Possibile correzione in autotutela per le comunicazioni errate delle cessioni e/o sconto


  • Talune direzioni regionali ammettono le istanze di autotutela

    Possibile annullamento delle cessioni dopo il decorso del quinto giorno del mese successivo a quello di invio con possibile istanza di autotutela. Soglie di spesa da considerare al netto dell’Iva per gli interventi edilizi eseguibili da imprese o lavoratori autonomi.

    Queste alcune delle criticità persistenti nell’ambito dell’applicazione della disciplina dei bonus edilizi, con particolare riferimento alla determinazione dell’ammontare massimo della spesa sostenibile e dell’annullamento delle pratiche di cessione dei crediti, di cui all’art. 121 del medesimo decreto Rilancio.

    Posto il ritorno alle cessioni multiple, sebbene condizionate, grazie al dl 13/2022 che ha abrogato il comma 1 dell’art. 28 del dl 4/2022 (decreto Sostegni-ter), resta aperta la problematica del possibile annullamento, a qualsiasi titolo, della cessione comunicata.

    Si ricorda, innanzitutto, che l’Agenzia delle entrate (provvedimento n. 283847/2020 § 4.7) ha sancito che la comunicazione relativa all’opzione per la cessione e sconto può essere annullata ma soltanto entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, pena il rifiuto della richiesta; entro il detto termine, può essere inviata una comunicazione interamente sostitutiva della precedente, al fine di evitare che ogni comunicazione successiva si aggiunga alle precedenti.

    E’ accaduto, però, che alcuni contribuenti si sono resi conto di aver inviato una comunicazione errata nella sostanza, come per esempio nel caso di importi errati o di doppie comunicazioni, ma soltanto dopo lo spirare del termine appena indicato, con la conseguenza che, pur volendo correggere l’errore, gli stessi non avevano alcuna possibilità di intervento, giacché non è possibile annullare le precedenti comunicazioni errate, né gli uffici dell’agenzia possono intervenire per modificare o annullare quanto comunicato, decorso il termine indicato nel provvedimento.

    Si ricorda, inoltre, che con una precisa interrogazione parlamentare (Q.T. n. 5-06751) è stato chiarito che l’Agenzia delle entrate sta analizzando le diverse tipologie di errori riscontrati anche al fine di individuare e introdurre un procedimento idoneo per rendere possibile la correzione di errori, al fine di garantire l’appropriata rappresentazione dei crediti, sia in capo ai cedenti che in capo ai cessionari, al fine di garantire gli interessi erariali.

    Nelle more di questa situazione alcuni uffici periferici (D.R.E. Lombardia) hanno accettato la richiesta di riesame in autotutela della cessione dei crediti presentata dai contribuenti, prendendo atto della rinuncia all’utilizzo del credito da parte del cessionario; nel caso specifico si trattava di una cessione comunicata più volte.

    La seconda criticità, invece, riguarda il rispetto delle soglie da parte di soggetti passivi Iva che utilizzano i bonus edilizi nel caso in cui gli stessi possano, nell’ambito dell’esercizio delle attività d’impresa e/o professioni, detrarsi l’Iva sostenuta.

    In effetti, è pacifico che il contribuente privato verifichi la soglia considerando la spesa comprensiva del tributo poiché l’Iva, per il privato è, di fatto, un aggravio del costo mentre per l’impresa, in relazione alla tipologia dell’immobile oggetto dell’intervento, del tipo di intervento (per esempio, l’ecobonus) e del rispetto del principio di competenza, l’Iva potrebbe risultare deducibile e, quindi, correttamente portata nell’ambito della liquidazione del tributo e non a incremento del costo dell’intervento.

    In linea di principio, pertanto, come nel caso dell’ecobonus, di cui all'art. 14 del dl 63/2013, l’Iva concorre alla spesa detraibile nella percentuale stabilita (per esempio, climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con detraibilità delle spese al 50% e tetto massimo di detrazione maturabile pari a 30.000 euro) ma se la spesa è sostenuta per un immobile d’impresa e/o professione o risulta riconducibile a un’attività che consente la detrazione dell’Iva, ai sensi dell’art. 19 del dpr 633/1972, la stessa non concorrerà alla determinazione della detrazione del bonus.

    Sulla falsariga di quanto appena indicato, con particolare riferimento al rispetto delle soglie, si dovrebbe ritenere corretto che se l’intervento è eseguito da una impresa o da un lavoratore autonomo, al fine di determinare il tetto massimo su cui calcolare la detrazione, in assenza attualmente di una indicazione ufficiale, il soggetto passivo Iva dovrebbe poter tenere conto del solo imponibile, con esclusione dell’Iva che, come detto, risulta detraibile. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


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