Bonus 110% con perizie asseverate on line e in formato editabile


  • Doppia compilazione in presenza di avanzamento lavori

    Modello per l’asseverazione del bonus maggiorato del 110% guidato ed editabile. Compilazione on-line con obbligo di indicazione nella versione di chiusura dei lavori dei codici precedentemente comunicati dall’Enea sulle asseverazioni rilasciate per gli stati di avanzamento dei lavori.

    Il ministero dello sviluppo economico (MISE) ha presentato, dopo la bozza di provvedimento relativo alle asseverazioni, ai sensi dei commi 13, 13-bis e 14 dell’art. 119 del dl 34/2020, convertito nella legge 77/2020 (si veda ItaliaOggi, 14 e 30 luglio 2020), i due modelli di asseverazione richiamati dal detto provvedimento come allegati 1 e 2.

    Si tratta, in effetti, di due modelli sviluppati nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del dpr 445/2000, di cui uno riferito alla lettera a), per il caso in cui i lavori siano terminati, e uno, lettera b), in presenza di uno stato di avanzamento dei lavori, del comma 7, dell’art. 2 del decreto “Asseverazioni” in corso di emanazione.

    Dalle note in calce ad entrambi i modelli si evince chiaramente che la compilazione del modello, peraltro editabile in determinati spazi da completare a cura del tecnico abilitato, deve avvenire on line, con accesso dalla pagine web dell’ENEA all’indirizzo https://detrazionifiscali.enea.it.

    Le note, peraltro, di aiuto nella redazione, richiamano interamente il comma 1 dell’art. 119 del dl 34/2020 con particolare riferimento ai lavori trainanti e relative soglie, nonché altre utili indicazioni, anche per il caso in cui il comune, da indicare, non risulti nell’elenco del sistema per effetto di un più recente accorpamento o in assenza dell’attribuzione di gradi giorno del comune accorpato.

    Una ulteriore utile indicazione, sempre rilevabile dalle note in calce, evidenzia che le attestazioni di prestazione energetica (APE), ai fini della detrazione del 110%, non possono essere redatte con i software che adottano metodi di calcolo semplificati del tipo “DOCET”, mentre i relativi tabulati, contenenti i dati di input e lo sviluppo dei calcoli, devono essere conservati a cura del tecnico abilitato e, magari in copia, dai soggetti che fruiscono della detrazione, naturalmente per gli eventuali controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria.

    I due modelli, di fatto, sono pressoché simili, dal punto di vista dell’impostazione generale, ma naturalmente tengono conto dei momenti diversi di redazione (stati di avanzamento e lavori chiusi) e risultano essere molto articolati, richiedendo una certa capacità tecnica e una estrema attenzione nella compilazione poiché, oltre alla data di inizio lavori, l’edificio oggetto degli interventi e la superficie lorda dello stesso, si richiedono dettagli sugli interventi, sia trainanti che trainati.

    Per esempio, con riferimento alla sostituzione dello scaldacqua a pompa di calore, non soltanto viene richiesta l’indicazione delle caratteristiche tecniche ma anche l’ammontare delle spese previste in progetto, con la determinazione della spesa massima ammissibile per l’intero edificio che deve essere determinata tenendo conto del limite di spesa prevista (30 mila euro) e il numero di unità immobiliari di cui si compone l’edificio (o interessate dall’intervento destinatario del bonus maggiorato).

    Tra le sezioni inserite, si riscontra quella (sezione 3) riguardante le spese complessive e le dichiarazioni per gli interventi realizzati, sia sulle parti a comune che sulle parti private, giacché il comma 13, dell’art. 119 richiamato richiede che il tecnico abilitato, oltre a fornire i dati tecnici, proceda anche ad attestare, a questo punto, sia ai fini della detrazione diretta che della cessione e/o dell’ottenimento dello sconto in fattura, di cui al successivo art. 121, “la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati”.

    Il modello si chiude con una dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 6 del decreto “Asseverazioni”, con l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata (Pec), necessaria per le eventuali contestazioni; sul punto, si ricorda che il citato art. 6, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali, evidenzia l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2 mila e euro 15 mila, nei confronti dei soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli, con applicazione delle disposizioni di cui alla legge 689/1981.

    Infine, è richiesto espressamente che la sottoscrizione, a cura del tecnico, avvenga su tutte le pagine della relazione, stante il fatto che nella citata dichiarazione si deve garantire la rispondenza degli interventi ai requisiti richiesti e che la tipologia dell’edificio rientri tra quelli agevolabili, ai sensi del citato art. 119 del dl 34/2020, in aggiunta alle attestazioni sul miglioramento delle classi energetiche. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


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