Possono fruire della detrazione maggiorata del 110% anche i soci, in aggiunta agli amministratori, di società semplici (agricole e di gestione immobiliare), per gli interventi eseguiti sugli immobili abitativi di proprietà. Restano esclusi, naturalmente, gli interventi eseguiti sugli immobili rurali strumentali.
Ciò si evince chiaramente dalla lettura fornita dall’Agenzia delle entrate con un recente documento di prassi (circ. 30/E/2020 risposta 2.1.3), rafforzata dalle indicazioni fornite nelle istruzioni al modello REDDITI SP2021 (Righi RN e RP), a commento dell’applicazione della detrazione maggiorata del 110%, di cui all’art. 119 del dl 34/2020, convertito con modifiche nella legge 77/2020.
Preliminarmente, si devono richiamare le lettere a) e b) del comma 9 dell’art. 119 del dl 34/2020 che, ai fini del rispetto del requisito soggettivo per la fruizione, fanno riferimento, entrambe, alle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa e/o arte e professione, che eseguono gli interventi su unità di tipo residenziale.
L’Agenzia delle entrate, con la più recente circolare in tema (n. 30/E/2020 risposta 2.1.3) è intervenuta sul tema delle società semplici e, dopo aver confermato che la detrazione spetta ai contribuenti-persone fisiche, a determinate condizioni e per le spese sostenute che riguardano gli interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, detenuto fuori dell’ambito dell’impresa o di lavoro autonomo, ha confermato che possono fruire della detrazione del 110%, i titolari dell'impresa agricola, gli altri soggetti (affittuari, conduttori, coadiuvanti e quant’altro) i soci o gli amministratori di società semplici agricole (persone fisiche), di cui al comma 3, dell'articolo 9 del dl 557/1993, nonché i dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda; naturalmente, i citati soggetti possono fruire del 110% limitatamente alle spese sostenute per gli interventi eseguiti su fabbricati rurali ad uso abitativo e, pertanto, diversi dagli immobili rurali "strumentali", necessari allo svolgimento dell'attività agricola.
Non solo. Nell’ambito della pubblicazione dei modelli dichiarativi, a commento del rigo “RN17” (relativo agli oneri e alle spese sostenute dalla società) del modello REDDITI SP2021 (dichiarazione dei redditi delle società personali), sono state inserite alcune colonne (lettera A, righi da 11 a 19), con rinvio al quadro “RP” (righi da RP1 a RP14, colonna 4, codici 6 e 7) riferite agli interventi di efficientamento energetico e antisismici destinatari della detrazione del 110%, di cui al citato art. 119 del dl 34/2020.
L’applicazione indicata, peraltro, deve ritenersi estesa a tutte le tipologie di società semplici, anche quelle di gestione immobiliare, giacché i beneficiari, per effetto del principio di trasparenza, di cui all’art. 5 del dpr 917/1986, sono i soci e stante il fatto che tali particolari soggetti giuridici non esercitano (e non possono esercitare) mai attività di impresa, potendo essere costituite in tale forma qualora abbiano ad oggetto la semplice gestione di patrimoni immobiliari e, in questo caso, il reddito di tali società si determina in base alle disposizioni relative ai redditi fondiari ed ai redditi diversi.
D’altra parte, le società semplici si caratterizzano per la sua autonomia patrimoniale "imperfetta", giacché delle obbligazioni sociali risponde non solo il patrimonio sociale ma anche i patrimoni dei singoli soci che hanno agito in nome e per conto della società, determinando, di fatto, una vera e propria assenza dello schermo societario e, in ulteriore subordine, quelli di tutti gli altri soci e per il semplice fatto che, ai fini fiscali, detti soggetti giuridici sono destinati esclusivamente all’esercizio di attività “non” qualificabili d’impresa (agricole e/o professionali).
Quindi, la lettura fornita dall’Agenzia delle entrate, nello sviluppo delle istruzioni dei modelli dichiarativi, che attribuisce la fruibilità del 110% ai soci di tali soggetti, convince ed appare in linea con la stessa struttura della società semplice, nel rispetto di interventi eseguiti su unità immobiliari residenziali (ai sensi del comma 3, dell’art. 9 del dl 557/1993, per quanto riguarda i fabbricati rurali abitativi della società esercente attività agricole), giacché la detrazione, per trasparenza, viene assegnata al vero destinatario della detrazione maggiorata (socio della società), come peraltro puntualmente precisato nella chiusura del quesito inserito nel documento di prassi richiamato anche dalle istruzioni (circ. 30/E/2020 risposta 2.1.3). Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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