Rimodulate le soglie massime di spesa per la fruibilità della detrazione del 110% anche in relazione all’entità delle unità immobiliari presenti nell’edificio. Dichiarazione asseverata, obbligatoria per l’accesso alla detrazione, rilasciata da un tecnico abilitato al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento.
Queste le novità introdotte, con la rivisitazione degli articoli 119 e 121 del D.L. 34/2020 (decreto “Rilancio”), sul super bonus per le spese sostenute dall'1/07/2020 al 31/12/2021, cui spetta la detrazione nella misura del 110%, per gli interventi di riqualificazione energetica da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.
Le modifiche introdotte, innanzitutto, prevedono l’estensione della fruibilità della detrazione del 110% alle associazioni e le società sportive dilettantistiche, iscritte nel registro del CONI, di cui alla lettera c), comma 2, art. 5 del d.lgs. 242/1999 limitatamente, però, agli immobili destinati a spogliatoi, restando invariati gli altri destinatari (condomini, persone fisiche, IACP, cooperative di abitazione a proprietà divisa, ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazione di promozione sociale).
Se da una parte si prevede una estensione anche alle seconde case, un nuovo comma esclude dalla fruibilità del super bonus le unità immobiliari classate nelle categorie “A1”, “A8” e “A9”.
Sono state ridefinite, inoltre, le soglie per gli interventi “trainanti” (da 50 mila a 30 mila, in luogo dell’unica e precedente soglia di 60 mila euro), tenendo presente che la detrazione può essere applicata anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico, di cui all’art. 14 del D.L. 63/2013, convertito nella legge 90/2013, se eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi principali (cappotto, impianti di climatizzazione condominiali o eseguiti su unità indipendenti collocate in edifici plurifamiliari), di cui alle lettere a), b) o c), del comma 1, del novellato art. 119, con l’ulteriore possibilità di accedere anche per l’installazione, sempre congiunta con almeno una delle principali, di impianti fotovoltaici o colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Tra gli interventi principali è stato inserito, sia per le parti a comune che per le unifamiliari, anche l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, ai sensi della lettera h), comma 2, art. 2, d.lgs. 102/2014 ma per gli immobili collocati nei comuni montani non soggetti a procedura di infrazione comunitaria (n. 2014/2147 o 2015/2043).
La nuova modulazione complica ulteriormente l’applicazione giacché si dispone che, per esempio, per gli interventi di isolamento termico, con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, la detrazione sia determinata su un ammontare complessivo di spese modulata non superiore a 50 mila euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari collocate all’interno di edifici plurifamiliari (quindi, appartamenti), funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi, non superiore a 40 mila per ogni unità in presenza di edifici composti da due a otto unità e 30 mila per ogni unità immobiliare collocata negli edifici composti da più di otto unità immobiliari; rimodulate le soglie anche per gli interventi sugli impianti di climatizzazione (condominiali e unifamiliari), tenendo conto delle unità immobiliari inserite negli edifici.
L’asseverazione dei lavori è finalizzata sia alla detrazione del 110% (art. 119) sia alla cessione del bonus allo sconto in fattura (art. 121) e potrà essere rilasciata dal tecnico sia al termine dei lavori sia per ogni singolo stato di avanzamento degli stessi, stante anche la modifica al successivo art. 121 (cessione) che prevede la possibilità di cessione del credito anche in tre blocchi (due in corso di avanzamento lavori nella percentuale non inferiore al 30%, per ogni stato, dell’importo complessivo dei lavori), con attestazione dei requisiti tecnici, della sua effettiva realizzazione e della congruità delle spese sostenute.
E’ prevista, inoltre, l’applicazione della disciplina sull’accertamento (articoli 31 e seguenti del D.P.R. 600/1973) con l’ulteriore indicazione che i fornitori e i soggetti cessionari rispondono soltanto per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto, mentre l'Agenzia delle Entrate, nell'ambito dell’esercizio della propria attività di controllo può procedere, in base a “criteri selettivi” e “tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici”, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, di cui all’art. 43 del D.P.R. 600/1973, nonché dei commi da 16 a 20, dell’art. 27 del D.L. 185/2008, convertito nella legge 2/2009.
Nel caso sia accertata la mancata “sussistenza” (e non più la mancata “integrazione”), anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'agenzia provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante, con aggravio di interessi e di sanzioni, di cui all’art. 13 del d.lgs. 471/1997, nei confronti del soggetto beneficiario, fermo restando, in presenza di concorso nella violazione, la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo gravato dei relativi interessi. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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