L'Agenzia delle Entrate conferma il 110% senza limiti alla cessione


  • Nessun limite soggettivo al trasferimento della detrazione maggiorata

    Nessun limite soggettivo per la cessione della detrazione maggiorata del 110%. E’ possibile, infatti, che il trasferimento del credito d’imposta avvenga nei confronti di qualsiasi soggetto, anche privato, senza che si renda necessario un qualche collegamento del cessionario con l’intervento eseguito. Se l’asseverazione è rilasciata da soggetto non titolato, inoltre, la detrazione è definitivamente persa.

    Queste alcune risposte, fornite dall’Agenzia delle entrate, ai numerosi quesiti presentati nell’ambito di un recente convegno, avente ad oggetto la detrazione del 110%, di cui all’art. 119 e 121 del dl 34/2020, convertito con modificazioni nella legge 77/2020 che troveranno casa, presumibilmente, in un prossimo documento di prassi.

    Innanzitutto, se il contribuente risulta dotato di un’ampia disponibilità finanziaria ma dispone del solo reddito dell’abitazione principale, lo stesso è astrattamente titolare della detrazione poiché il reddito dell’unità immobiliare concorre alla formazione del reddito complessivo, sebbene la rendita sia esclusa dalla tassazione diretta.

    L’Agenzia delle entrate, in presenza di un rilascio di una asseverazione da soggetto “non titolato” ovvero da soggetto che si ritiene, quindi, non iscritto a un ordine e/o albo o che non è stato incaricato della progettazione, della direzione dei lavori e del collaudo statico (limitatamente al sismabonus), afferma che detrazione del 110% è, in tal caso, negata.

    Con riferimento agli interventi di accorpamento o frazionamento di unità immobiliari, le Entrate riprendono un concetto già sostenuto più volte, anche per gli interventi di recupero edilizio, di efficienza energetica e di miglioramento sismico, affermando che la detrazione spetta in presenza di un edificio unifamiliare su cui vengono eseguiti interventi tali da ottenere due unità immobiliari al termine dei lavori, sebbene la spesa debba essere calcolata con riferimento all’edificio nella conformazione iniziale (una sola unità) e che la stessa non spetta nel caso di edificio che, pur composto da distinte unità immobiliari, risulta posseduto da un unico proprietario, in assenza di condominio, nel caso in cui, al termine dei lavori si ottenga un’unica unità immobiliare; in detto ultimo caso, però, se prima dell’inizio dei lavori il proprietario procede con una donazione o cessione di una delle unità abitative ad altro soggetto, stante la costituzione del condominio (sebbene minimo, perché inferiore a otto unità), gli interventi possono beneficiare del 110%.

    E’ possibile cedere il credito d’imposta anche concernente la detrazione per il recupero edilizio (50%) o per il rifacimento delle facciate (90%), anche nel caso in caso in cui le dette spese siano state sostenute a gennaio 2020, poiché l’art. 121 individua i soggetti che sostengono le spese (per le persone fisiche si ricorda l’applicazione del principio di cassa quindi data del bonifico) nel biennio 2020/2021.

    Per la puntuale determinazione della spesa massima agevolabile, l’Agenzia delle entrate è del parere che l’ammontare deve essere determinato in base alle unità immobiliari che compongono l’edificio oggetto degli interventi, tenendo conto anche delle relative pertinenze.

    E’ stata confermata la limitazione alla fruibilità della detrazione maggiorata alle spese per gli interventi sulle parti comuni da parte dei soggetti titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, anche se riferite a unità cosiddette “di lusso”, stante l’esclusione prevista in tema di superbonus per le categorie A/1, A/8 e A/9.

    Per effetto della nuova definizione normativa di impianto termico, le stufe a legna o a pellet, nonché i caminetti e termocamini, purché fissi, sono considerati “impianto di riscaldamento”, con la conseguenza che in caso di sostituzione, l’intervento di efficientamento energetico, posto il rispetto delle altre condizioni, può fruire della detrazione maggiorata del 10%, sempre che vi sia un salto di due classi energetiche.

    Sul tema delle definizioni per le unità immobiliari, l’agenzia precisa che quest’ultima può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora la stessa sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per acqua, gas, energia elettrica e per il riscaldamento in proprietà esclusiva, con lulteriore necessità della presenza di un ”accesso autonomo” che si configura, per effetto del nuovo comma 1-bis, dell’art. 119 (introdotto in sede di conversione del dl 104/2020), anche quando l’accesso all’esterno non è esclusivo, non essendo rilevante la proprietà (pubblica o privata) del resede di accesso; sul punto, l’agenzia presenta alcuni esempi come le villette a schiera con corte in comune, cortili o giardini di proprietà esclusiva, l’accesso singolo anche da cortile o assaggio in comune e altro ancora. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


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