Triplice possibilità di utilizzo delle detrazioni per la ristrutturazione della casa, per il risparmio energetico e per altri interventi, se sostenute negli anni 2020 e 2021. In alternativa all’utilizzo diretto, infatti, i contribuenti possono ottenere uno sconto sul prezzo dovuto o possono trasformare la detrazione in un credito d’imposta, con possibile successiva cessione a banche e intermediari finanziari.
Ennesimo intervento sulla bozza di decreto legge “Rilancio”, con la riduzione al 110% (rispetto al 120% previsto nelle prime bozze) dell’entità delle detrazioni fiscali sulle spese sostenute per gli interventi sugli immobili e conferma del possibile ottenimento dello sconto sul corrispettivo dovuto all’impresa che ha eseguito i lavori.
Talune detrazioni sono destinate alle singole abitazioni (principale) delle persone fisiche fuori dall’ambito d’impresa o di arti e professioni, altre alla generalità dei contribuenti, nonché agli Istituti autonomi case popolari (IACP) o enti analoghi.
Ecobonus. Per le spese sostenute dall’1/07/2020 al 31/12/2021 spetta una detrazione, di cui all’art. 14 del dl 63/2013, da ripartire in cinque rate (anziché dieci) annuali di pari importo.
Gli interventi, in sintesi, devono riguardare l’isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con incidenza superiore al 25% (tetto massimo 60 mila euro), gli interventi sulle parti a comune degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, raffrescamento o fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione (tetto massimo 30 mila euro) e per gli interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione, come appena indicati, con impianti, in tal caso, anche ibridi o geotermici (tetto massimo 30 mila euro).
La novità riguarda l’ampliamento a tutti gli interventi di efficientamento, come indicati nel citato art. 14 del dl 63/2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento, a condizione che gli stessi siano abbinati ad uno dei lavori indicati al periodo precedente.
Sismabonus. La detrazione risulta elevata al 110% anche per gli interventi di ristrutturazione indicati dai commi da 1-bis a 1-septies, dell’art. 16 del dl 63/2013, se eseguiti nel periodo dall’1/07/2020 al 31/12/2021.
Nel caso in cui avvenga la cessione del corrispondente credito a una impresa assicurativa, con contestuale stipula di una polizza destinata alla copertura del rischio di eventi calamitosi, la detrazione, di cui alla lett. f-bis), comma 1, art. 15 del dpr 917/1986, viene riconosciuta nella misura del 90%.
Fotovoltaico. Stessa percentuale di detrazione (110%) per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, se la spesa è sostenuta nell’intervallo tra l’1/07/2020 e il 31/12/2021, nel rispetto del tetto massimo di spesa di 48 mila euro e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kWh di potenza nominale, .
La detrazione, da ripartire in cinque quote annuali, non cumulabile con altri incentivi pubblici e con obbligo di cessione al Gse dell’energia non consumata, è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici dell’impianto.
Veicoli elettrici. Per l’installazione di strutture per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici è riconosciuta una detrazione del 110%, da ripartire in cinque quote di pari importo, sempreché l’installazione avvenga nel più ampio ambito di esecuzione di lavori destinati al risparmio energetico già indicati.
Sconto sul prezzo. Rimodulata la possibilità di trasformazione delle detrazioni fiscali per gli interventi relativi al recupero edilizio, di cui all’art. 16-bis del dpr 917/1986, di efficienza energetica, di cui all’art. 14 del dl 63/2013, di adozione di misure antisismiche, di cui ai commi 1-bis e 1-ter, dell’art. 16 del dl 63/2013, di recupero delle facciate, di cui al comma 219, art. 1 della legge 160/2019, di installazione di impianti fotovoltaici e di installazione di colonnine per la ricarica, come indicate nel provvedimento in commento.
Si tratta, di fatto, delle spese sostenute per i detti interventi, negli anni 2020 e 2021, che, per scelta e alternativamente, possono essere recuperate o con utilizzo diretto della stessa o come sconto sul corrispettivo dovuto nella medesima entità spettante o come credito d’imposta, con possibile cessione successiva ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari. Fabrizio Giovanni Poggiani - Italia Oggi (riproduzione riservata)
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