Aumenta il credito d’imposta sulla sanificazione degli ambienti di lavoro e per l’acquisto di dispositivi di protezione. La percentuale, precedentemente fissata nella misura del 15,6423%, passa definitivamente al 47,1617%. Gli importi incrementati in detta percentuale sono già presenti e indicati nel cassetto fiscale dei richiedenti.
Il comma 4-ter, dell’art. 31 del dl 104/2020, introdotto in sede di conversione in legge del detto provvedimento, ha incrementato le risorse destinate al credito d’imposta sulla sanificazione, di cui all’art. 125 del dl 34/2020 convertito, di 403 milioni di euro per l’anno in corso (2020); di fatto, lo stanziamento complessivo passa a 603 milioni di euro dai 200 milioni inizialmente previsti, con la conseguenza che, come detto, viene incrementato il credito d’imposta fruibile dai beneficiari.
Il citato comma 4-ter, dell’art. 31 del dl 104/2020 ha stabilito, inoltre, che le risorse aggiuntive sono da distribuire tra i soggetti già individuati in applicazione del provvedimento direttoriale dello scorso 10 luglio.
L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento dello scorso 16 dicembre (n. 381183/2020), pubblicizzato ieri sul sito istituzionale, dà atto della determinazione della nuova percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di protezione (provvedimento n. 259854/2020 § 5.4) nella misura del 47,1617%.
Si ricorda che, al fine di accedere al bonus, era necessario presentare una specifica comunicazione delle spese ammissibili entro lo scorso 7 settembre, con le modalità indicate dal precedente provvedimento direttoriale (n. 259854/2020 del 10/07/2020) e, al fine di garantire il rispetto del limite complessivo di spesa inizialmente fissato in 200 milioni di euro, dopo aver ricevuto le istanze dei beneficiari con indicazione delle spese ammissibili e del credito teorico, l’Agenzia delle entrate, con altro provvedimento (n. 302831/2020), ha provveduto a determinare la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle dette risorse disponibili, nella misura del 15,6423%; le domande presentate ammontavano a 1.278.578.142 euro che rapportate ai 200.000.000 euro disponibili rendeva fruibile la percentuale indicata, con troncamento alla quarta cifra decimale.
Quindi, per esempio, di fronte di una spesa, sostenuta e indicata nella comunicazione, di euro 15.000, tenendo conto che il rimborso era del 60% delle spese, con limite massimo del credito pari a 60 mila euro, il credito potenziale doveva essere di 9.000 euro ma l’effettivo era risultato pari a euro 1.408,00 (9.000 x 15,6423%), pari a circa il 9,39% di quanto speso.
Dal rapporto tra le nuove risorse complessivamente disponibili, come detto pari a 603.000.000 euro e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate al 7/09/2020, come detto pari a 1.278.578.142 euro, la nuova percentuale massima risulta pari a 47,1617%; valore espresso in termini percentuali e, anche in tal caso, troncato alla quarta cifra decimale.
Ne consegue che, grazie all’incremento delle risorse, nel medesimo caso di 15.000 euro di spese sostenute, cui spettava il 60% pari a 9.000 euro, il credito d’imposta assume il valore di euro 4.245,00, con un incremento di euro 2.837,00 rispetto a quanto già riconosciuto sulla base della vecchia percentuale, pari a circa il 28,30% di quanto effettivamente speso.
Ciascun beneficiario può già visualizzare il credito d’imposta fruibile, come rideterminato nella nuova percentuale, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile all’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate e può utilizzare lo stesso o cederlo con le modalità, i termini e le condizioni indicati ai punti 5 e 6 del provvedimento di luglio 2020 (n. 259854/2020), dovendo tenere conto dei valori indicati nell’ultima comunicazione validamente presentate, naturalmente in assenza di successiva rinuncia.
Il credito d'imposta può essere utilizzato dai beneficiari, fino all'importo massimo fruibile, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa e in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 241/1997 utilizzando il codice tributo “6917” con il modello di delega “F24” esclusivamente tramite i servizi telematici delle Entrate, senza dover rispettare i limiti introdotti dall’art. 34 della legge 388/200 e del comma 53, dell’art. 1 della legge 244/2007, tempo per tempo vigenti. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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