Nessun obbligo di presentazione preventiva della dichiarazione per la compensazione dei crediti relativi alle ritenute alla fonte. Per i crediti maturati dal periodo d’imposta 2019 e seguenti, invece, obbligo esclusivo di utilizzo dei servizi telematici per i contribuenti non dotati di partita Iva.
Così l’Agenzia delle entrate, nel corso del VideoForum2020, organizzato da ItaliaOggi, su alcune criticità relative alle novità introdotte dai commi da 1 a 3 del dl 124/2019, convertito con modificazioni nella legge 157/2019, concernenti il blocco delle compensazioni.
Sul tema, come evidenziato nel recente documento di prassi (risoluzione n. 110/E/2019), il decreto ha introdotto alcune novità sul tema delle procedure da seguire per la presentazione dei modelli di delega “F24” che contengono crediti d’imposta utilizzati in compensazione.
Il detto documento di prassi precisa che l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione e/o dell’istanza, da cui emerge il credito, riguarda, in particolare, i crediti riferibili alle imposte sostitutive, alle imposte sui redditi e addizionali, all’Irap e all’Iva, con la conseguenza che il credito potrà essere utilizzato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dei modelli.
In particolare, l’obbligo sussiste nel caso si voglia utilizzare un importo eccedente i 5 mila euro e, sulla base di quanto indicato nel comma 3, dell’art. 3 del dl 124/2019, le nuove disposizioni si rendono applicabili “ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019”, quindi con esclusione di quelli maturati negli anni precedenti che potranno essere utilizzati a prescindere fino alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta 2019; per i crediti Iva, invece, l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione o istanza, invece, resta valido anche per il periodo d’imposta 2018, stante quanto indicato dall’art. 10 del dl 78/2009.
Sul tema, quindi, tenuto conto del nuovo terzo periodo, del comma 1, dell’articolo 17 del d.lgs. 241/1997, relativo all’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione, è stato evidenziato che nulla è stato disposto sui crediti relativi alle ritenute alla fonte e, quindi, è stata chiesta la conferma se i crediti da ritenute emergenti nel modello dei sostituti (ex modello 770) restano esclusi dalla nuova disciplina e, di conseguenza, possono essere utilizzati senza la preventiva presentazione del relativo modello.
L’Agenzia delle entrate, nel corso del forum, ha richiamato il recente documento di prassi (risoluzione n. 110/E/2019, § 1), naturalmente pubblicato successivamente alla presentazione del quesito, e ha confermato, in maniera inequivocabile, che la previsione citata non si applica ai crediti maturati in qualità di sostituti d’imposta, dovendo tenere conto dei codici tributo indicati nella tabella allegata alla risoluzione richiamata, individuabili nella categoria “sostituti d’imposta”.
Naturalmente, l’Agenzia delle entrate precisa che ai suddetti crediti si rende obbligatoria la presentazione del modello di delega “F24” esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, di cui al comma 2, dell’art. 3 del dl 124/2019. Non solo. Sul tema delle modalità di utilizzo dei crediti, dopo l’entrata in vigore del comma 2, dell’art, 3 del dl 124/2019, non risultava nemmeno chiara la decorrenza dell’obbligo intervenuto, anche per i contribuenti “non titolari” di partita Iva, di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate per il pagamento delle deleghe di pagamento modello “F24”, stante il richiamo normativo “ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2019”.
L’Agenzia delle entrate, in completa aderenza al dettato normativo, preliminarmente ha confermato che il detto obbligo risulta applicabile ai crediti maturati negli anni d’imposta 2019 e successivi ma ricorda, ulteriormente, che i crediti rilevabili nell’anno 2018 potranno essere compensati presentando il modello di delega “F24” presso i servizi telematici bancari e postali fino alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta 2019, all’interno della quale gli eventuali crediti residui dell’anno precedente dovranno essere tecnicamente “rigenerati” e che resta fermo l’obbligo, già vigente, di presentare la delega “F24” con saldo a zero esclusivamente con utilizzo dei servizi telematici, ai sensi della lett. a), comma 2, dell’art. 11, del dl 66/2014. Fabrizio G. Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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