Per le società che presentano i bilanci abbreviati o per le micro imprese non è sufficiente l’indicazione degli aiuti e delle sovvenzioni pubbliche nei propri ridotti bilanci ma l’obbligo deve essere assolto esclusivamente con la pubblicazione delle informazioni relative sui propri siti internet o sui portali delle associazioni di categoria. È prevista, pero, l’introduzione di una disposizione che differisce al 2022 l’applicazione della pesante disciplina sanzionatoria. Questo ciò che si evince, innanzitutto, dal comma 1 dell’art. 35 del D.L. 34/2019 (decreto “Crescita”), che ha introdotto un ulteriore comma (il 125-bis) all’art. 1 della legge 124/2017, come confermato da XBRL in una nota del 22 gennaio 2020, a corredo delle istruzioni operative per l’utilizzo della tassonomia, rubricata PCI_2018-11-04. Il comma 125-bis dell’art. 1 della legge 4 agosto 2017 n. 124 richiede, in caso di ottenimento di contributi e sussidi pubblici, entro il 30 giugno di ogni anno, di rendere pubbliche le citate informazioni e con l’art. 35 del D.L. 34/2019 (decreto “Crescita”), il legislatore è ulteriormente intervenuto sulle disposizioni richiamate, di cui alla legge 124/2017, introducendo un ulteriore comma (il 125-bis) e prevedendo modifiche sostanziali concernenti l’ambito soggettivo e oggettivo della disciplina, finalizzata alla trasparenza delle erogazioni pubbliche. Il nuovo comma 125-bis, come introdotto dall’art. 35 del dl 34/2019, dispone che i soggetti che esercitano attività commerciali, di cui all’art. 2195 c.c. devono pubblicare nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato, gli importi e le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni. Lo stesso comma, però, stabilisce che i soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell’art. 2435-bis c.c. (bilancio abbreviato) e quelli, comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa (il chiaro riferimento è alle micro imprese, di cui al successivo art. 2435-ter c.c. e alle imprese non obbligate al deposito del bilancio come le società personali e le imprese individuali) devono assolvere all’obbligo indicato con la pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno su propri siti, peraltro con modalità “liberamente accessibili al pubblico” e, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria. Si evidenzia, peraltro e tra le numerose criticità, anche interpretative, che molte imprese non risultano iscritte ad alcuna associazione di categoria, essendo seguite da propri professionisti, con la conseguenza che, rimanendo in piedi questa impostazione, si rischia anche di alterare la concorrenza, senza considerare gli oneri aggiuntivi che dovranno essere sostenuti e la complessità operativa. L’impostazione chiaramente indicata dalla norma è stata sostenuta anche da XBRL Italia che, come indicato, nelle istruzioni operative per l’utilizzo della tassonomia del bilancio, rubricata PCI_2018-11-04, pubblicate il 22 gennaio dello scorso anno, ha precisato che “(…) le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata o che, comunque, non sono tenute alla redazione della nota integrativa” devono assolvere l’obbligo di trasparenza in commento con forme diverse dalla pubblicazione del bilancio; ciò significa che, nonostante queste società minori decidano di inserire tali informazioni nella nota integrativa abbreviata (per coloro che presentano i bilanci ai sensi dell’art. 2435-bis c.c.) o in calce allo stato patrimoniale (per le micro imprese, di cui all’art. 2435-ter c.c.) sono costrette a utilizzare i siti web di proprietà o delle associazioni di categoria. E’ opportuno segnalare però che nel disegno di legge (C-3045) di conversione del D.L. 52/2021 (decreto “Riaperture”) è stato inserito, grazie ad un preciso emendamento, l’articolo 11-sexiesdecies rubricato “Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124”, il quale stabilisce che per l'anno 2021 il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 1° gennaio 2022. Le disposizioni appena indicate, pertanto, in considerazione dell’incremento del numero di aiuti individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti, anche per effetto delle misure eccezionali e transitorie attivabili nell’ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell’economia nel corso dell’emergenza da Covid-19, prevedono, limitatamente all’anno 2021, la non applicazione delle le pesanti sanzioni previste dal comma 125-ter consistenti nella revoca dell’aiuto e nell’applicazione della sanzione dell’1% con un minimo di 2.000 euro. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata) |
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