Bonus verde ad ampio raggio


  • Ampliate le forme di detrazione per la casa

    Ampliati i bonus fiscali sugli immobili. Introdotto il bonus verde per la sistemazione di giardini, terrazzi e balconi. Proroga, infine, per le detrazioni sul risparmio energetico, le ristrutturazioni edilizie e i mobili, nonché per gli interventi consistenti sui fabbricati che hanno subito danni da eventi sismici (85%) e strutturali (75%).
    Il disegno di legge di bilancio 2018 punta a sostenere il comparto edile, con particolare riferimento a quello delle ristrutturazioni edilizie, ma interviene anche a favore del settore primario, vista l’introduzione della nuova agevolazione destinata a migliorare il verde urbano.
    Bonus verde. Si introduce, per l'anno 2018, una detrazione ai fini dell’Irpef pari al 36% delle spese sostenute dai contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono eseguiti gli interventi relativi alla cosiddetta “sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, nonché per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
    Il bonus spetta fino a un ammontare non superiore a 5 mila euro per unità immobiliare a uso abitativo, comprendendo nel detto limite anche le spese connesse di progettazione e manutenzione.
    La detta detrazione è riconosciuta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti a comune esterne degli edifici condominiali, di cui agli articoli 1117 e 1117-bis c.c., sempre per un ammontare non superiore a 5 mila euro per unità immobiliare a uso abitativo; in tal caso, la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, sempreché la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
    Risparmio energetico. Il legislatore conferma, per le spese sostenute nel 2018, la detrazione del 50% per gli interventi di riqualificazione energetica sui singoli immobili, anche per gli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari, di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione.
    Resta fissata al 65% la detrazione per le altre tipologie di intervento finalizzate al risparmio energetico e, per entrambe le tipologie, la stessa deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
    Le detrazioni, di cui all’art. 14, dl 63/2013, destinate agli interventi di efficienza energetica, possono essere fruite anche dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp), comunque denominati e dagli enti aventi le medesime finalità sociali, operanti alla data del 31/12/2013, per gli interventi realizzati su immobili di proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili posseduti dalle stesse e assegnati in godimento ai propri soci. 
    Ristrutturazione. Per le spese sostenute nel 2018, finalizzate agli interventi di ristrutturazione edilizia, per un ammontare non superiore a 96 mila euro, spetta una detrazione del 50% da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.
    Dal 2018, ai sensi dell’articolo 16-bis, dpr 917/1986 (Tuir), il bonus sarebbe stato applicato su un ammontare complessivo di spese non superiore a 48 mila euro per unità immobiliare, applicando la detrazione nella percentuale pari al 36% da ripartire, anche in questo caso, in dieci quote annuali di pari importo.
    Bonus mobili. Viene confermata la detrazione del 50%, sempre da suddividere in dieci quote annuali di pari importo, per le spese di ammontare non superiore a 10 mila euro, sostenute nel 2018, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
    Bonus sisma. Si estende, infine, la detrazione pari al 50%, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, per l’adozione di misure antisismiche da parte degli ex enti Iacp su edifici ricadenti nelle zone sismiche 1), 2) e 3), per il periodo compreso tra l’1/01/2018 e il 31/12/2021, per un ammontare non superiore a 96 mila euro per ogni unità; la detta detrazione è incrementata al 70% o all’80%, per gli interventi destinati a un miglioramento della classe di rischio, passando, rispettivamente, a una classe o a due classi di rischio inferiori.
    Nel caso in cui gli interventi antisismici riguardino le parti a comune degli edifici, ricadenti nelle citate zone sismiche, la detrazione si assume nella misura del 75% o dell’85%, sempre in relazione all’entità del miglioramento della classe di rischio. Fabrizio G. Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
     


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