Si sposta in avanti di un anno, a partire dal prossimo 1° settembre, la segnalazione prevista a carico dell’Agenzia delle entrate, come creditore pubblico qualificato, nell’ambito degli obblighi introdotti dal “Codice della crisi” destinato a non far perdere il titolo di prelazione spettante sui crediti dei quali sono titolari. Sospesi anche i versamenti delle rate 2020 e fino a maggio 2021 per gli importi dovuti all’Agenzia delle entrate – Riscossione e introdotta la definizione agevolata per le somme dovute a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni riferite ai periodi di imposta 2017 e 2018.
Questi tra gli interventi più interessanti introdotti nel “decreto “Sostegni” in corso di emanazione, destinato a sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19 (si veda, ItaliaOggi 20/03/2020).
Fondo perduto. Il contributo spetta ai titolari di partita Iva, residenti o stabiliti sul territorio italiano, colpiti dalla pandemia con esclusione dei soggetti con attività cessata, con attività iniziata dopo l’entrata del decreto in commento, degli enti pubblici e degli intermediari finanziari e società di partecipazione.
L’aiuto in commento è destinato, quindi, a imprese e professionisti con fatturato fino a 10 milioni di euro, che abbiano registrato una perdita del 30%, mentre nelle precedenti versioni era fissata nella percentuale del 33%, della media mensile del fatturato 2020 rispetto a quello del 2019, da erogarsi tramite bonifico o, per scelta irrevocabile, con attribuzione di un credito d'imposta.
Il fondo perduto è determinato applicando alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019 le seguenti percentuali: 60% delle perdite per professionisti e imprese con fatturato fino a 100 mila euro, del 50% per i fatturati tra 100 mila e 400 mila euro, del 40% tra 400 mila e un milione, 30% tra 1 e 5 milioni e 20% tra 5 e 10 milioni.
Il contributo non è tassato ed è ottenibile attraverso la presentazione di una istanza, in via telematica, inviata all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti indicati, anche attraverso un intermediario abilitato, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.
Lavoratori autonomi. Posto l’incremento della dotazione finanziaria del fondo specifico è disposto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dei professionisti che abbiano percepito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito complessivo non superiore a 50 mila euro e che abbiano subito una contrazione del fatturato e/o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto al 2019 (comma 20, art. 1 legge 178/2020).
Si tratta dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti iscritti alla gestione separata e dai soggetti iscritti alle gestioni speciali per l’assicurazione generale obbligatoria (Ago).
Cartelle. Con il provvedimento in commento è stato previsto che il versamento delle rate da corrispondere nell’anno 2020 e quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 delle definizioni, di cui agli articoli 3 (Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione) e 5 (Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione europea) del dl 119/2018, convertito nella legge 136/2018, all’art. 16-bis (carichi affidati agli agenti della riscossione per istituti agevolativi) del dl 34/2019, convertito nella legge 58/2019 e ai commi da 190 a 193, dell’art. 1 della legge 145/2018 (debiti per omesso versamento delle imposte sui redditi affidati alla riscossione) saranno considerati tempestivi se eseguiti entro il prossimi 31 luglio, con riferimento a quelli relativi al 2020, ed entro il 30 novembre prossimo, se riferibili ai versamenti dovuti fino a luglio 2021.
A tali versamenti si applicano le disposizioni indicate per la “rottamazione-ter”, di cui al comma 14-bis dell’art. 3 del dl 119/2018, richiamate dal comma 198 dell’art. 1 della legge 145/2018, ai sensi delle quali l’effetto di inefficacia delle citate definizioni per mancato tempestivo pagamento anche di una sola rata non si produce nei casi di tardività non superiore a cinque giorni; per effetto della detta sospensione vengono prorogati i termini di decadenza e prescrizione relativamente ai carichi affidati all’agente della riscossione in detto periodo.
Definizione agevolata. In presenza di operatori economici che hanno subito consistenti contrazioni di fatturato (volume d’affari) è prevista la possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni riferite ai periodi di imposta 2017 e 2018.
L’intervento è destinato ai soggetti dotati di partita Iva che, alla data di entrata in vigore del provvedimento in commento, hanno subito una riduzione maggiore del 30% del volume di affari dell’anno 2020 rispetto al volume d’affari dell’anno precedente (2019) e si concretizza nell’abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità, di cui agli articoli 36-bis del dpr 600/1973 e 54-bis del dpr 633/1972.
In caso di adesione è previsto il versamento secondo le ordinarie modalità di riscossione delle somme dovute in seguito ai controlli automatici e, in caso di pagamento, in parte o totale di quanto dovuto, alle prescritte scadenze, la definizione non produce effetti, applicandosi le ordinarie disposizioni, in materia di sanzioni e riscossione.
Crisi impresa. Per effetto della perdurante situazione emergenziale e al fine di evitare le eccessive, quanto inutili, segnalazioni da parte degli operatori qualificati, ai sensi del comma 7, dell’art. 15 del d.lgs. 14/2019 (Codice della crisi di impresa), il provvedimento differisce di un anno la decorrenza di detto obbligo, posto a carico dell’Agenzia delle entrate, la cui decorrenza, con riferimento alle comunicazioni della liquidazioni periodica Iva (Lipe) relative al primo trimestre dell’anno d’imposta successivo all’entrata in vigore del citato codice, è attualmente stata differita al prossimo 1° settembre, a cura dell’art. 5 del dl 23/2020.
Si ricorda, infatti, che per l'Agenzia delle entrate (e per l'INPS) gli obblighi di segnalazione sono previsti a pena di inefficacia del titolo di prelazione spettante sui crediti dei quali sono titolari (ossia il privilegio per il credito Iva ed il privilegio per i crediti contributivi), mentre per l'Agente della riscossione l'obbligo è previsto a pena di inopponibilità (alla massa) del credito per spese ed oneri di riscossione.
Tali soggetti hanno l'obbligo di avvisare il debitore (a mezzo PEC, o, in mancanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'Anagrafe tributaria) che la sua esposizione debitoria ha superato precise soglie, con l'avvertimento per il debitore di provvedere entro il termine di novanta giorni dalla ricezione dell'avviso, a pena di segnalazione all'organismo di composizione della crisi d’impresa (OCRI) "anche per la segnalazione agli organi di controllo della società".
Servizi digitali. Previsto, infine, il differimento, in sede di prima applicazione dell’imposta sui servizi digitali per il 2020, al 16 maggio 2021, in luogo del 16 marzo scorso, con presentazione della relativa dichiarazione entro il prossimo 30 giugno, in luogo della scadenza originaria fissata al prossimo 30 aprile. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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