Obbligo di adeguati assetti amministrativi e organizzativi anche per l'impresa individuale


  • Rischio azione di responsabilità per l'imprenditore inerte

    Esteso agli imprenditori individuali l’obbligo di adozione di un sistema idoneo a rilevare tempestivamente lo stato di crisi. In assenza, per l’imprenditore c’è il rischio di un’azione di responsabilità per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.

    Con la pubblicazione del dlgs 17/06/2022 n. 83 (Gazzetta Ufficiale 1/07/2022 n. 152) è entrato in vigore dallo scorso 15/07/2022, sebbene ancora in parte, il nuovo “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, di cui al dlgs 14/2019.

    Dopo queste recenti modifiche, la novità più invasiva per le imprese che non sono ancora in crisi è rappresentata dall’obbligo, per l’imprenditore individuale, di adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte e, per l’imprenditore collettivo (società ed enti), di adottare un assetto organizzativo adeguato, ai sensi dell’art. 2086 c.c., ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative; le nuove norme non rappresentano soltanto un obbligo ma, per molti autori, anche un’importante opportunità per la corretta gestione aziendale.

    Dal 15 luglio scorso, quindi, in base al comma 1 dell’art. 3 del dlgs 14/2009, anche l’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere, senza indugio, tutte le iniziative necessarie per farvi fronte.

    Il comma 3 ha disposto, inoltre, che l’assetto dell’impresa, organizzativo, amministrativo e contabile, in linea con le previsioni dell’art. 2086 c.c., deve consentire all’imprenditore collettivo (società ed enti) di intercettare tempestivamente l’emersione della crisi e assumere idonee iniziative, individuando le situazioni critiche.

    Si tratta di rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, di verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali, indicati dalle disposizioni in commento, e ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata ed effettuare il test o per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, di cui al comma 2, dell’art. 13 medesimo codice.

    Le disposizioni, poi,  individuano i segnali dell'emersione della crisi tra cui si citano i debiti per retribuzioni e verso fornitori scaduti, le esposizioni scadute verso le banche e gli altri intermediari finanziari e, infine, le esposizioni debitorie, di cui al comma 1 dell'art. 25-novies, nei confronti di creditori pubblici qualificati (Inps, Inail, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione).

    Si evidenzia, inoltre, che quanto prescritto dall’art. 2086 c.c. per l’imprenditore collettivo è oggi esteso anche all’imprenditore individuale, il quale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere, senza indugio, le iniziative necessarie per farvi fronte; non è previsto un modello ad hoc per la predisposizione di un assetto adeguato, restando discrezionale l’impostazione a cura degli imprenditori.

    La giurisprudenza (Tribunale di Cagliari, sentenza 188/2021) ha indicato alcune delle principali carenze legate all’assetto organizzativo (organigramma non aggiornato o carente, assenza di un mansionario, inadeguata progettazione della struttura organizzativa e polarizzazione in capo a una o poche risorse umane di informazioni vitali per l’ordinaria gestione dell’impresa, assenza di un sistema di gestione e monitoraggio dei principali rischi aziendali), all’assetto amministrativo (mancata redazione di budget e strumenti di natura previsionale, di una situazione finanziaria giornaliera, assenza di strumenti di reporting, mancata redazione di un piano industriale) e, infine, all’assetto contabile (contabilità generale inadeguata, assenza di una procedura per la gestione e monitoraggio dei crediti da incassare, analisi di bilancio unicamente finalizzata alla redazione della relazione sulla gestione e mancata redazione del rendiconto finanziario).

    Pertanto, l’adeguamento ai detti principi, oltre che risultare utile per il controllo e lo sviluppo dell’impresa, è anche l’unica soluzione che consente agli imprenditori e amministratori di società di evitare, attenuare e limitare le responsabilità personali (si veda anche l’art. 2476 c.c.), con l’ulteriore vantaggio che la presenza degli adeguati assetti risulta premiata dalle misure previste dall’art. 25 del codice della crisi, subordinate alla tempestiva iniziativa dell’organo amministrativo. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


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