Le spese relative alle attività di organizzazione e coordinamento degli interventi edilizi addebitate da un general contractor al condominio non possono fruire della detrazione maggiorata del 110% in quanto non strettamente legate agli interventi agevolati.
Questa la risposta fornita dalla Direzione regionale delle entrate della Lombardia con la risposta n. 904-334/2021 di alcuni giorni orsono, in risposta ad una specifica istanza di interpello, ai sensi della lettera a), comma 1, dell’art. 11 della legge 212/2000 e confermata con la risposta ad un interpello (n. 254) da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Il soggetto istante ha rappresentato di possedere una unità immobiliare ad uso ufficio, collocata all’interno di un condominio composto da cinquantatré unità con oltre il cinquanta per cento di unità residenziali e che è intenzione dell’amministratore di eseguire interventi che possono fruire della detrazione del 110%, di cui all’art. 119 del dl 34/2020, come convertito nella legge 77/2020, con particolare riferimento alla sostituzione di una vecchia caldaia e di isolamento termico.
Per l’esecuzione dei lavori è intenzione dell’amministratore di affidare l’incarico a una impresa che interviene nella sua qualità di general contractor e di ottenere lo sconto in fattura, in luogo del pagamento da parte dei condomini; sul punto, l’istante fa presente che il general contractor sostiene tutti i costi inerenti, compresi quelli professionali strettamente collegati agli interventi da realizzare ma anche quelli relativi all’asseverazione e al rilascio del visto di conformità.
Quindi si appalesa un intervento “chiavi in mano”, con l’ulteriore indicazione che nei costi strettamente legati agli interventi sarebbero compresi anche i costi professionali relativi alle attività di organizzazione e coordinamento di tutte le operazioni necessarie allo sviluppo dei lavori, con la conseguenza che anche questi ultimi verrebbero considerati costi detraibili per la fruibilità del 110%, ai sensi del citato art. 119.
Il contribuente, a sostegno della deducibilità, richiama i più recenti interventi con la stampa specializzata e, in particolare, una circolare dell’Agenzia delle entrate (circ. 24/E/2020 § 5).
A sostegno della propria tesi, ovvero quella della deducibilità, l’istante evidenzia un ulteriore profilo di legittimità per il coinvolgimento delle assicurazioni richieste dall’asseveratore e all’estensore del visto di conformità, specificando che l’incarico a questi ultimi non sarebbe conferito dai fruitori (condomini) ma dal general contractor e che, in tal caso, la compagnia di assicurazione potrebbe non avere alcun obbligo di risarcimento nei confronti del condominio, ma soltanto nei confronti del general contractor che, peraltro, non rischia alcun danno in seguito a una potenziale revoca dell’agevolazione.
La direzione regionale coinvolta ricorda i contenuti del citato art. 119 del dl 34/2020 ed evidenzia che, grazie alle disposizioni contenute nell’art. 121 del medesimo provvedimento, è possibile optare, in luogo dell’utilizzo diretto, per la cessione o lo sconto sul corrispettivo dovuto fino ad un importo massimo pari al corrispettivo stesso, trasmettendo la comunicazione, in via telematica, approvata con specifici provvedimenti (n. 283847/2020 e 326047/2020).
Posta l’ulteriore indicazione della proroga per l’ottenimento del 110% al 30/06/2022, ai sensi del comma 66, dell’art. 1 della legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021), la direzione regionale precisa, innanzitutto, che, come indicato dalla richiamata circolare (n. 24/E/2020) la detrazione del 110% spetta sicuramente anche per talune spese connesse agli interventi, in particolare a quelle riferibili all’acquisto dei materiali, per la progettazione e per le altre spese professionali, pur sempre richieste dalla tipologia dei lavori (perizie e sopralluoghi, spese preliminari di progettazione, ispezione e prospezione), nonché degli eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi, come quelle riferibili ai ponteggi, allo smaltimento dei materiali, all’Iva, ai diritti e alle imposte di bollo e i tributi pagati per le concessioni e l’occupazione del suolo pubblico.
Conclude, però, denegando la possibilità di portare in detrazione il compenso relativo al servizio reso dal general contractor per l’organizzazione e il coordinamento delle attività affidate dal condominio, perché ritiene che tali spese non possono essere oggetto di detrazione, in quanto non riferibili a voci di spesa legate agli interventi eseguiti e ammissibili al 110%, in linea con quanto disposto dal dl 34/2020 e per quanto chiarito dal più vecchio documento di prassi (circ. 24/E/2020). Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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