Forma libera per l'attestazione della congruità delle spese che fruiscono dei bonus ordinari


  • Non è richiesta l'asseverazione di congruità per l'acquisto di case antisismiche

    Per ottenere la cessione del credito o lo sconto in fattura dei bonus ordinari, l’attestazione del professionista tecnico può essere rilasciata in forma libera, nelle more del provvedimento di un provvedimento ad hoc. Nessuna specifica attestazione di congruità della spesa per l’acquisto di unità immobiliari antisismiche, stante il fatto che il bonus è commisurato al prezzo indicato nell’atto di compravendita della singola unità immobiliare.

    L’Agenzia delle Entrate che, con la circolare 16/E/2021 del 29 novembre 2021 è intervenuta sulla gestione dei bonus edilizi, dopo l’entrata in vigore del dl 157/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 2021, contenente le misure urgenti per il contrasto alle frodi nei settori delle agevolazioni fiscali ed economiche (decreto “Antifrodi”) ed entrato in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione (12 novembre 2021).

    Per quanto concerne il superbonus del 110%, di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020, il documento di prassi in commento (§ 1.1) precisa che il visto di conformità si rende necessario soltanto per le spese sostenute dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del dl 157/2021) nel caso di utilizzo del bonus in dichiarazione (salvo l’utilizzo della dichiarazione precompilata o di dichiarazione presentata dal sostituto d’imposta); la conseguenza è che l’obbligo, pertanto, non può riguardare le spese sostenute nel 2020, come indicate nella dichiarazione dei redditi presentate nel 2021, sebbene la dichiarazione sia stata presentata dopo l’11 novembre 2021, neanche in caso di dichiarazione integrativa riferibile al medesimo periodo d’imposta (2020).

    Il visto di conformità, in tal caso, riguarda soltanto i dati riferibili alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti per la fruizione e il contribuente è obbligato a conservare la documentazione attestante il rilascio del detto visto in aggiunta ai documenti giustificativi: tra gli altri, titolo abilitativo, fatture e bonifici parlanti.

    Stante il fatto che in caso di utilizzo dei crediti in compensazione superiori a 5 mila euro il contribuente è sempre obbligato a richiedere il visto di conformità sulla singola dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che in tal caso il visto apposto convalida l’intera dichiarazione e, quindi, assorbe anche quello specifico per il 110%, richiesto ora anche in caso di utilizzo diretto della detrazione.

    Per effetto del fatto che, al fine di attestare la congruità delle spese, si rende necessario fare riferimento a un emanando provvedimento del Ministro della transizione ecologica (previsto al più tardi per il 9 febbraio 2022 secondo un preciso emendamento alla legge di Bilancio 2022), nelle more di adozione del detto provvedimento, con riferimento al 110%, è possibile continuare a far riferimento al D.M. 6 agosto 2020 (decreto requisiti) mentre, per l’asseverazione relativa agli interventi diversi dall’efficientamento, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico, è possibile utilizzare i prezziari delle regioni e delle provincie autonome, i listini ufficiali o i listini delle locali camere di commercio o, in difetto, i prezzi di mercato rilevati in base al luogo di esecuzione dell’intervento.

    Il contribuente che ha utilizzato direttamente la detrazione nella dichiarazione 2020 e che intende cedere le quote residue, in attesa del provvedimento del Ministro della transizione ecologica, deve ottenere l’asseverazione già acquisita per la prima rata e il visto di conformità dei dati.

    Con riferimento, invece, ai bonus ordinari, stante l’estensione dell’obbligo di ottenimento del visto di conformità e dell’asseverazione, qualora si intenda fruire della cessione e/o dello sconto in fattura, viene confermato che i detti adempimenti si applicano alle comunicazioni di opzione presentate a partire dal 12 novembre scorso, che il visto di conformità per la cessione o sconto e l’asseverazione possono essere rilasciati dagli stessi professionisti abilitati al rilascio in presenza di 110%, che l’attestazione di congruità delle spese può essere rilasciata anche in assenza di stati di avanzamento o di una dichiarazione di fine lavori, restando obbligatorio almeno l’inizio degli stessi, e che l’attestazione può essere redatta in forma libera purché si preveda l’assunzione della consapevolezza delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci.

    L’Agenzia delle Entrate precisa, infatti, che l’applicazione della nuova disciplina alle comunicazioni trasmesse dopo il 12 novembre è da ritenersi meritevole di tutela di legittimo affidamento per i contribuenti in buona fede e che hanno già ricevuto le fatture da parte del fornitore, assolto ai relativi pagamenti ed esercitato l’opzione per la cessione, con la stipula di precisi accordi tra cedente e cessionario.

    Infine, è stato chiarito che, ai fini dell’individuazione delle operazioni sospette per la disciplina antiriciclaggio, applicabile alla generalità dei crediti ceduti oggetto di comunicazione all’Unità di informazione finanziaria (UIF), laddove ricorrano i presupposti per la segnalazione e a prescindere dall’effettivo assolvimento dell’obbligo, l’esecuzione dell’adempimento è valutato anche ai fini del concorso nelle violazioni, relativamente all’utilizzo dei crediti. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     

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