Supersismabonus acquisti con rogito entro il prossimo 30 giugno


  • Con cambio zona sismica, l’agevolazione è applicabile ma a decorrere dalla data in cui la delibera di variazione ha effetto

    Per l’ottenimento del sismabonus acquisti è necessario che l’atto di acquisto, riferibile all’immobile oggetto dei lavori, sia stipulato entro il 30 giugno prossimo e che lo stesso sia inserito in una delle zone sismiche per cui l’agevolazione è spettante. Nel caso di cambio zona sismica, l’agevolazione si rende applicabile ma a decorrere dalla data in cui la delibera di variazione ha effetto.

    L’Agenzia delle entrate, con una specifica risposta (n. 749/2021) ad un preciso interpello, ha trattato l’applicazione dell’agevolazione, di cui al comma 1-septies, dell’art. 16 del dl 63/2013, per cambio di zona sismica del comune in cui è collocato l’immobile oggetto degli interventi e della compravendita.

    La società istante ha rappresentato di essere proprietaria di un edificio residenziale composto da tre abitazioni (censite in categoria A/2) e di due box (censiti in categoria C/6) situati in un comune che è stato incluso tra le zone a rischio sismico 3 nel 2021, dopo l’inizio dei lavori di demolizione (2020) e abbondantemente dopo il rilascio del permesso a costruire (2017).

    L’istante ritiene, però, che gli acquirenti possano beneficiare alternativamente delle agevolazioni per l’acquisto di case antisismiche, di cui al comma 1-septies, dell’art. 16 del dl 63/2013 (sismabonus acquisti) e di cui al comma 4, dell’art. 119 del dl 34/2020 (super sismabonus).

    L’Agenzia delle entrate evidenzia che il parere espresso non implica o presuppone un giudizio in merito alla qualificazione e quantificazione delle spese per gli interventi destinati alla riqualificazione energetica o al recupero del patrimonio edilizio, richiama le disposizioni indicate dall’istante e cita i contenuti dell’art. 3 del dm 58/2017, in tema di interventi per la riduzione del rischio sismico.

    Nel caso specifico, l’agenzia evidenzia che, nel caso in cui gli edifici oggetto degli interventi antisismici rientrino nell'ambito applicativo del citato "sismabonus acquisti", di cui al comma 1-septies dell'art. 16 del dl 63/2013, in un momento successivo all'avvio delle procedure autorizzatorie dei lavori poiché il Comune, in cui è situato l'immobile, è passato dalla qualificazione di zona sismica 4 a zona sismica 3 (quindi, è passato in zona sismica agevolata), l'asseverazione preventiva, di cui al citato art. 3 del dm 58/2017 potrà essere presentata dall'impresa a partire dalla data di produzione degli effetti della riclassificazione sismica ed entro la data di stipula del rogito dell'immobile.
    Inoltre, sulla base delle disposizioni contenute nel citato comma 1-bis dell'art. 16 del dl 63/2013, così come modificato dalla legge di bilancio 2021 (comma 68, art. 1 della legge 178/2020) il sismabonus, anche per gli acquisti, può essere fruito in caso di interventi le cui procedure autorizzatorie siano iniziate a partire dall'1/01/2017 ovvero per interventi per i quali a partire da tale ultima data sia stato rilasciato il titolo edilizio. Pertanto, stante le modifiche introdotte dalla legge 178/2020, per le spese sostenute dall'1/1/2021, è possibile accedere alle detrazioni anche qualora il titolo abilitativo sia stato rilasciato a partire dall'1/1/2017, indipendentemente dalla data di inizio della procedura autorizzatoria, con la conseguenza che, nel caso di specie, si rende possibile applicare il superbonus del 110%, nel limite massimo di spesa pari a 96 mila euro, al ricorrere di tutte le condizioni previste legislativamente, purché l’atto di acquisto sia stipulato entro il prossimo 30/06/2022 e con riferimento agli acquisti eseguiti a decorrere dalla data in cui ha effetto la deliberazione che varia la zona sismica da non agevolata ad agevolata. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     

     


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