Nell’ambito del superbonus, la verifica della congruità della spesa deve avvenire al momento del sostenimento delle spese ovvero al momento dell’effettivo pagamento. Di conseguenza, per gli interventi trainati, ma in generale per tutti, si deve sempre fare riferimento al prezzario vigente al momento del pagamento della spesa relativo all’intervento eseguito.
Questo il contenuto della risposta n. 1/2024 sul tema dell’attestazione della congruità delle spese, che deve tenere conto dei prezzari vigenti, nell’ambito degli interventi di efficienza energetica, di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020.
La prima risposta del 2024 (e questo a conferma della complessità della disciplina) è stata formulata dall’Agenzia delle entrate in relazione a un interpello proposto da un referente di un condominio minimo, composto da cinque unità abitative, detenute da proprietari e comodatari, che ha deliberato e incaricato una impresa edile per eseguire lavori di efficientamento energetico, destinati a fruire della detrazione, di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020.
Nell’istanza è stato evidenziato che era intenzione sostituire, quale intervento trainato, le persiane e le finestre ad arco dell’intero edificio con il mantenimento della medesima sagoma ma che, al momento della firma del contratto di appalto (aprile 2022), il prezzario della regione di appartenenza non contemplava questa tipologia di infissi, con la conseguente necessità di utilizzare quello della regione confinante, edizione 2021, che invece li prevedeva.
Dalla documentazione integrativa, inoltre, è stato evidenziato che l’intervento indicato è stato completato con un primo stato di avanzamento dei lavori (SAL) il 2 maggio 2023 e che il secondo e ultimo SAL, nel quale confluiranno anche le spese riferibili ai detti infissi, è in corso di sviluppo e risulta ottenuto con l’applicazione dello sconto in fattura.
Il problema emergente, per l’istante, è quello di identificare correttamente il prezzario da utilizzare per la verifica di congruità dei prezzi, di cui al comma 13, dell’art. 119 del dl 34/2020; sul tema, l’istante ritiene applicabile, ai fini della relativa attestazione (allegato A del dm 6/08/2020), il prezzario valido “al momento del SAL o del fine lavori”.
L’Agenzia delle entrate, come consuetudine, ripercorre le disposizioni inerenti tale agevolazione, richiama alcuni documenti di prassi (circolari nn. 24/E/2020, 30/E/2020 e 23/E/2022), evidenziando che l’asseverazione deve essere rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento lavori (SAL) ma ritiene, senza alcun dubbio, che la verifica della congruità della spesa, ai fini dell’attestazione rilasciata ai sensi del citato allegato A del decreto 6 agosto 2020, debba essere effettuata al momento del sostenimento della stessa spesa, utilizzando il prezzario valido in quel preciso momento.
Con riferimento al momento del pagamento, come già chiarito negli altri documenti di prassi, in ossequio al principio di cassa, le spese si devono ritenere sostenute al momento dell’effettivo pagamento e, nel caso di ottenimento di uno sconto totale (integrale) in fattura si deve necessariamente far riferimento al momento dell’emissione del documento mentre, si aggiunge, in presenza di un pagamento parziale, al momento del pagamento del residuo.
Di conseguenza, conclude l’agenzia, nella fattispecie oggetto dell’interpello, il tecnico incaricato deve attestare la congruità delle spese degli interventi trainati tenendo conto del prezzario in vigore al momento del sostenimento della spesa, come appena indicato; al momento dell’emissione della fattura, in presenza di sconto integrale, e al momento del pagamento del residuo, in presenza di uno sconto parziale. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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