Enti non commerciali con superbonus 110% a prescindere


  • Si prescinde dalla tipologia e dalla utilizzazione

    Enti non commerciali sicuri destinatari del superbonus 110%, a prescindere dalla tipologia degli immobili posseduti e dalla relativa utilizzazione. Per le Onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, costituite anche nella veste giuridica di fondazioni, la fruibilità della detrazione maggiorata del 110% non subisce nemmeno la limitazione relativa alla esecuzione degli interventi su un massimo di due unità.

    Con una raffica di risposte ad altrettanti interpelli (nn. 249, 250, 251 e 252) del 14 aprile scorso, l’Agenzia delle entrate ribadisce quanto già indicato in taluni interpelli precedenti ovvero sulla fruibilità del superbonus del 110%, di cui all’art. 119 del dl 34/2020, da parte di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), di organizzazioni di volontariato (OdV) e di associazioni di promozione sociale (Aps); si evidenzia, peraltro, che con la recente risposta n. 239 (si veda ItaliaOggi di ieri) l’Agenzia delle entrate ha già analizzato le peculiarità di una cooperativa sociale, Onlus di diritto.

    In particolare, le risposte richiamate riguardano alcune fondazioni, talune qualificabili anche Onlus e una ex Ipab, proprietarie di numerosi immobili di diversa tipologia (in particolare, B/1, e B/5) sui quali è intenzione, a cura di detti enti, eseguire degli interventi di efficientamento energetico, quali il cappotto e l’installazione di pannelli isolanti, nonché di sostituzione di vecchi impianti di riscaldamento a pompa di calore.

    Quindi, sebbene le istanze facciano riferimento a diverse tipologie di intervento, le stesse avevano, come necessità comune, quella di comprendere se la disciplina relativa al superbonus risulta applicabile a tali tipologie di soggetti, per quali interventi e, soprattutto, su quali tipologie di immobili.

    Nei richiamati documenti di prassi, l’Agenzia delle entrate precisa, in primo luogo, che per i soggetti individuati dalla lettera d-bis), del comma 9 dell’art. 119 del dl 34/2020, la detrazione maggiorata del 110% spetta per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile oggetto dei medesimi interventi (trainanti e trainati), ferma restando l’esclusione prevista dal comma 15-bis dell’art. 119, sulla base del quale non sono ammessi al superbonus i lavori eseguiti sulle unità abitative di pregio ovvero censite in catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9, in tale ultimo caso se non aperte al pubblico.

    Per le dette fondazioni Onlus non trova applicazione la condizione contenuta nel comma 10 del citato art. 119 riferito alla possibilità di beneficiare della detrazione maggiorata del 110% limitatamente a due unità immobiliari poiché tale norma è applicabile esclusivamente alle persone fisiche (circ. 30/E/2020 risposta 2.2.1).

    Nella valutazione delle singole fattispecie, poi, l’Agenzia delle entrate ha precisato che l’individuazione del tetto massimo di spesa agevolabile deve essere effettuata, applicando le regole contenute nel citato art. 119 del dl 34/2020, tenendo conto della natura degli immobili e del tipo di intervento da realizzare (risposta n. 250).

    Con particolare riferimento al caso della fondazione istituita come istituzione pubblica di assistenza e beneficienza (ex Ipab) che ha deliberato la trasformazione in fondazione di diritto privato (risposta n. 251), considerato che l’ente citato non è stato espressamente contemplato tra i soggetti destinatari del 110%, di cui alla lett. d-bis) del citato comma 9 dell’art. 119 del dl 34/2020 (non si è qualificata Onlus), l’agenzia ha negato la possibilità di accesso al 110% per gli interventi effettuati sugli immobili dalla stessa posseduti ma ha utilmente precisato che alla stessa non è precluso, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa, di beneficiare delle detrazioni previste per gli interventi di efficienza energetica (ecobonus) e di miglioramento antisismico (sisma bonus), di cui agli articoli 14 e 16 del dl 63/2013.

    Infine, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che per tali tipologie di enti non commerciali, l’agevolazione spetta a prescindere dalla circostanza che l’edificio sia o meno costituito in condominio, con conseguente possibilità di accedere alla detrazione maggiorata del 110% anche con riguardo agli interventi realizzati su edifici composti da più unità immobiliari di proprietà dei citati soggetti (risposta n. 252), naturalmente nel rispetto delle condizioni e degli adempimenti indicati dalla disciplina più volte richiamata. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     

     


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