La scelta di sospendere l’imputazione delle quote di ammortamento, per intero o in quota ridotta, richiede, quantomeno, una rideterminazione del piano di ammortamento e il recupero delle stesse negli anni successivi, con la costituzione di riserve indisponibili e la rilevazione delle imposte differite. E, per quanto concerne la deroga al ripianamento delle perdite, la situazione di erosione del capitale non deve impattare sulla disciplina della crisi d’impresa, con particolare riguardo alle segnalazioni obbligatorie.
Questi alcuni concetti espressi nel recente documento (marzo 2021) redatto dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) in collaborazione con la Fondazione nazionale dei commercialisti (FNC), avente ad oggetto le disposizioni relative alla sospensione degli ammortamenti, di cui ai commi 7-bis – 7-quinquies dell’art. 60 del dl 104/2020, convertito nella legge 126/2020 e alla disciplina del rinvio delle perdite, di cui all’art. 6 del dl 23/2020 convertito nella legge 40/2020.
La sospensione degli ammortamenti può riguardare tutte le immobilizzazioni, siano esse materiali che immateriali, ma l’applicazione facoltativa di tali disposizioni comportano, anche se eseguite in misura ridotta, la rideterminazione del piano di ammortamento o della quota di ammortamento degli esercizi successivi, scegliendo tra due modalità; quella di rideterminazione del piano di ammortamento o quello della rideterminazione delle quote di ammortamento, a partire dall’esercizio successivo (per i solari il 2021).
In seguito a tale intervento, dal punto di vista contabile, si rende necessario formare riserve di natura indisponibile che potranno essere liberate soltanto al momento della ripresa a conto economico della quota totale e/o in misura ridotta del procedimento di ammortamento sospeso; nel documento vengono poi inserite le varie scritture contabili nei casi di utilizzo delle dette riserve.
Si aggiunge, inoltre, che la deroga sulla sospensione degli ammortamenti non ha alcun impatto da un punto di vista tributario e, quindi, genera una fiscalità differita passiva che deve essere considerata in virtù del doppio binario applicato.
La seconda parte del documento si concentra, invece, sull’altra novità concernente la sospensione delle perdite, in applicazione alle disposizioni derogatorie e temporanee in materia di riduzione del capitale sociale, tenendo conto del più recente intervento che ha novellato il citato art. 6 del dl 23/2020.
Sul punto, si evidenzia che in sede di approvazione del bilancio relativo al 2020, gli amministratori non possono esimersi sull’obbligo di illustrare le ragioni che hanno determinato la perdita, rappresentando la situazione in cui versa la società e monitorando continuamente la stessa, indicando distintamente in bilancio dette perdite.
L’organo di controllo deve prendere atto delle determinazioni dell’organo amministrativo, riassumendo le proprie osservazioni della relazione all’assemblea, di cui all’art. 2429 c.c., facendo attenzione, se organo incaricato della revisione legale, agli impatti che potranno derivare dalle incertezze derivanti anche dalla pandemia COVID-19.
Si ricorda, peraltro, che in seguito alle nuove disposizioni, se nell’esercizio in corso al 31/12/2020 sono emerse perdite di una entità tale da erodere il capitale sociale, gli obblighi di riduzione e contestuale ricostituzione del capitale o, in alternativa, di trasformazione regressiva della società, possono non essere assunti per i cinque esercizi successivi a quelle in cui le perdite sono emerse, pur restando in piedi l’obbligo di convocazione senza indugio dell’assemblea da parte dell’organo amministrativo e del deposito della relazione sulla situazione patrimoniale.
Posta la detta inoperatività delle disposizioni del codice, analizzate dal documento in estremo dettaglio, si rende ancora più necessario lo scambio informativo tra i vari organi (amministrazione, controllo e revisione) tenendo conto, infine, che nella prospettiva di entrata in vigore del “Codice della crisi” sarebbe da ritenere paradossale che, in vigenza di dette disposizioni temporanee, l’organo preposto al controllo eseguisse le segnalazioni all’organo amministrativo o all’OCRI ritenendo fondati, anche in tale situazione derogatoria, i presupposti indicati dal comma 2, dell’art. 14 del dlgs 14/2019, in presenza di un patrimonio netto negativo. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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