Posta la quasi inevitabile proroga a causa della pandemia da Covid-19, per evidente impossibilità ad eseguire gli interventi nei termini indicati, attualmente per poter fruire della detrazione maggiorata del 110%, le spese per gli interventi agevolati devono essere sostenute nell’intervallo che va dal 1° luglio scorso al 31/12/2021. Un maggior termine (30/06/2022) è stato previsto , invece, per gli interventi eseguiti dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) o enti equipollenti, probabilmente per maggior carico di adempimenti burocratici.
Ciò si evince, in modo inequivocabile, dai commi 1 e 3-bis, dell’art. 119 del dl 34/2020, con riferimento al sostenimento delle spese documentate per ottenere la detrazione maggiorata del 110% mentre, ai soli fini dell’ottenimento dello sconto in fattura o per la cessione della detrazione d’imposta, l’art. 121 del medesimo decreto indica semplicemente gli anni 2020 e 2021.
La conseguenza è che, come precisato dall’Agenzia delle entrate (circ. 24/E/2020 $ 4), la detrazione spetta “sulle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente”, distinguendo il relativo momento di sostenimento tra quello delle persone fisiche (principio di cassa) e quello delle imprese e società o enti commerciali (principio della competenza), di cui all’art. 109 del dpr 917/1986 (Tuir).
Quindi, abbiamo almeno tre limiti temporali diversi da verificare: uno per la generalità dei contribuenti (1/7/2020 – 31/12/2021), uno per gli Iacp (1/7/2020 – 30/06/2022) e uno per la generalità dei fruitori che sono intenzionati a trasferire il credito d’imposta (1/01/2020 – 31/12/2021) che devono essere, inevitabilmente, considerati distintamente, cui si aggiunge quella, comunque presente, dell’avvio e della chiusura dei lavori.
Con una recente risposta dell’ENEA (Faq n. 4) è stato precisato, infatti, che la detrazione maggiorata del 110%, che fa riferimento all’art. 14 del dl 63/2013, si rende applicabile per le spese documentate (quindi con documento di appoggio) e rimaste a carico del contribuente (quindi non rimborsate, per esempio da imprese assicurative), sostenute (quindi pagate con bonifico) dall’1/07/2020 fino al 31/12/2021, da ripartire tra gli aventi diritto, in cinque quote annuali di pari importo.
La norma non impone una data di inizio lavori ma richiede che la detrazione del 110% si applichi “alle spese sostenute a partire dallo scorso 1° luglio”, indicando alcuni vincoli e requisiti per gli interventi “trainanti” (cappotto, sostituzione degli impianti di climatizzazione e sismabonus), tra cui i limiti di spesa, il requisito dei materiali da utilizzare, la tipologia di allaccio alla rete di teleriscaldamento e delle caldaie a biomassa.
Quindi, la detrazione maggiorata trova applicazione anche con riferimento agli interventi iniziati prima del 1° luglio scorso purché siano rispettate le condizioni imposte dall’art. 119 del dl 34/20220 che, con espresso riferimento a quelli di efficienza energetica, riguardano anche l’ottenimento di una attestazione di prestazione energetica (APE), ante e post intervento, con l’ulteriore specifica che “la documentazione da produrre in questi casi sia quella richiesta per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 1° luglio 2020” e, inevitabilmente, non per quelli iniziati in data anteriore e ammessi alla detrazione maggiorata; con la risposta successiva (Faq n. 5), l’ENEA, nel caso di lavori iniziati anteriormente alla detta data del 1° luglio 2020 precisa che l’APE ante intervento deve riferirsi “alla situazione esistente alla data di inizio dei lavori”, quindi prima del 1° luglio scorso.
L'art. 121, inoltre, prevede che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per determinati interventi, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente per lo "sconto sul corrispettivo" o per la “cessione della detrazione” e, quindi, dal punto di vista temporale mentre la fruizione della detrazione maggiorata è legata al sostenimento delle spese nell’intervallo tra l’1/07/2020 e il 31/12/2021 (30/06/2022 per gli Iacp), la cessione o lo sconto in fattura si riferiscono alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021, anche sulla base delle “rate residue non fruite” (Agenzia delle entrate, circ. 24/E/2020 § 7), con la conseguenza che emerge chiaramente anche l’ulteriore possibilità di eseguire un cambio postergato tra utilizzo diretto della detrazione e cessione (non sconto) della stessa. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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