Per la compensazione o la restituzione del fondo perduto istituiti i codici tributo


  • La compensazione è alternativa all'accreditamento diretto

    Le Entrate hanno istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei contributi a fondo perduto o per la restituzione spontanea, in caso di non spettanza, distinti per capitale, sanzione e interessi.

    La compensazione è da ritenersi una forma alternativa all’accreditamento diretto o sul conto corrente bancario intestato al soggetto beneficiario del fondo perduto introdotto, per le imprese ed i lavoratori autonomi, dal decreto Sostegni-bis.

    L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risoluzione n. 48/E del 19 luglio 2021 con la quale ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante delega modello “F24”, del contributo a fondo perduto, di cui al comma 5 dell’art. 1 del D.L. 73/2021 (decreto “Sostegni-bis) o per la restituzione spontanea dello stesso, mediante delega “F24”, con aggravio di interessi e sanzioni.

    E’ utile ricordare che i commi da 5 a 15 del D.L. 73/2021 (decreto “Sostegni-bis”) hanno introdotto un contributo a fondo perduto per tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o reddito agrario, a prescindere dalla presentazione di una specifica istanza e sempre che il beneficiario risulti titolare di partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del provvedimento (26 maggio 2021), a condizione che abbiano realizzato, nel periodo d’imposta precedente (2019), ricavi e/o compensi non superiori a 10 milioni di euro e che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 risulti inferiore al 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

    È noto che il contributo, a discrezione del beneficiario, può essere attribuito con accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale intestato al soggetto richiedente, anche se cointestato con altri, o nella modalità di credito d’imposta, da utilizzare in compensazione a mezzo delega “F24”, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 241/1997.

    Come indicato nel documento di prassi in commento, con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 2 luglio (n. 175776/2021) sono state indicati contenuto, modalità e termini di presentazione della domanda di riconoscimento ma, soprattutto, in apposito paragrafo (§ 6.1) è stato disposto che le somme dovute a titolo di restituzione del contributo erogato non spettante, con aggravio di sanzioni ed interessi, sono versate all’entrata dello Stato con le modalità di cui all’art. 17 del d.lgs. 24171997, esclusa la compensazione, e che il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di rinuncia, può regolarizzare l’indebita percezione restituendo spontaneamente il contributo, con applicazione della sanzione, di cui all’art. 13 del d.lgs. 472/1997 e con aggravio di interessi.

    Quindi, per l’utilizzo indicato, l’Agenzia delle Entrate ha istituito, nel caso di utilizzo in compensazione, il codice tributo “6946 – Contributo a fondo perduto decreto Sostegni-bis stagionale – credito d’imposta da utilizzare in compensazione – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021”, indicando l’obbligo di indicare il detto codice nella sezione “ERARIO”, in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati” e inserendo, quale anno di riferimento, l’anno in cui il contributo è stato riconosciuto, con verifica dell’entità compensabile nella sezione “Cassetto fiscale” accessibile nell’area riservata del sito web dell’agenzia.

    In aggiunta, però, al fine di consentire la restituzione spontanea del detto contributo, in quanto anche parzialmente non spettante, utilizzando il modello “F24 ELIDE”, l’Agenzia delle Entrate ha istituito altri tre codici tributo, rispettivamente il codice “8131 – Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021”, il codice “8132 – Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021” e il codice “8133 – Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021”.

    Per la compilazione, obbligatoria l’indicazione dei dati del contribuente e, nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, la lettera “R” nonché i codici tributo indicati, l’anno in cui è stato riconosciuto o utilizzato in compensazione il contributo e l’importo del fondo perduto da restituire o la sanzione o gli interessi. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     

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