L'Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori indicazioni sugli aiuti di Stato


  • In caso di splafonamento i contributi sono recuperati su quelli da erogare

    L’imprenditore individuale che ha conferito l’azienda, in quanto soggetto non estinto, deve redigere e trasmettere l’autodichiarazione riferibile agli aiuti COVID fruiti. Splafonamenti sottratti dagli aiuti successivamente ricevuti dall’impresa stessa, con aggravio degli interessi e con utilizzo anche di contributi e/o crediti d’imposta maturati dalla medesima impresa.

    L’Agenzia delle entrate, ben oltre il termine ultimo fissato per la trasmissione dell’autodichiarazione sugli aiuti di Stato – COVID (30/11/2022), ha inserito tra le più vecchie FAQ, ulteriori risposte, al fine di fornire chiarimenti sulle istanze che, in seguito alla più recente proroga, devono essere inviate entro il prossimo 31 gennaio.

    Si ricorda, infatti, che l’art. 3 del dm 11/12/2021 ha disposto che i soggetti beneficiari degli aiuti nel regime "quadro temporaneo" italiano presentino all'Agenzia delle entrate un'autodichiarazione, ai sensi dell’art. 47 del dpr 445/2000, avente a oggetto il rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 3.1 e 3.12, nella quale attestano che l'importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali previsti, tenuto conto delle relazioni di controllo tra imprese rilevanti ai fini della definizione di impresa unica.

    Con uno specifico provvedimento (n. 398976/2022) l’Agenzia delle entrate ha introdotto, inoltre, la possibilità di compilazione in versione "semplificata" del modello, in presenza di determinati requisiti; l'autodichiarazione deve essere presentata da tutti i soggetti beneficiari degli aiuti del regime quadro, non essendo previsto alcun esonero dall'adempimento (Q.T. n. 5-08011/2022), salvo quelli espressamente contemplati nelle istruzioni.

    Sul tema, pertanto, l’Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori precisazioni per la compilazione del modello in caso di fruizione di altri aiuti, oltre a quelli inclusi nel cosiddetto “regime ombrello”, con particolare riferimento ai casi di conferimento dell’impresa individuale, di determinazione degli interessi dovuti per il recupero e di scomputo dagli aiuti successivi.

    La prima precisazione riguarda il soggetto obbligato alla presentazione dell’autodichiarazione, in caso di conferimento d’azienda dell’impresa individuale; l’agenzia, confermando che il conferimento non attua l’estinzione automatica del dante causa (conferente), giacché l’imprenditore continua ad esistere (non sempre, però), ritiene che l’obbligato sia il conferente e non il conferitario.

    Secondo l’agenzia, infatti, è l’imprenditore individuale, destinatario degli aiuti COVID, che conferisce la propria azienda in una società a dover trasmettere l’autodichiarazione relativa agli aiuti percepiti, ma senza compilare il riquadro “Rappresentante firmatario della Dichiarazione”, salvo i casi di minori o di interdizioni.

    La seconda risposta fornisce le necessarie indicazioni, con quattro passaggi necessari, per una corretta compilazione del quadro A (sezione II), per un contribuente che ha fruito di aiuto in “regime ombrello”, come indicati nell’art. 1 del dm 11/12/2021, riconosciuti nell’ambito della sezione 3.1 del Temporary Framework (TF) e di altri aiuti COVID, non in questo regime (ombrello), riconosciuti nell’ambito della sezione 3.12.

    La terza precisazione riguarda il calcolo degli interessi di recupero e, l’Agenzia delle entrate, dopo aver confermato che questi interessi sono anch’essi considerati un aiuto di Stato, chiarisce che per determinare gli stessi, nel caso di collocazione degli aiuti dal massimale di 800 mila a un milione e 800 mila per la sezione 3.1 si deve tener conto del tempo che va dall’utilizzo dell’aiuto al 28/01/2021 (data di entrata in vigore del nuovo massimale).

    Per gli aiuti di cui alla sezione 3.12, gli interessi da recupero devono essere calcolati, per gli aiuti fruiti prima dell’entrata in vigore della sezione 3.12, per il periodo che va dalla fruizione dell’aiuto fino alla data di entrata in vigore della stessa sezione (se non risulta superato il massimale dei 3 milioni) mentre per gli aiuti fruiti dopo l’entrata in vigore della sezione 3.12, per il periodo che va dalla fruizione dell’aiuto fino al 28/01/2021, data di ingresso del nuovo massimale di 10 milioni.

    Infine, un ultimo chiarimento riguarda lo scomputo da aiuti successivi degli aiuti eccedenti non restituiti volontariamente; sul punto, l’agenzia conferma che gli splafonamenti dovranno essere sottratti dagli aiuti successivamente ricevuti dall’impresa stessa e che, oltre a sommare gli interessi maturati fino alla data di messa a disposizione del nuovo aiuto, in alternativa al pagamento con delega F24, sarà possibile scomputare le eccedenze da una serie di contributi e/o crediti d’imposta elencati nella medesima risposta (si va dal bonus tessile al credito d’imposta per le imprese agricole), con possibilità di utilizzare taluni crediti d’imposta da quadro RU, indicati nella “tabella codici aiuti di Stato”. Fabrizio G. Poggiani - ITALIA OGGI(riproduzione riservata)

     


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