Spesometro in dirittura di arrivo. Scaduto lo scorso 6 aprile, il termine per l’invio dei dati delle fatture relative al secondo semestre 2017.
Si ricorda che entro la data indicata i soggetti passivi Iva erano tenuti alla comunicazione dei dati delle fatture, ai sensi dell’art. 21, dl 78/2010, in aggiunta ai dati rettificati del primo semestre 2017, senza applicazione delle sanzioni, utilizzando la nuova piattaforma “Fatture e Corrispettivi” e i nuovi software di controllo.
La prima precisazione, necessaria, è che i soggetti Iva potevano inviare entro tale data le comunicazioni dei dati fatture del primo semestre 2017, senza subire l’applicazione delle relative sanzioni, sempreché gli stessi abbiano provveduto all’invio della detta comunicazione, sebbene con dati incompleti e/o errati; l’invio al 6 aprile non sana, in effetti, l’omissione.
Nel caso di invio di una comunicazione incompleta, inoltre, si riteneva opportuno inviare un nuovo file esclusivamente con i dati mancanti, escludendo quelli già inviati.
La scadenza indicata riguardava anche i soggetti Iva che si sono avvalsi del regime di trasmissione dei dati delle fatture, di cui al comma 3, dell’art. 1, d.lgs. 127/2015 (regime opzionale).
Com’è noto possono essere utilizzati sia la nuova piattaforma sia i nuovi software di compilazione e controllo messi a disposizione dalle Entrate ma anche quelli messi in commercio e/o agganciati ai programmi professionali in uso ai professionisti e/o alle associazioni di categoria.
Si evidenzia che, una volta generato il file, la procedura rileva le eventuali anomalie e/o incongruenze e che alcuni errori comportano esclusivamente l’invio di una segnalazione da parte del sistema in modo tale che il contribuente può eseguire tempestivamente le correzioni, mentre altre tipologie di errore comportano lo scarto della comunicazione dei dati delle fatture.
La piattaforma esegue anche il controllo di validità della partita Iva o del codice fiscale delle controparti e, maggiore attenzione, deve essere rivolta al nome attribuito al file, giacché, in presenza di intestazione già utilizzata (o non conforme allo standard), il file viene automaticamente scartato.
Fra i dati oggetto di comunicazione vi sono anche quelli delle bollette doganali ricevute e registrate nel secondo semestre del 2017; per detti documenti, le Entrate permettono modalità semplificate di comunicazione, con specifico riferimento all’indicazione dei dati fiscali del cedente.
Per questa fattispecie potrebbe accadere, infatti, che i soggetti passivi IVA non dispongano dei dati identificativi del cedente extra-Ue e che alcuni software contabili consentano l’inserimento di una sola anagrafica a fronte del fornitore “bolla doganale, nel qual caso l’agenzia ha previsto la possibilità di compilare in modo semplificato i campi relativi al “codice Paese” e al “codice identificativo fiscale” (partita IVA del cedente), indicando, come codice Paese, la stringa “OO” e, come codice identificativo fiscale, una sequenza di undici “9”.
Una volta eseguito l’invio, l’operatore riceve l’esito dei controlli, con visualizzazione del nome del file e della data e ora di ricezione, in caso di esito positivo, mentre in caso di esito negativo, il sistema segnala la tipologia dell’errore, con la conseguenza che il file deve essere di nuovo trasmesso, fino all’accettazione senza segnalazioni.
In presenza di file accettato ma “con segnalazioni” è possibile, come ulteriore possibilità, annullare l’invio o rettificarlo, indicando l’identificativo del file iniziale e la posizione, eventuale, del o dei documenti da annullare, con la conseguenza che i dati si dovranno considerare non trasmessi mentre, in caso di mera rettifica, i dati inizialmente indicati saranno sostituiti da quelli corretti.
Non saranno applicate sanzioni se le comunicazioni dei dati riferiti al primo semestre 2017 sono state eseguite correttamente entro il 6/04/2018, per effetto del provvedimento n. 29190/2018 (art. 1-ter, dl 148/2017) e si ricorda, ulteriormente, che per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle fatture, si applica la sanzione amministrativa di due euro per ciascuna fattura, con un limite massimo di mille euro per ogni trimestre; la sanzione è, comunque, ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ordinaria, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati, ai sensi del comma –bis, dell’art. 11, d.lgs. 471/1997.
Infine, sempre se non sono stati notificati atti di accertamento (risoluzione 104/E/2017), le violazioni commesse possono essere corrette avvalendosi del ravvedimento operoso, tenendo conto delle riduzioni indicate dal comma 1, lett. a-bis) e seguenti, dell’art. 13, del d.lgs. 472/1997, in relazione al momento in cui si esegue il versamento. (riproduzione riservata)
Pistoia, PT, Italia
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