Il termine per l'invio dell'opzione per la cessione e sconto slitta al 31 marzo


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    Il modello di comunicazione per esercitare l’opzione per la cessione e/o sconto in fattura deve essere presentato entro il prossimo 31 marzo, anziché entro il 16 marzo.

    Con il provvedimento 22/02/2021 n. 2021/51374, pubblicato ieri, l’Agenzia delle entrate, ai sensi del comma 361, dell’art. 1 della legge 244/2007 ha prorogato il termine per l’invio della comunicazione per le opzioni, di cui all’art. 121 del dl 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 77/2020.

    Si ricorda, innanzitutto, che per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 e, limitatamente alle spese agevolabili con la detrazione maggiorata del 110%, di cui all'art. 119 del dl 34/2020, con l'art. 121 del dl 34/2020 è stata introdotta la possibilità di fruire delle detrazioni edilizie mediante opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito, anche verso soggetti terzi, comprese banche e intermediari finanziari.

    Il comma 7-bis all'art. 121, aggiunto dal comma 67, dell'art. 1 della legge 178/2020 (legge di bilancio 2021), inoltre, ha esteso la possibilità di optare per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per lo sconto sul corrispettivo alle spese sostenute nel 2022 per gli interventi che beneficiano del 110%, di cui all'art. 119 del dl 34/2020.

    Le modalità di esercizio delle opzioni sono state definite con uno specifico provvedimento dell’Agenzia delle entrate (n. 283847/2020), emanato in attuazione del comma 7 dell'art. 121 e l'opzione deve essere comunicata alla stessa agenzia utilizzando il modello approvato, unitamente alle relative istruzioni di compilazione, come successivamente modificati (provvedimento n. 326047/2020).

    La detta comunicazione può essere inviata all'Agenzia delle entrate esclusivamente per via telematica, a decorrere dal 15/10/2020, e, per le spese sostenute nel 2020, la data ultima era stata fissata al prossimo 16/03/2021; il mancato invio della comunicazione nei termini e con le modalità previste indicate dall’Agenzia delle entrate rende l'opzione inefficace nei confronti della stessa amministrazione finanziaria (provvedimento n. 283847/2020 § 4.9).

    Pertanto, riepilogando, ai sensi dell'art. 121 citato, in relazione alla detrazione maggiorata, di cui al precedente art. 119 e alle detrazioni spettanti per gli altri interventi edilizi di cui al comma 2 del medesimo art. 121, il beneficiario può optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione a soggetti terzi del credito corrispondente alla detrazione spettante, compresi banche ed altri intermediari finanziari.

    Con il provvedimento direttoriale della scorsa estate (n. 283847/2020 § 4.1), l'Agenzia delle entrate ha stabilito che la comunicazione deve essere trasmessa, in via telematica, alla stessa agenzia entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, tenendo conto che la procedura, per inviare la comunicazione, è stata resa disponibile il 15/10/2020.

    La conseguenza, pertanto, era che per le spese sostenute nel 2020, la comunicazione dell’opzione doveva essere inviata entro il prossimo 16 marzo ma, per venire incontro alle richieste formulate da operatori, consulenti e relative associazioni di categoria, il direttore dell’Agenzia delle entrate ha disposto la proroga per l’invio al 31/03/2021, in luogo del precedente termine. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     

     


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