Entro il prossimo 31 dicembre contributi e sovvenzioni sui siti web


  • L'obbligo non sussiste per le sovvenzioni erogate alla generalità dei contribuenti

    Entro il prossimo 31 dicembre, se non interviene una ulteriore proroga o l’auspicata abrogazione e/o modifica, imprese e associazioni, comprese fondazioni e cooperative sociali, dovranno pubblicare informazioni inerenti alle sovvenzioni pubbliche e/o i contributi pubblici ricevuti. L’obbligo, pur non sussistendo per gli aiuti de minimis e per quelli già indicati nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), impone l’informativa sui portali Internet dei percipienti o delle associazioni di categoria di appartenenza, pena l’applicazione della sanzione pari all’1% di quanto ricevuto, con un minino di euro 2.000.

    L’adempimento è stato introdotto dai commi 125 e 125-sexies e 127 della legge n. 124/2017 (legge annuale sul mercato e la concorrenza) con la previsione che, a partire dall'esercizio finanziario 2018, taluni soggetti sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni.

    L’art. 11-sexiesdecies del dl 52/2021 (decreto “Riapertura”) ha disposto soltanto il differimento del termine per l’indicazione delle dette informazioni in nota integrativa o sul portale digitale al 31 dicembre prossimo, attuando una mera moratoria con la sola disapplicazione delle sanzioni ma non abrogando un adempimento assai complesso e generalizzato.

    La pubblicazione deve avvenire nella nota integrativa del bilancio, per le società obbligate alla relativa redazione, anche se in forma abbreviata, mentre le associazioni, le fondazioni, le cooperative sociali e tutte le altre imprese, esercenti le attività di cui all’art. 2195 c.c. (quindi, imprese individuali, società di persone e contribuenti minimi e/o forfetari) devono inserire le informazioni richieste sul portale digitale (sito web) di proprietà o dell’associazione di categoria di appartenenza, con un impatto anche in termini di concorrenza nel caso in cui l’impresa non sia dotata di un proprio sito e non sia iscritta ad alcuna associazione di categoria.

    Si ricorda che, in estrema sintesi, devono essere indicate tutte le sovvenzioni, i sussidi, i vantaggi, i contributi e gli aiuti, in denaro e/o in natura, effettivamente percepiti nell’esercizio precedente (CNDCEC-Assonime, nota del 9/05/2019) di importo complessivo, nel periodo anzidetto, pari o superiore a 10.000 euro, a prescindere dalla forma e dalla circostanza che, come detto, il vantaggio realizzato si sia concretizzato in denaro e/o in natura, con l’esclusione di quelle sovvenzioni aventi carattere generale (per esempio, soggetti in possesso di determinate condizioni) o che costituiscono un corrispettivo per una prestazione eseguita o una retribuzione.

    Si deve trattare di contributi erogati dalle Pubbliche amministrazioni, di cui al comma 2, dell’art. 1 del dlg 162/2001 (tutte quelle statali, scuole, aziende e amministrazioni statali, regioni, province, comuni, comunità montane, università, camere di commercio e altro ancora), mentre restano esclusi gli aiuti de minimis e quelli già registrati nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA).

    Devono essere indicate le informazioni relative alla denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente, la denominazione del soggetto erogante, la somma incassata per ogni singolo rapporto giuridico sottostante, la data di incasso e la causale e le dette informazioni, in assenza di un sito proprio, devono essere pubblicate, entro il 30 giugno dell’anno successivo in cui si sono percepiti gli aiuti, sul portale dell’associazione di categoria di appartenenza.

    Con riferimento alle erogazioni percepite nel 2020, quindi, grazie alla moratoria le informazioni dovranno essere rese pubbliche entro il 31/12/2021 e, per i soggetti obbligati alla redazione del bilancio (già depositato) che non hanno ottemperato, con una nuova pratica di deposito derivante dalla redazione di un verbale di assemblea, da presentare entro 30 giorni dalla data del detto verbale, che corregge l’omissione dei dati sul bilancio già depositato e, per i soggetti che non hanno obbligo di bilancio e redazione della nota integrativa, con l’inserimento sul sito proprio e/o dell’associazione sempre entro tale data, pena l’applicazione di una sanzione dell1% di quanto percepito (minimo euro 2.000) con imposizione dell’adempimento (sanzione accessoria) relativo alla detta pubblicazione. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     

     


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