Nella trasformazione eterogenea di associazioni e fondazioni l’unica cosa certa è la continuità patrimoniale, espressamente sancita dalle disposizioni vigenti. Non tutte le ipotesi di trasformazione di queste tipologie di enti, infatti, possono essere accumunate e rese omogenee, con una standardizzazione del procedimento operativo.
Questo ciò che emerge dalla lettura di un recente studio (n. 78-2020/I) del Consiglio nazionale del notariato, avente ad oggetto l’analisi della trasformazione di associazioni riconosciute e fondazioni, approvato dalla commissione adita lo scorso 23 aprile, che segue un ulteriore e recente studio (n. 77-2020/I) che ha esaminato la tematica della fusione e della scissione di tali enti, di cui all'art. 42-bis c.c..
Come detto, il documento affronta il tema della trasformazione, di cui al citato art. 42-bis c.c., come introdotto dal d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), con il quale, il legislatore riformatore ha disciplinato le operazioni straordinarie degli enti.
Si esamina, come evidenziato in apertura, il procedimento necessario per la trasformazione tra enti dotati di personalità giuridica, indicando i passaggi principali e fondamentali, ma tenendo presente che non tutte le fattispecie rispondono a situazioni omogenee, con la conseguenza che ogni operazione deve essere valutata di volta in volta, soffermandosi sulle relazioni necessarie, sulle maggioranze applicabili, sulle modalità di attribuzione delle partecipazioni e sui meccanismi pubblicitari.
Sul primo punto, lo studio evidenzia la predisposizione di numerose relazioni (illustrativa della situazione patrimoniale, degli amministratori, ai sensi dell’art. 2500-sexies c.c. e di stima, di cui all’art. 2500-ter) fornendo un preciso contributo sui contenuti e, con particolare riferimento a quella di stima, la commissione evidenzia il necessario adattamento, rispetto alla perizia di una normale società, in quanto la detta relazione deve verificare l’effettività, in luogo dell’effettiva sussistenza del capitale, dell’intero patrimonio dell’ente trasformato, sia ai fini del riconoscimento, sia ai fini del meccanismo di intervento in presenza di perdite, come richiesto dal comma 5, dell’art. 22 del Codice del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017), in particolare per gli enti di questo comparto.
Nell’ambito delle delibere, con necessaria distinzione e specificità tra quelle delle associazioni riconosciute e delle fondazioni, viene evidenziato che la trasformazione degli enti del libro primo, sia in qualche modo traslativo ai fini della disciplina tributaria, di quella urbanistico-edilizia e di quella relativa alla conformità catastale, la cui non applicabilità alla fattispecie considerata discende necessariamente dalla continuità patrimoniale, di cui all’art. 2498 c.c. mentre, con riferimento ai quorum necessari per l’adozione delle delibere, si richiama l’art. 9 del d.lgs. 117/2017, in relazione alla devoluzione del patrimonio, tenendo conto di quanto disposto dal comma 2, dell’art. 50 dello stesso codice.
Viene analizzata, inoltre, la problematica inerente all’attribuzione delle partecipazioni che non si pone nel caso di trasformazione da associazione riconosciuta a fondazione tradizionale, per effetto della discontinuità partecipativa; di conseguenza, il documento tratta le varie tipologie di trasformazione riconosciuta in fondazione di partecipazione e viceversa e da fondazione tradizionale in associazione riconosciuta.
Sul tema della pubblicità e dell’opposizione, la trasformazione eseguita ai sensi dell’art. 42-bis c.c., comporta, in linea di principio, l’omologazione che può essere perseguita con due strade: se si tratta di enti del Terzo Settore, con applicazione della disciplina introdotta dall’art. 22 del d.lgs. 107/2017, che prevede la competenza del notaio per la verifica della legalità del procedimento e l’iscrizione con efficacia costitutiva nel Registro degli Enti del Terzo settore (RUNTS), mentre se i tratta di enti fuori dell’ambito del citato codice (sia per struttura che per volontà dell’ente), torna applicabile la disciplina di carattere generale, come dettata dal dpr 361/2000, che richiede l’autorizzazione dell’autorità governativa di riferimento.
Infine, per quanto concerne l’opposizione dei creditori, il citato art. 42-bis richiama espressamente i contenuti dell’art. 2500-novies c.c. con la conseguenza che occorre sviluppare un sistema di pubblicità che consenta, ai creditori dell’ente, l’esercizio del proprio diritto di opposizione con la conseguenza che ogni delibera di trasformazione, di associazioni riconosciute o fondazioni, deve essere iscritta nel proprio registro di riferimento (persone giuridiche o ETS), concedendo ai creditori di comunicare il proprio dissenso nei sessanta giorni dalla detta iscrizione. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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