Benefici Iva estesi ai contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale (CPB)


  • La soglia per evitare garanzie e compensare sale a 70.000 euro

    Per spingere ancora di più il concordato preventivo biennale (CPB), risultano estesi, ai contribuenti che aderiscono, i benefici della disciplina Iva destinati ai soggetti Isa.

    Si tratta, in estrema sintesi, del riconoscimento del maggior limite (euro 70.000) per la compensazione orizzontale senza rilascio del visto di conformità o per la richiesta dei rimborsi dell’Iva, già previsti per i contribuenti che soddisfano i requisiti relativi agli indici di affidabilità fiscale (Isa).

    L’art. 4 del d.lgs. 108/2024 ha modificato il comma 3 dell’art. 19 del d.lgs. 13/2024 disponendo che, per i periodi d'imposta oggetto di concordato, ai contribuenti che aderiscono alla proposta dell’Agenzia delle entrate, sono riconosciuti i benefici, “compresi quelli relativi all'imposta sul valore aggiunto”, previsti dal comma 11 dell’art. 9-bis del D.L. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 96/2017.

    Si ricorda, tra le altre novità legate agli adempimenti tributari, che il comma 1 dell’art. 14 del d.lgs. 1/2024 ha disposto l’innalzamento della soglia in base alla quale, i soggetti che conseguono un determinato punteggio negli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità, modificando le lettere a) e b) del comma 11 dell’art. 9-bis del D.L. 50/2017.

    Per quanto concerne i crediti Iva richiesti a rimborso o utilizzati in compensazione orizzontale, nel modello di delega “F24”, il nuovo limite per l’esonero dall’apposizione del visto di conformità è pari a 70.000 euro annui, in luogo dei precedenti 50.000 euro annui.

    Si evidenzia, ulteriormente, che il citato comma 11 dell’art. 9-bis richiamato, stabilisce che, in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale, conseguenti all'applicazione degli Isa, anche se determinati dalla presenza di ulteriori componenti positivi dichiarati, di cui al precedente comma 9, ai contribuenti sono riconosciuti i benefici relativamente all'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui, relativamente all'imposta sul valore aggiunto, e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive (lett. a) e l'esonero dall'apposizione del visto o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’Iva per un importo non superiore a 70.000 euro annui (lett. b).

    L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 205127/2024, ha inoltre stabilito che, nella prima ipotesi, l'accesso al beneficio è subordinato all'attribuzione di un punteggio almeno pari a “9” a seguito dell'applicazione degli Isa per il periodo di imposta 2023.

    Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a “9”, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell'applicazione degli Isa per i periodi d'imposta 2022 e 2023.

    Pertanto, risulta possibile ricorrere alla compensazione orizzontale, senza l'apposizione del visto di conformità, nel più elevato limite di 70.000 euro annui alla compensazione orizzontale dei crediti Iva annuali e trimestrali, il cui limite ordinario è pari a 5.000 euro annui, o alla presentazione dell’istanza per il rimborso dei crediti Iva annuali e trimestrali, il cui limite ordinario è 30.000 euro annui.

    Nel caso dei rimborsi dell’Iva, il limite più elevato, previsto per chi aderisce al concordato preventivo, è fruibile anche ai fini dell'esonero dalla prestazione della garanzia, ove richiesta obbligatoriamente.

    Non dovrebbero sussistere, inoltre, criticità particolari sul tema della decorrenza, poiché l’innalzamento della soglia, effettuato dal d.lgs. 1/2024, ha trovato la propria attuazione nel recente provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle entrate (n. 205127/2024) concernente i crediti Iva maturati nell’annualità 2024 e nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2025.

    Pertanto, i contribuenti che aderiranno al concordato preventivo per il biennio 2024/2025, potranno utilizzare i benefici anzidetti per le due annualità (2024 e 2025), con la possibilità di usufruire del maggior importo (70.000 euro annui) per eseguire le compensazioni orizzontali o per richiedere, a rimborso e senza apposizione del visto di conformità, il credito Iva spettante per il 2024 o maturato nei primi tre trimestri dell’annualità successiva (2025).

    Infine, si ritiene che anche coloro che non raggiungono i voti Isa richiesti per l’ottenimento dei vantaggi indicati, possano ottenere questi benefici, anche ai fini della disciplina Iva, se aderiscono al patto con il Fisco, come confermato anche dal recente documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate (circolare n. 18/E/2024 § 2.5), con il quale è stato affermato che al contribuente Isa aderente spetta il riconoscimento di tutti i benefici premiali, propri di questo strumento di compliance come elencati dal D.L. 50/2017 (cosiddetto “decreto Isa”). Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


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