Autovetture: le nuove regole per l’acquisto del carburante dal 1° luglio 2018

Newsletter Studio Dott. Rag. Fabrizio Giovanni Poggiani

03/07/2018


Gentile cliente,

Per i soggetti IVA che, dal 1° luglio 2018, effettuano acquisti di carburante per autotrazione, si prospettano diverse possibilità, tutte fiscalmente valide.

Emissione della fattura elettronica
Il soggetto IVA all’atto del rifornimento, saldato con gli strumenti tracciabili (assegno, carta di credito, carta di debito o bonifico), può comunque chiedere l’emissione della fattura elettronica, anche se l’obbligo scatta (per proroga) al 1° gennaio 2019.
Siccome la fattura elettronica, stando al testo della norma di proroga, è una mera facoltà sino al 31 dicembre 2018, non ci dovrebbero essere particolari problemi.
In pratica, il gestore potrebbe (si usa il condizionale in quanto sul punto occorrerebbe una conferma ufficiale) rifiutarsi ad emettere il documento elettronico.

Utilizzo della scheda carburanti
La seconda possibilità che ha il contribuente è quella di continuare ad utilizzare la scheda carburanti sino al 31 dicembre 2018.
A tale proposito, però, va fatta una importante precisazione: poiché la norma sull’obbligo dei pagamenti tracciabili, ai fini della detraibilità/deducibilità, non ha subito slittamenti, dal 1° luglio 2018 non è più possibile effettuare pagamenti in contanti a fronte dell’utilizzo della scheda carburanti.
Quindi se si effettuano pagamenti dei rifornimenti in contanti, anche se si utilizza la scheda carburanti, non sarà possibile, per tali rifornimenti, detrarre l’IVA o dedurre il costo ai fini fiscali.

Utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili
La terza opzione, appunto, è quella di servirsi esclusivamente dei pagamenti tracciabili (peraltro, come detto, obbligatori per la detraibilità/deducibilità).
Pertanto, accantonando definitivamente la scheda carburanti, si possono utilizzare, ai fini della certificazione fiscale dei costi per carburanti, i documenti (ricevute ed estratti conto bancari) attestanti dei pagamenti fatti con gli strumenti tracciabili.
Sempre meglio, però, anche in questo caso far timbrare la scheda carburante perché riesce difficile, soprattutto per i semplificati, “rintracciare” i pagamenti tracciati dagli estratti dei conti correnti.

Dott. Rag. Fabrizio Giovanni Poggiani



 


Avvertenze ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e articolo 616 c.p. La presente comunicazione ha carattere riservato ed è destinata esclusivamente alla persona o all'ente destinatario. La diffusione, distribuzione o copiatura del documento trasmesso da parte di soggetti diversi dal destinatario è proibita. Se avete ricevuto questo messaggio (ed eventuali allegati) per errore, Vi invitiamo ad informarci sollecitamente per telefono (+39.0573.935532). Un corretto comportamento da parte di tutti contribuirà a realizzare una società più civile. Grazie.