Le organizzazioni di volontariato (OdV) e le associazioni di promozione sociale (Aps), che hanno conseguito ricavi per anno non superiori a euro 65.000, ai soli fini della disciplina Iva, possono applicare il regime forfetario. Ricomprese nelle attività commerciali, con assoggettamento all’Iva, la somministrazione di alimenti e bevande, anche se eseguita verso pagamento di corrispettivi specifici, effettuata dalle associazioni di promozione sociale.
Queste le modifiche al dpr 633/1972 (Iva) introdotte con la conversione del dl 146/2021 (decreto Fisco e Lavoro) attualmente all’esame della Camera (A.C. 3395) con i commi da 15-quater a 15-sexies.
La prima novità concerne le organizzazioni di volontariato (OdV) e le associazioni di promozione sociale (Aps) che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro, che potranno applicare, in attesa della piena operatività delle disposizioni del Terzo settore (Titolo X del dlgs 117/2017), il regime forfetario, di cui ai commi da 54 e seguenti della legge 190/2014 (legge di Stabilità 2015), limitatamente alla parte relativa all’Iva.
L’adozione del detto regime, com’è noto, comporta una serie di semplificazioni, tanto ai fini Iva quanto ai fini delle imposte dirette, ma, per quanto utile all’analisi della modifica in commento, si ricorda che coloro che applicano il regime forfetario non addebitano l’Iva in fattura ai propri clienti e non detraggono l’Iva sugli acquisti.
Inoltre, i contribuenti in regime forfetario, non liquidano e non versano l’Iva, non sono obbligati a presentare la dichiarazione e la comunicazione annuale Iva e non sono obbligati a comunicare all’Agenzia delle entrate le operazioni rilevanti ai fini Iva (spesometro) né quelle effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list.
I contribuenti che si avvalgono di detto regime non hanno nemmeno l’obbligo di registrare i corrispettivi, le fatture emesse e ricevute, con il solo obbligo di numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali, certificare i corrispettivi, integrare le fatture, per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa.
In merito, invece, alle altre modifiche, l’intervento legislativo tende, intervenendo sul dpr 633/1972, a ricomprendere, nelle operazioni eseguite nell’ambito delle attività di impresa o, comunque, a qualificare come operazioni avente natura commerciale, una serie di operazioni che, attualmente, sono escluse ai sensi dell’art. 4 del dpr 633/1972 e che dovrebbero qualificarsi operazioni esenti, ai sensi dell’art. 10 del medesimo decreto, con i conseguenti obblighi, anche di natura amministrativa.
Si ricorda, infatti, che le operazioni esenti sono inserite nel corpo dell'art. 10 del dpr 633/1972 e, generalmente, non consentono il diritto alla detrazione dell'imposta assolta a monte, secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 19 del medesimo decreto Iva, in modo tale che determinati servizi (e, in minima parte, la cessione di beni) siano ceduti al consumatore finale non gravati dall'imposta, principalmente per ragioni di natura sociale o per esigenze di semplificazione (Corte di Giustizia – CE – 30/05/2001 causa C-86/99).
La conseguenza, è che, pertanto, attraverso la modifica dell’art. 4 (esercizio di imprese) del dpr 633/1972, e l’inserimento di due commi ad hoc, le prestazioni di servizi e le cessioni di beni, effettuate da taluni enti (associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra scolastica), verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, rispetto alle previsioni statutarie, compresa la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti da parte delle associazioni di promozione sociale (mense e spacci annessi ai circoli cooperativi di enti a carattere nazionali), rientreranno a pieno titolo tra le operazioni esenti, di cui al dpr 633/1972. fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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