Proroga al 20 luglio dei versamenti da dichiarazione dei redditi per i contribuenti interessati agli Isa e per i forfetari


  • LO spostamento in avanti limitata è senza maggiorazione

    Proroga al 20 luglio dei versamenti da dichiarazione dei redditi, senza maggiorazione, per i contribuenti interessati agli Isa e per i forfetari. Restano fuori dalla suddetta proroga i soggetti estranei dagli Isa, i produttori agricoli e i contribuenti con ricavi e compensi superiori a 5.164.569 euro. La proroga non impatta, inoltre, sui soggetti Ires che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30 giugno, in relazione alla data di approvazione del bilancio e/o del rendiconto.

    Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri (n. 162 del 29/06/2020), il dpcm 27/06/2020, anticipato con il comunicato stampa dello scorso 22 giugno (n. 147) del ministero dell’economia e delle finanze, che dispone la proroga dal 30/06/2020 al 20/07/2020 del termine di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva, per i contribuenti “interessati” dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), con l’aggiunta dei contribuenti aderenti al regime forfetario.

    La proroga al momento non riguarda il termine di versamento con maggiorazione in scadenza al 30 luglio prossimo ma si riferisce, in particolare, ai contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9-bis del dl 50/2017 e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito dal decreto del ministro dell’economia e delle finanze, fissato a 5.164.569 euro, nonché ai contribuenti che applicano il regime forfetario, di cui ai commi 54 e seguenti, dell’art. 1 della legge 190/2014; sul punto, sebbene non espressamente richiamati dal comma 2, dell’art. 1 del provvedimento in commento, si dovrebbe far riferimento anche ai contribuenti che applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mo­bi­li­tà, di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 27 del dl 98/2011 (“contribuenti minimi”), che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari e che dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA (Agenzia delle entrate, risoluzione n. 64/E/2019).

    Restano esclusi dalla proroga, invece, i contribuenti fuori dagli Isa nonché i contribuenti che svolgono attività agricole, titolari esclusivamente di redditi agrari, ai sensi degli articoli 32 e seguenti del dpr 917/1986 (Tuir), come chiarito anche dall’Agenzia delle entrate (risposta all’interpello n. 330 del 2019).

    La proroga, come esplicitamente indicato al comma 2, dell’art. 1 del dpcm, interessa anche i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e che devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir.

    La proroga non riguarda i soggetti Ires che hanno termini ordinari di versa­mento succes­sivi al 30 giugno, in relazione alla data di approvazione del bilancio o rendiconto come, per esempio, le società di capitali (solari) che appro­­vano il bilancio 2019 entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio, anche per effetto di quanto sancito dall’art. 106 del dl 18/2020 (“Cura Italia”).

    Per i soggetti che non rientrano nella proroga riman­gono, quindi, fermi i termini ordinari del 30/06/2020, senza la maggiorazione dello 0,4% ovvero del 30/07/2020, con la maggiorazione dello 0,4%; si tratta, pertanto, delle persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo o che non partecipano a società o associazioni “trasparenti”, dei contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono sta­ti approvati gli Isa, dei contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati ap­­pro­vati gli Isa ma che dichiarano ricavi o compensi superiori al limite indicato di euro 5.164.569 e dei produttori agricoli, titolari esclusivamente di reddito agrario.

    La proroga si applica al termine di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 “ai fini delle imposte sui redditi” e del saldo 2019 dell’Iva, ma anche alle addizionali e imposte sostitutive che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi; la stessa è applicabile anche al saldo 2019 e al primo acconto 2020 delle imposte patrimoniali dovute da parte delle persone fisiche residenti che pos­sie­dono immobili e/o at­ti­vità finanziarie all’estero (Ivie e/o Ivafe), nonché al versamento del saldo Iva, relativo al 2019, compreso quello dovuto per adeguamento agli Isa, e al versamento del diritto camerale.

    Il termine del 20 luglio prossimo, infine, si ritiene applicabile anche al versamento del saldo per il 2019 e del primo acconto per il 2020 dei contributi dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative ge­stio­ni separate dell’Inps, in quanto detti contributi devono essere versati entro i ter­mini previsti per il pagamento dell’Irpef, ai sensi del comma 4, dell’art. 18 del d.lgs. 241/97, con l’ulteriore possibilità di rateiz­­zare gli importi a saldo o in acconto di imposte e con­tributi, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 241/1997, utilizzando il differimento automatico se i termini cadono di sabato o di giorno festivo o durante il periodo feriale (dal 1° al 20 agosto). Fabrizio Giocvanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


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