Slalom tra interventi agevolabili e non, potenziali destinatari e soggetti esclusi nonché tra le varie tipologie di immobili e di spese che possono fruire alla detrazione maggiorata del 110%. Fuori le unità immobiliari di lusso, gli interventi eseguiti sugli immobili di impresa e strumentali all’esercizio di lavoro autonomo. Escluse anche le persone fisiche, non fiscalmente residenti sul territorio nazionale che, in assenza di reddito imponibile, detengono l’immobile in godimento, alla stessa stregua di coloro che non garantiscono il miglioramento della classe energetica o che seguono i lavori non in linea con le indicazioni fornite dai provvedimenti ministeriali.
La circolare dell’Agenzia delle entrate (n. 24/E/2020) emanata al fine di fornire chiarimenti in merito alla corretta applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 119 del dl 34/2020, come convertito con modificazioni nella legge 77/2020, aumenta le incertezze, sull’ambito soggettivo e oggettivo, per l’applicazione della detrazione maggiorata del 110%.
Si è detto sui numerosi adempimenti richiesti (si veda ItaliaOggi, 13/08/2020), con una serie di assunzioni di responsabilità da parte dei già pochi tecnici abilitati che dovranno asseverare i lavori, sia con riferimento ai requisiti tecnici sia sulla congruità delle spese che sicuramente non stimoleranno i contribuenti ad avvalersi del bonus, stante l’ulteriore possibilità che, dopo aver eseguito i lavori, l’amministrazione finanziaria, in sede di legittimo controllo, proceda con la revoca della detrazione per mancato rispetto dei requisiti già sui lavori trainanti; nella circolare (§ 3) l’agenzia richiede, infatti, il rispetto dei requisiti indicati dal decreto interministeriale del 6 agosto scorso e l’assicurazione che, nel complesso, anche congiuntamente tra le varie tipologie, si ottenga un miglioramento di almeno due classi energetiche o, se impossibile, almeno il conseguimento di quella più alta, come da attestato di prestazione energetica (A.P.E.), ante e post intervento.
Sul punto, si ricorda che in assenza di integrazione dei requisiti, l’agenzia procede con il recupero della detrazione non spettante nei confronti del beneficiario, fermo restando, in presenza di concorso nella violazione, della responsabilità solidale del fornitore e/o del prestatore; situazione che invita a valutare con estrema attenzione l’accesso e che non stimola i tecnici ad asseverare così facilmente gli interventi.
Si attendono, ancora, le indicazioni degli istituti di credito sulla cessione del credito, sia con riferimento alle modalità sia, soprattutto, per le percentuali che gli stessi sono disponibili a riconoscere al cedente, che terranno necessariamente conto del costo dell’intermediazione e del meccanismo di recupero del credito d’imposta, complicato e, soprattutto, temporalmente alquanto lungo.
Ma è grande il timore che molti interventi restino fuori dal perimetro applicativo della detrazione maggiorata, a partire dalla fattispecie più chiara, quella della degli immobili di pregio esclusi (categorie A/1, A/8 e A/9), passando per gli interventi realizzati su più unità o su beni di impresa o strumentali all’esercizio delle attività di lavoro autonomo, fino alla impossibilità di dimostrare che gli interventi siano stati effettivamente eseguiti sulle parti comuni.
Sono ammessi alla detrazione anche alcuni enti del Terzo settore ma non tutti poiché la norma richiama le Onlus, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le associazioni e società sportive dilettantistiche (in tale ultimo caso limitatamente ai lavori per il ripristino degli spogliatoi), restando escluse le associazioni diverse da quelle appena indicate, le fondazioni e altre tipologie.
La detrazione maggiorata non si applica agli interventi realizzati sulle parti a comune a due o più unità immobiliari distintamente accatastate per un immobile interamente posseduto da un unico proprietà o in comproprietà fra più soggetti e restano ulteriormente escluse le persone fisiche per gli interventi, anche qualificati, realizzati su beni relativi all’impresa e/o all’esercizio di arti e professioni.
In presenza di interventi eseguiti sulle parti a comune, le spese possono essere considerate soltanto se riguardano un edificio residenziale nella sua interezza e, con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica sulle unità abitative collocate all’interno di un edificio plurifamiliare, la detrazione spetta se le stesse unità sono “funzionalmente indipendenti”, ovvero con accesso autonomo all’esterno, a prescindere che la stessa faccia parte di un condominio o condivida parti a comune con le altre.
Sono ammessi alla detrazione del 110%, infine, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione, di cui alla lett. d), comma 1, art. 3 del dpr 380/2001, ma sempre nel rispetto dei requisiti minimi di miglioramento della classe energetica dell'edificio e nei limiti stabiliti per gli interventi di riqualificazione energetica, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 119 del dl 34/2020. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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