Per i modelli di delega “F24”, contenenti compensazioni, scartati dal sistema per effetto dei controlli preventivi dell’Agenzia delle entrate, applicabile una sanzione proporzionale del 5% fino a 5 mila euro e di euro 250 per gli importi superiori. Sanzione, peraltro, applicabile a ciascuna delega non eseguita, a prescindere dai contenuti della stessa e, quindi, anche in presenza di più compensazioni all’interno dello stesso modello.
Così il comma 6, dell’art. 3 del dl 124/2019, come modificato in sede referente, avente per oggetto il nuovo comma 2-ter, dell’art. 15 del d.lgs. 471/1997 che disciplina il regime sanzionatorio nel caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento, in conseguenza all’attività di controllo, di cui al comma 49-ter, dell’art. 37 del dl 223/2006.
Preliminarmente, si ricorda che il citato art. 3 è rimasto in gran parte inalterato e, quindi, viene confermato che dal prossimo anno, al fine di contrastare le indebite compensazioni di crediti eseguite con la delega “F24”, il contribuente potrà utilizzare i crediti legittimamente vantati soltanto a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito utilizzabile.
Il legislatore, di fatto, ha introdotto l’obbligo della preventiva presentazione dichiarazione per la compensazione orizzontale nel modello di delega “F24” di crediti per importi superiori alla soglia di 5 mila euro annui, relativamente alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e al tributo regionale (Irap), con la conseguenza che i detti crediti potranno essere utilizzati in compensazione solo a seguito della presentazione dei modelli REDDITI e IRAP, dal quale emergono, e a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione.
La nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2019 ma con un evidente, quanto pericoloso, differimento nell’utilizzo degli stessi, stante gli attuali termini di presentazione dei modelli e, soprattutto, la messa a disposizione degli stessi dichiarativi.
In base al comma 49-ter, dell’art. 37 del dl 223/2006, introdotto dalla legge 205/2017, l’Agenzia delle entrate ha, inoltre, la facoltà di sospendere, fino a trenta giorni, l’esecuzione dei modelli di delega “F24”, contenenti compensazioni che presentano “profili di rischio” (provvedimento 195385/2018), a partire dal 29/10/2018.
Pur restando non troppo chiari i criteri e gli ambiti che portano al possibile scarto, è stato sancito che i pagamenti e le compensazioni contenuti nella delega “F24” scartato si devono considerare non eseguiti, con la conseguenza che in capo al contribuente scatta, se del caso, una disciplina sanzionatoria per omesso e/o tardivo versamento, di cui all’art. 13 del d.lgs. 471/1997.
L’art. 3 del dl 124/2019 in commento, nella versione attuale (ovvero antecedente a quella in corso di conversione) introducendo nell’art. 37 del dl 223/2006, il comma 49-quater e nell’art. 15 del d.lgs. 471/1997, il comma 2-ter, ha previsto che, in caso di delega scartata, in capo al contribuente sia irrogata una specifica sanzione; detta sanzione, che non ammette cumulo giuridico, è fissata nella misura di 1.000 euro per ogni delega di pagamento scartata, a prescindere che all’interno del modello siano presenti anche più compensazioni.
Con un emendamento approvato, l’art. 3 è stato modificato, anche al fine di rendere più proporzionata la sanzione giacché, per esempio, se la delega scartata è di 100 euro, la sanzione, così come attualmente stabilita, dovrebbe essere applicata nella misura di 1.000 euro e, quindi, in misura eccessivamente sproporzionata rispetto all’ammontare anche irrisorio, come nell’esempio, della delega scartata.
Pertanto, come si evince dalla scheda di lettura della versione emendata del dl 124/2019, nel corso dell’esame sono stati modificati gli importi e la natura delle sanzioni, in dipendenza della mancata esecuzione di deleghe di pagamento e, in luogo dell’importo fisso pari a 1.000 euro per ogni delega non eseguita, con le modifiche introdotte in sede referente, e quindi in sede di conversione, si renderà applicabile una sanzione “parzialmente” proporzionale, modulata sugli importi delle medesime deleghe, ovvero pari al 5 per cento dell’importo della delega fino a 5 mila euro e di 250 euro per le deleghe di importo superiore a 5 mila euro, non andate a buon fine. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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