997, dalle organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri di cui all'art. 6 della legge 266/1991, dalle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previsti dall'art. 7 della legge 383/2000, nonché dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi della lettera c), comma 2, dell’art. 5 del d.lgs. 242/1999, in tale ultimo caso limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi. La detrazione spetta fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48.000 euro e, comunque, nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico; il limite è ridotto ad 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale se sono eseguiti interventi, di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 1, dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001 che consistono, rispettivamente, in interventi di ristrutturazione edilizia, interventi di nuova costruzione e interventi di ristrutturazione edilizia e deve essere ripartita tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. L'aliquota del 110%, inoltre, si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW spetta la detrazione del 50% stabilita dalla lettera h), comma 1 dell’art. 16-bis del TUIR, nel limite massimo di spesa complessivo di 96.000 euro riferibile all'intero impianto. La detrazione in commento, inoltre, è riconosciuta anche per l'installazione “contestuale” o “successiva” di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, ai sensi del comma 6 dell’art. 119 del D.L. 34/2020, alle medesime condizioni, negli stessi limiti di importo e nell’ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo. La fruizione della detrazione, però, è ulteriormente subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia non auto-consumata in loco ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'art. 42-bis del D.L. 162/2019, tenendo conto che i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati sono definiti dal comma 9 del menzionato art. 42-bis. Sul tema, l’Agenzia delle Entrate ha precisato (circ. 24/E/2020 § 2.2.2) che il limite di 48.000 euro, stabilito “cumulativamente” per l’installazione degli impianti fotovoltaici e dei sistemi di accumulo, deve necessariamente essere riferito alla singola unità immobiliare e che la detrazione maggiorata non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui al comma 4, dell’art. 11 del d.lgs. 28/2011 e gli incentivi per lo scambio sul posto, di cui all’art. 25-bis del D.L. 91/2014, convertito nella legge 116/2014. Infine, anche in tal caso, il beneficiario, ai sensi del successivo art. 121, può optare in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente per lo "sconto sul corrispettivo" o per la “cessione della detrazione”; in tale ultimo caso, l'importo corrispondente alla detrazione spettante si trasforma in un credito d'imposta in capo al cessionario che, a sua volta, potrà cederlo ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata) |
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