Bonus casa con cessione della detrazione anche in corso di avanzamento dei lavori


  • Trasferimento anche parziale della detrazione a fornitori o banche

    Cessione dei “bonus casa” anche in corso di avanzamento dei lavori senza attendere la fine. Nessuna limitazione alla cessione, anche parziale, delle detrazioni fiscali derivanti dalla generalità degli interventi, compresi quelli che consentono di fruire del "bonus facciate". Possibilità anche modulata sulla base di due stati di avanzamento dei lavori e di un saldo, in tal caso alla chiusura dell’intervento eseguito.

    Queste le ulteriori novità derivanti dalla modifica dell’art. 121 del dl 34/2020 (decreto “Rilancio”), in corso di conversione in legge dopo il via libera della commissione bilancio della Camera, sul tema delle detrazioni per gli interventi edilizi e di risparmio energetico.

    Si ricorda, infatti, che l’art. 121 richiamato ha disposto che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per determinati interventi, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente, per lo sconto in fattura sul corrispettivo o, addirittura, per la cessione della detrazione.

    Possono cedere la detrazione fiscale o optare per lo sconto sul corrispettivo i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, di cui dai commi 1-bis a 1-septies, dell’art. 16 del dl 63/201, inclusi quelli per i quali compete la detrazione del 110%, di cui al comma 4, del novellato art. 119 del dl 34/2020, per recupero del patrimonio edilizio, di cui alle lettere a) e b), del comma 1, dell’art. 16-bis del dpr 917/1986 (TUIR), per l’installazione di impianti solari fotovoltaici, di cui alla lettera h), comma 1 del medesimo art. 16-bis, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%, ai sensi dei commi 5 e 6, dell’art. 119 del dl 34/2020, per il recupero o il restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui ai commi da 219 a 223, dell’art. 1 della legge 160/2019 (situazione confermata ora anche dalla lettera d, del comma 1 dell’art. 121 del dl 34/2020), per l’efficienza energetica, di cui all’art. 14 del dl 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%, ai sensi dei commi 1 e 2, dell’art. 119 del dl 34/2020, nonché quelli per l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, di cui all’art. 16-ter del dl 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%, ai sensi 8, dell’art. 119 del citato dl 34/2020.

    Pertanto è chiaro che, in attesa provvedimento dell'Agenzia delle Entrate (che doveva essere emanato entro lo scorso 18 giugno ovvero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del dl 34/2020, individuata nel 19/05/2020), la possibilità di optare per la cessione della relativa detrazione o per lo sconto sul corrispettivo, deve riguardare, in linea di principio, tutti i beneficiari delle agevolazioni fiscali previste dalla norma contenuta nel comma 2, dell’art. 121 del dl 34/2020, quindi, sia i soggetti Irpef che Ires, siano essi persone fisiche, società di persone o società di capitali e altro, a prescindere dalla tipologia dell'immobile sul quale sono eseguiti gli interventi.

    Il nuovo comma 1-bis dell’art. 121, al fine di anticipare l’incasso e non appesantire le posizioni finanziarie dei fornitori e/o cessionari (imprese, soprattutto) prevede che la scelta di cedere o scontare il credito, da parte dei soggetti che sostengono le relative spese, può essere fatta anche in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori ma con due limiti ovvero che le cessioni in corso d’opera non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e che ciascun stato di avanzamento deve riguardare almeno il 30% dell’importo complessivo dei lavori.

    L’Agenzia delle entrate eseguirà, a posteriori, controlli e verifiche, soprattutto documentali, e qualora sia accertata la mancata “sussistenza” (e non più “integrazione”), anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla fruibilità della detrazione, procederà con il totale recupero dell’importo non spettante, nei confronti dei beneficiari, sebbene abbiano optato per la cessione e/o lo sconto in fattura, ferma restando la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto o del cessionario del credito, in presenza di accertato concorso nella violazione (comma 5, art. 121).

    Nel caso in cui non emerga un concorso nella violazione tra beneficiario e fornitore e/o cessionario, questi ultimi rispondono esclusivamente dell’utilizzo irregolare o maggiore, rispetto allo spettante, del credito d’imposta (comma 4, art. 121). Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


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