Per gli Enti del Terzo Settore (ETS) slitta di un anno il termine per l’adeguamento degli statuti ma resta obbligatoria la vidimazione del registro dei volontari.
L'art. 66 del D.L. 77/2021 (Decreto Semplificazioni) prevede lo slittamento di un anno del termine, che scadeva lo scorso 31.05.2021, per gli adeguamenti statutari alla riforma del Terzo settore con modalità semplificata.
Tale scadenza non è categorica, nel senso che non contrassegna il 31 maggio 2022 come data ultima per gli enti non profit ai fini dell’iscrizione nel Registro unico del Terzo settore (RUNTS).
Rappresenta, invece, il termine entro cui il legislatore della riforma attribuisce agli enti iscritti negli attuali registri di settore (ossia Onlus, Odv e Aps) la possibilità di avvalersi delle maggioranze semplificate dell’assemblea per approvare le modifiche statutarie al Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017).
Dopo tale termine (ora fissato al 31.05.2022) sarà sempre possibile procedere agli adeguamenti statutari al Codice del Terzo settore, ma con i quorum “rafforzati” dell’assemblea straordinaria.
Si segnala che il beneficio non è generalizzato: interessa solo alcune tipologie di modifiche e solo coloro che già assumono (nel periodo transitorio di avvio del Registro unico del Terzo settore) la qualifica di enti del Terzo settore, ossia Onlus, Odv e Aps.
A livello oggettivo, gli enti potranno avvalersi della semplificazione solo con riguardo alle modifiche obbligatorie "di mero adeguamento", ossia quegli emendamenti allo statuto meramente recettivi delle previsioni del Codice del Terzo settore.
Nonostante la mancata previsione normativa, l’obbligo di numerazione e bollatura del registro dei volontari è tuttora in essere e deve ritenersi esteso a tutti gli enti del Terzo settore, unitamente alla possibilità di avvalersi di detti soggetti.
Così la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (registro ufficiale U.0007180) del 28 maggio scorso che interviene sulle perplessità inerenti all’obbligo o meno di vidimazione del registro dei volontari.
La nota ricorda, innanzitutto, che il d.lgs. 117/2017 (Codice del terzo settore - Cts) ha previsto a carico degli enti aderenti, che si avvalgono di volontari non occasionali, di iscriverli in apposito registro.
Il dm 14/02/1992, come modificato dal dm 16/11/1992, di attuazione dell’art. 4 della legge 266/1991 (legge quadro del volontariato) e che ha introdotto l’obbligo assicurativo, ha previsto l’istituzione di un registro dei volontari da predisporre con una numerazione progressiva delle pagine, la bollatura in ogni pagina e l’apposizione della dichiarazione circa il numero delle stesse a cura dell’autorità incaricata per la vidimazione.
Il detto decreto non è stato abrogato dal codice del Terzo settore e, in attesa dell’emanazione del provvedimento ministeriale richiesto dal comma 2, dell’art. 18 del d.lgs. 117/2017 (articolo che si riferisce all’assicurazione obbligatoria dei volontari), per il dicastero, l’obbligo è tuttora in essere e, anzi, deve considerarsi esteso a tutti gli enti del Terzo settore (Ets) che si avvalgono di volontari.
Quindi, stante il fatto che la vidimazione è tesa a garantire la veridicità del documento e a prevenirne la potenziale alterazione e nonostante il fatto che il d.lgs. 117/2017 (Cts) non preveda espressamente l’obbligo di numerare e bollare le pagine e di attestarne il numero complessivo, per il ministero competente l’adempimento permane e non è assolutamente da ritenere non più necessario, anche perché la previsione è tuttora contenuta nelle disposizioni di attuazione del Codice stesso. Fabrizio Giovanni Poggiani – ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
Pistoia
Condividi sui Social Network