Per la fruizione della detrazione maggiorata del 110% si deve tenere conto esclusivamente del momento di “sostenimento” delle spese, a prescindere dalla data di avvio degli interventi. Per le persone fisiche, in particolare, il sostenimento della spesa, che dà diritto alla citata detrazione, corrisponde alla data del bonifico, che deve essere eseguito nell’intervallo temporale dallo scorso 1° luglio al 31/12/2021.
Questo si evince, oltre che dalla relativa e specifica disposizione, di cui al comma 1, dell’art. 119 del dl 34/2020, convertito nella legge 77/2020, anche dal paragrafo specifico (§ 4) della circolare dell’Agenzia delle entrate (circ. 24/E/2020) dello scorso 8 agosto.
Il richiamato comma 1 dell’art. 119 è già, di per sé, molto chiaro, evidenziando che “la detrazione (…) si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021”; si fanno salvi gli interventi eseguiti dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP o similari) per i quali la detrazione è ottenibile sulle spese sostenute fino al 30/06/2022 (comma 3-bis, art. 119).
Quindi per fruire della detrazione del 110%, sia per quanto concerne gli interventi trainanti, sia per quanto riguarda gli interventi trainati, la spesa deve essere “sostenuta” nel detto intervallo, a prescindere da quando sono iniziati i lavori.
Sul punto, quindi, risulta essenziale, oltre a ottenere la documentazione probatoria sull’esecuzione e pagamento, tenere conto del “momento” di sostenimento delle spese che differisce in base ai vari soggetti destinatari della detrazione.
Al riguardo, l’Agenzia delle entrate (circ. 29/E/2013 § 1.2) aveva confermato la validità dei criteri già indicati in passato (circ. 36/E/2007 § 5) per imputare il sostenimento della spesa (cui consegue il diritto alla detrazione) ad un determinato periodo d'imposta ma, ad ogni buon conto, la più recente e specifica circolare dell’Agenzia delle entrate (circ. 24/E/2020 § 4) risulta sicuramente più attuale e di maggior aiuto giacché, confermando quanto appena detto sui criteri generali, ai fini dell’individuazione del periodo d’imposta in cui imputare le spese precisa che, per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali, si deve sempre far riferimento al “criterio di cassa”, a prescindere dall’avvio dei lavori, mentre per le imprese individuali, le società e gli enti non commerciali, si deve far riferimento sempre al “criterio di competenza” (in pratica, stante anche le restrizioni interpretative, si tratta delle società cooperative a proprietà indivisa, delle Onlus, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, nonché delle associazioni e società sportive, limitatamente agli interventi sugli spogliatoi) e per le spese sostenute da soggetti diversi da questi ultimi, relativamente agli interventi sulle parti a comune degli edifici, rileva la data del bonifico eseguito dal condominio (amministratore), a prescindere dal pagamento della rata del singolo condomino.
Volendo rappresentare praticamente quanto chiarito, basta far riferimento agli esempi della stessa agenzia dove, per esempio e facendo riferimento a un normale contribuente – persona fisica, un intervento, rispettoso delle condizioni soggettive e oggettive, iniziato a luglio 2019 (si ricorda che la maggiorazione spetta, in linea di principio, per le spese sostenute nell’intervallo 1/7/2020 – 31/12/2021) con pagamenti frazionati tra il 2019, il 2020 e il 2021, potrà determinate la detrazione spettante con riferimento alle quote di spesa effettivamente pagate (quindi, sostenute) nel 2020 e nel 2021, facendo riferimento alla data del bonifico eseguito.
Diversa situazione per le imprese, sebbene siano inquadrabili come minori ai sensi dell’art. 66 del dpr 917/1986 e, quindi, soggette al regime “improntato alla cassa”, società e enti commerciali che, per la verifica e quantificazione, devono necessariamente far riferimento alla competenza temporale, prescindendo dall’effettivo pagamento; sul punto, la guida dell’Agenzia delle entrate (luglio 2020) precisa che si deve far riferimento alla “data di ultimazione della prestazione”, indipendentemente dalla data di esecuzione dei pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, ritenendo tale soluzione quella corretta per l’applicazione del criterio della competenza economica.
Per le spese sostenute, invece, da soggetti diversi dalle imprese individuali, dalle società e dagli enti commerciali, relativamente alle parti a comune, ai fini della corretta imputazione (sostenimento) si deve far riferimento alla data del bonifico eseguito dal condominio (amministratore, se presente, o semplice condomino, in presenza di condominio minimo), a prescindere dal pagamento delle rate condominiali da parte di ogni singolo condomino.
Ne consegue, pertanto, che se un lavoro risulta a cavallo di più periodi d’imposta, in linea di principio e per le persone fisiche, in particolare, si dovrà fare attenzione al momento del pagamento della spesa per l’intervento, a prescindere dalla data di avvio e di conclusione dei lavori; riprendendo l’esempio di un lavoro eseguito nel corso degli anni 2019/2022, soltanto i bonifici eseguiti tra l’1/07/2020 e il 31/12/2021, potranno beneficiare della detrazione maggiorata, nel rispetto delle condizioni richieste, mentre resteranno fuori dal super bonus (110%) i pagamenti relativi al medesimo intervento, ma eseguiti rispettivamente, nel 2019, fino al 30/06/2020 e dall’1/01/2022. Fabrizio G. Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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