Sismabonus acquisti anche con asseverazione tardiva se cambia la zona sismica


  • L'asseverazione da depositare entro la data del rogito

    Superbonus 110% anche per gli immobili destinatari di interventi sismici che fruiscono del sismabonus acquisti anche in presenza di asseverazione tardiva se il comune, in cui è situato l'immobile oggetto degli interventi, è passato dalla zona sismica 4 alla zona sismica 3 successivamente all'avvio delle procedure autorizzatorie dei lavori. La conseguenza è che l'asseverazione preventiva può essere presentata dall'impresa entro la data di stipula del rogito dell'immobile.

    L’Agenzia delle Entrate, con una ulteriore risposta (n. 624/2021), è intervenuta sulla fruibilità del sismabonus acquisti, di cui al comma 1-septies, dell’art. 16 del D.L. 63/2013, con il superbonus del 110%, di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020, convertito con modifiche nella legge 77/2020.

    Il contribuente istante ha chiesto chiarimenti su tale fattispecie evidenziando che in data 30 marzo 2021 è stata accettata una sua proposta di acquisto per una unità immobiliare a destinazione abitativa, ancora in costruzione, da parte dell’impresa edile; il permesso a costruire rilasciato dal comune territorialmente competente evidenzia che si tratta di una realizzazione di un nuovo complesso residenziale plurifamiliare mediante demolizione di fabbricati esistenti e ricostruzione con ampliamento.

    A tal fine, il contribuente indica la successione temporale dei vari adempimenti, a partire dal rilascio del permesso a costruire fino alla data di sottoscrizione del rogito a cura del notaio evidenziando, però, che con una specifica delibera della regione, in attuazione dell’aggiornamento dell’elenco delle zone sismiche, ha qualificato la zona sismica, in cui sorge l’unità immobiliare oggetto dell’istanza, in classe 3 dalla precedente classe 4.

    Il contribuente, in tale istanza, ha fatto presente che, in seguito agli interventi da eseguirsi, l’unità immobiliare otterrà una riduzione del rischio sismico, che l’asseverazione (allegato B) di cui al D.M. 58/2017 è stata depositata nel corso del mese di aprile 2021 e che gli ulteriori allegati, quali l’attestazione del direttore dei lavori (allegato B1) e del collaudatore statico (allegato B2) saranno depositati entro la fine del mese corrente (settembre 2021).

    Di conseguenza, tenendo conto della variazione di classe avvenuta in corso d’opera e degli adempimenti sviluppati, il contribuente riteneva di poter fruire legittimamente della detrazione maggiorata del 110% come super sismabonus acquisti.

    Si ricorda, preliminarmente, che la citata agevolazione prevede, ai sensi del comma 1-septies dell'art. 16 del D.L. 63/2013, una detrazione Irpef e/o Ires a favore all'acquirente di singole unità immobiliari site in fabbricati ubicati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 2006 che siano stati oggetto interamente di demolizione e ricostruzione, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, le quali abbiano provveduto all'alienazione dell'unità immobiliare entro trenta mesi dalla data di termine dei lavori.

    Il citato termine, entro cui effettuare il rogito relativo alla compravendita, è stato esteso da diciotto a trenta mesi dal comma 10-quater dell'art. 119 del D.L. 34/2020, inserito dalla lett. c), comma 1 dell’art. 33-bis del D.L. 77/2021, che a sua volta ha modificato il comma 1-septies richiamato.

    L’Agenzia delle Entrate, quindi, dopo aver richiamato tutte le norme di riferimento, ha precisato che, anche ai fini della fruibilità di questo bonus, nel caso in cui le imprese non abbiano tempestivamente presentato la citata asseverazione (allegato B) con i relativi allegati, agli acquirenti delle unità immobiliari non spetta la relativa detrazione, di cui al citato comma 1-septies dell’art. 16 del D.L. 63/2013.

    Per l’Agenzia delle Entrate, in questo particolare caso, l’asseverazione indicata può essere presentata dall'impresa a partire dalla data di produzione degli effetti della riclassificazione sismica ed entro la data di stipula del rogito dell'immobile e la stessa dovrà essere consegnata all'acquirente ai fini dell'accesso al beneficio in questione, con la conseguenza che anche in tale ipotesi, atteso che l’adempimento non è stato effettuato alla data di richiesta del titolo abilitativo in quanto il comune era collocato in zona sismica 4 (zona che non fruisce dell’agevolazione) e sempre nel rispetto delle condizioni e degli adempimenti previsti dalle disposizioni, gli acquirenti potranno beneficiare dell'agevolazione indicata, anche nella versione maggiorata del 110%, di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020. fabrizio Giovanni Poggini - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     

     

     

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