Per le imprese che vogliono fruire del bonus facciate l’intervento deve essere ultimato entro la fine dell’anno se si vuole usufruire della percentuale del 90%. Per gli altri bonus ordinari, ai fini della cessione e/o sconto in fattura, l’attestazione di congruità delle spese può essere rilasciata anche in assenza di stati di avanzamento (SAL) o della fine dei lavori ma resta obbligatorio l’inizio degli stessi interventi.
Con la recente emanazione del dl 157/2021 (decreto Antifrodi), la previsione di una riduzione dell’aliquota del 90% (al 60%) del bonus facciate, di cui ai commi 219 e 220, dell’art. 1 della legge 160/2019 e la proroga al 2024 per la cessione e sconto anche dei bonus ordinari, anch’essi con buona probabilità di essere prorogati, nascono le prime criticità che devono essere attenzionate.
Con riferimento ai bonus diversi dal 110% (bonus ordinari), stante l’estensione dell’obbligo di ottenimento del visto di conformità e dell’asseverazione, qualora il contribuente intenda fruire della cessione e/o dello sconto in fattura, viene confermato che i detti adempimenti si applicano alle comunicazioni di opzione presentate a partire dal 12/11/2021 (fatte salve le fattispecie enunciate nella FAQ n. 1 dell’Agenzia delle entrate), che il visto di conformità per la cessione o sconto e l’asseverazione possono essere rilasciati dagli stessi professionisti abilitati al rilascio della detrazione maggiorata del 110% e che l’attestazione di congruità delle spese può essere rilasciata anche in assenza di stati di avanzamento o di una dichiarazione di fine lavori, restando obbligatorio almeno l’inizio degli stessi (circ. 16/E/2021 § 1.2 e seguenti).
L’attestazione di congruità, infatti, può essere rilasciata anche in assenza di uno stato di avanzamento lavori (SAL) o di una dichiarazione di fine lavori, ma è necessario, almeno per l’agenzia, che sia relativa a interventi “perlomeno iniziati” (§ 1.2.2); la possibilità di rilasciare l’attestazione su interventi iniziati dovrebbe rendere possibile il rilascio anche il visto di conformità e dovrebbe permettere alle banche e agli altri cessionari di acquisire il credito senza dover attendere che i lavori siano ultimati.
La recente circolare (n. 16/E/2021 § 1.2.2) precisa, in modo inequivocabile, che il sostenimento di una spesa trova una giustificazione economica in relazione a una esecuzione, ancorché parziale, di lavori con la conseguenza che la nuova attestazione (e quindi, si ritiene anche la conseguente cessione del credito) della congruità della spesa non può che riferirsi ad interventi che risultino almeno iniziati.
Preso atto dei contenuti del dl 157/2021 e dei chiarimenti forniti con la recente circolare (n. 16/E/2021), risulta evidente che l’impostazione per fruire delle agevolazioni edilizie, anche in tema di bonus ordinari, si è complicata, con un ulteriore spartiacque che è la data del 12/11/2021, data di entrata in vigore del decreto “Antifrodi”.
I beneficiari dei bonus edilizi, compreso il 110%, dovranno necessariamente tenere conto, oltre che dei requisiti soggettivi e oggettivi per l’ottenimento delle agevolazioni dell’inizio dei lavori per l’esecuzione degli interventi, della data di sostenimento delle spese relative agli interventi per tipologia, del principio con cui si determina il sostenimento delle spese (“principio di cassa” o “principio di competenza”) e della data di entrata del 12/11/2021, ai fini di ottenere o meno l’attestazione di congruità e il visto di conformità.
L’Agenzia delle entrate (circ. 16/E/2021 § 1.2.3) salvaguarda i beneficiari dei bonus edilizi ordinari che, alla data del 12/11/2021, pur “non avendo provveduto” entro la detta data a inviare la comunicazione per l’opzione per la cessione o sconto in fattura, hanno (con data anteriore) ricevuto le fatture dalle imprese, assolto i pagamenti a loro carico ed esercitato l’opzione per la cessione con la stipula di accordi tra cedente e cessionario oppure, per lo sconto in fattura, ottenuta la relativa annotazione.
Nell’ambito del bonus facciate, visto quanto chiarito nella datata circolare (circ. 24/E/2020 § 4) in termini di momento di sostenimento delle spese, si evidenzia che per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali il riferimento è il criterio di competenza ovvero, per le prestazioni di servizi, il momento di ultimazione dei lavori (lettera b, comma 2 dell’art. 109 del dpr 917/1986).
La conseguenza non è banale giacché, per esempio, un albergo che esegue un intervento di rifacimento facciate, e lo esegue interamente entro la fine del 2021, ottenendo lo sconto in fattura e pagando il residuo entro la fine dell’anno, beneficia della percentuale del 90% e, se anteriore al 12/11/2021, non deve ottenere l’attestazione di congruità delle spese e il visto di conformità, potendo presentare la comunicazione per l’opzione entro il 16/03/2022, con riferimento alle spese sostenute nel 2021; una impostazione allineata all’Agenzia delle entrate (FAQ n. 1) potrebbe far ritenere che il beneficiario, in tale fattispecie, debba anche essere in possesso, sia delle fatture, sia dell’accordo tra cedente e cessionari, ottenuti in data anteriore al 12/11/2021. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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