Nell'ambito dell'assegnazione giudiziale, la registrazione segna il termine ultimo per invocare le agevolazioni


  • Per la richiesta utilizzabile anche il modello per la liquidazione del tributo

    Nell’ambito delle vendite giudiziarie di immobili, la registrazione del provvedimento di assegnazione segna il termine ultimo per richiedere l’applicazione delle agevolazioni prima casa o del sistema prezzo-valore. Rendendo le necessarie dichiarazioni, si può anche utilizzare la procedura messa a disposizione dalle Entrate per il pagamento dell’imposta dovuta.

    Con la risoluzione 38/E di ieri, l’Agenzia delle entrate è intervenuta in merito agli acquisti di immobili in seguito a provvedimento giudiziale, con particolare riferimento all’applicazione delle agevolazioni “prima casa”, di cui all’art. 1 della Tariffa, Parte I allegata al dpr 131/1986 o del sistema “prezzo-valore”, di cui al comma 497, dell’art. 1 della legge 266/2005, in tema di imposte di registro, ipotecaria e catastale.

    Nell’ambito del monitoraggio del contenzioso tributario concernente l’imposta di registro sono emerse numerose controversie relative al momento in cui devono essere rilasciate, da parte dell’acquirente dell’unità immobiliari, le dichiarazioni per fruire delle dette agevolazioni, nella considerazione che contestualmente devono essere anche fornite una serie di dichiarazioni, a cura della parte interessata, propedeutiche per ottenere i relativi benefici.

    Con riferimento all’agevolazione “prima casa”, l’agenzia richiama una ordinanza dei giudici con l’ermellino (Cassazione, sentenza n. 11907/2018) con la quale si è affermato che, ai fini del godimento dei citati benefici, le manifestazioni di volontà devono essere rese, qualora l’acquisto sia avvenuto a seguito di sentenza, prima della registrazione di quest’ultima (sulla medesima falsariga le ordinanze n. 1270/2021, n. 635/2017, n. 9569/2013 e n. 2261/2014).

    In relazione alla forma di dichiarazione, la giurisprudenza di legittimità ha affermato più volte (su tutte, Cassazione, ordinanza n. 5349/2020) che non vi è dubbio che una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rilasciata ai sensi del dpr 445/2000, possa essere rilasciata per contenuti riguardanti stati, qualità personali o fatti a diretta conoscenza dell’interessato ma non vi è altrettanto dubbio che tale tipo di dichiarazione non possa avere per oggetto manifestazioni di volontà, come richieste dalla lett. a), Nota II-bis, art. 1 della Tariffa, Parte I allegata al dpr 131/1986, con la conseguenza che l’impegno deve essere assunto nella forma di dichiarazione, autenticata nelle firme anche da autorità diversa da quella che ha redatto il provvedimento giudiziario, stilata e allegata al detto provvedimento.

    La richiesta dell’agevolazione “prezzo-valore” può essere formulata dall’acquirente anche nell’ipotesi in cui si acquisti la proprietà dell’immobile per provvedimento giudiziale e, anche in tal caso, le dichiarazioni devono risultare dal provvedimento di assegnazione, anche in allegato.

    Pertanto, conclude l’Agenzia delle entrate, la richiesta di applicazione delle agevolazioni in commento può essere manifestata sicuramente prima della registrazione del provvedimento giudiziale (Consulta, sentenza 6/2014, per entrambe le agevolazioni) a tal punto che la stessa agenzia ha reso disponibile, sul proprio sito (www.agenziaentrate.gov.it), una procedura attraverso la quale è possibile procedere spontaneamente al pagamento del tributo liquidato dall’ufficio e, con riguardo alle criticità evidenziate, l’avvenuta determinazione degli importi dovuti da versare in sede di registrazione e la relativa indicazione della tassazione dell’atto giudiziario non risultano ostativi alla presentazione della richiesta di applicazione dell’agevolazione “prima casa” e del sistema “prezzo-valore”, rendendo però le dichiarazioni nella forma appena indicata. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     


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