Bonifico tracciabile, visto di conformità, copia dell’asseverazione e fatture e/o ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi. E se i lavori sono eseguiti dal detentore, necessaria anche la dichiarazione del proprietario dell’unità immobiliare, mentre per quelli condominiali necessaria la delibera e la tabella millesimale o la dichiarazione dell’amministratore.
Questi i recenti chiarimenti forniti, con la circolare 24/E/2020 dall’Agenzia delle entrate, sulla corretta applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 119 e 121 del dl 34/2020, come convertito con modificazioni nella legge 77/2020.
Innanzitutto viene precisato che, in linea di principio, per ottenere la detrazione maggiorata è necessario eseguire gli adempimenti “ordinariamente” previsti per gli altri interventi edilizi (recupero del patrimonio immobiliare, efficientamento energetico, misure antisismiche, facciate e installazione delle colonnine di ricarica).
La conseguenza è che i pagamenti devono essere eseguiti con la modalità del bonifico tracciato, ovvero quello che impone la trattenuta (attualmente pari all’8%) nell’accredito al fornitore e/o prestatore, dal quale risulti la causale, il codice fiscale del beneficiario e il codice fiscale o la partita Iva del fornitore e/o prestatore, salvo nel caso in cui il beneficiario (fruitore) della detrazione sia intenzionato a ottenere lo sconto in fattura, quindi senza esecuzione di alcun pagamento, ovvero anche in caso di cessione del credito (§ 8); per questa ultima fattispecie si nutrono perplessità, giacché il pagamento delle spese deve essere comunque eseguito dal fruitore sebbene lo stesso, una volta pagata la spesa, e anche successivamente a iniziali e parziali utilizzi diretti, voglia procedere con la cessione del credito d’imposta maturato.
L’agenzia afferma che possono essere utilizzati i bonifici già predisposti dagli istituti di credito per il pagamento degli interventi relativi al risparmio energetico e/o al recupero del patrimonio edilizio e che l'obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico non riguarda i soggetti esercenti attività d'impresa.
La circolare precisa, inoltre, che in aggiunta al detto tipo di pagamento è necessario ottenere, “ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto” in fattura, il visto di conformità e, limitatamente alla detrazione (diretta, si ritiene) maggiorata del 110% o per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, l’asseverazione che attesti il rispetto dei requisiti tecnici e la congruità delle spese sostenute, in riferimento agli interventi agevolati eseguiti.
Nel successivo paragrafo (§ 8.1), l’agenzia richiede, come detto solo ai fini della cessione e dello sconto in fattura, giammai per l’utilizzo diretto, il visto di conformità (leggero), ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 241/1997 dai medesimi soggetti (commercialisti, periti commerciali, consulenti del lavoro e CAF) incaricati alla trasmissione della relativa dichiarazione, i quali sono obbligati a verificare la presenza dell’asseverazione e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.
In aggiunta, anche ai fini dell’utilizzo diretto in dichiarazione della detrazione maggiorata e non solo per la cessione e/o lo sconto, è necessario ottenere, per l’efficientamento energetico, l’asseverazione a cura di un tecnico abilitato tendente a dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e che la spesa è congrua, sulla base delle istruzioni fornite con altro recente provvedimento (Ministro dello sviluppo economico, decreto 3/08/2020) e, per gli interventi antisismici, l’asseverazione da parte dei professionisti tecnici incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, iscritti in ordini e/o collegi, seguendo le indicazioni fornite con il decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti 58/2017, con deposito presso lo sportello unico per l’edilizia, di cui all’art. 5 del dpr 380/2001.
Le dette asseverazioni devono essere rilasciate al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento e, per gli interventi di miglioramento energetico beneficiari del 110%, le stesse deve far riferimento ai prezzari indicati dal decreto interministeriale del 6/08/2020.
Il contribuente, infine, deve conservare le fatture e/o le ricevute fiscali delle spese sostenute per gli interventi (o di documenti equipollenti e/o alternativi in presenza di prestazioni e/o forniture effettuate da soggetti esclusi), la ricevuta del bonifico bancario e/o postale, l’autorizzazione del proprietario, quando il fruitore è un mero detentore dell’unità abitativa e, in presenza di interventi eseguiti su parti a comune, la delibera assembleare relativa e la tabella millesimale di ripartizione delle spese (o la certificazione dell’amministratore), nonché una copia dell’asseverazione trasmessa all’ENEA, per gli interventi energetici, o allo sportello unico, in caso di interventi antisismici. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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